Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15792 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L'A COATE57.92/03 NE Oggetto Offosizion IGNE TERZA CIVILE a Precelts Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA G Presidente R.G.N. 8809/00 32205 - Consigliere Cro Dott. Paolo VITTORIA n. Rep. 4147 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere - Ud. 24/04/03 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LL RD, OD DO, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso + lo studio dell'avvocato FRANCO MATERA, difesi dall'avvocato COSIMO MONTEMURRO, giusta delega in atti;
ricorrenti contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA VECCHI FAUSTO, FRIGGERI 182, presso lo STUDIO M. FIANDANESE, difeso dall'avvocato GAETANO DI MURO, giusta delega in atti;
2003 controricorrente avverso la sentenza n. 3202/99 del Tribunale di BARI, 948 -1- seconda sezione civile emessa il 10/11/1999, depositata il 02/12/99; RG.3498/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
3 udito l'Avvocato FRANCO MATERA per delega Avv. Cosimo Montemurro ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e la dichiarazione di inammissibilità del 2° motivop di ricorso. 1 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il pretore di Bari, con decreto n. 2369/94, in- giunse ai coniugi RD TI e RA Loio- dice, condomini del fabbricato in Bari via Fanelli 226, di pagare all'istante Condominio Orsa Maggiore 4° lotto somme dovute per oneri condominiali. I coniugi TI IO proposero opposizione contro il decreto ingiuntivo, deducendo: che il Con- dominio non era stato mai costituito;
che l'unico Condominio esistente era quello costituito dalla Coo- perativa Orsa Maggiore, che comprendeva quattro lotti ed aveva un unico regolamento condominiale;
che in detto regolamento era contemplata la possibilità di scissione dell'intero complesso, mai attuata;
che la ripartizione delle somme oggetto dell'ingiunzione non era stata mai approvata;
che la deliberazione del Orsa Maggiore lotto 4° non era valida, Condominio perché convocata dall'amministratore di un Condominio mai costituito. L'opposizione fu accolta dal pretore di Bari che, con sentenza del 3 aprile 1996, dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo e condannò il Condominio a re- stituire tutte le somme ricevute in esecuzione del 3 ☐ decreto stesso, oltre gli interessi legali e le spese del giudizio di opposizione. Il pretore ritenne che non era stata costituita alcuna entità giuridica de- stinata ad amministrare le parti comuni di pertinenza esclusiva del lotto n° 4 e che, pertanto, con 1'in- illegittimamente le giunzione erano state chieste somme che ne formavano oggetto.
2. La sentenza passò in giudicato ed i coniugi Sal- lustio IO, con atto di precetto del 27 giugno 1996, hanno intimato al Condominio Orsa Maggiore 4° lotto ed a ST CC, come condomino di questo di restituire quanto avevano pagato inCondominio, forza del decreto ingiuntivo. ST CC, con atto del 2 luglio 1996, ha pro- posto opposizione contro il precetto ed ha eccepito che il titolo esecutivo non gli era opponibile, giac- ché il pretore di Bari aveva accertato che il Condo- minio Orsa Maggiore lotto non esisteva.
3. L'opposizione a precetto è stata accolta dal pretore, che ha dichiarato la nullità dell'atto. La decisione, impugnata dai coniugi TI IO, è stata confermata dal tribunale di Bari, con sentenza del 2 dicembre 1999. 4 Il tribunale ha ritenuto che il titolo esecutivo non era opponibile a ST CC, perché la senten- za del pretore del 3 aprile 1996 aveva dichiarato l'inesistenza del Condominio Orsa Maggiore Lotto 4, sicché le deliberazioni da questo assunte non poteva- no vincolare il CC.
4. Per la cassazione della sentenza RD Sallu- stio e RA IO hanno proposto ricorso. Resiste con controricorso ST CC. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, articolato in due motivi, è rigetta- to con le considerazioni di seguito esposte.
2. Con il primo motivo è denunciata violazione del giudicato, difetto di motivazione e omesso esame di documenti decisivi.
2.1. I ricorrenti si riferiscono al capo della sen- tenza, nel quale il tribunale ha ritenuto che le sta- tuizioni contenute nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo non potevano vincolare il CC. Il tribunale ha giustificato la conclusione, affer- mando che il CC era condomino del solo condominio Orsa Maggiore e che egli era estraneo alle obbliga- zioni del diverso Condominio Orsa Maggiore lotto n. 1 4, perché quest'ultimo non era stato mai costituito. Secondo il tribunale, il principio che le obbligazio- ni legittimamente assunte dall'amministratore in nome del condominio vincolano i condomini, i quali sono tenuti ad eseguire quanto indicato nella sentenza di condanna emessa contro il condominio, vale soltanto quando il condominio sia esistente, ma non quando sia stato giudizialmente accertata l'inesistenza del con- dominio, come si era verificato nella specie. -2.2. I coniugi TI IO sostengono di essere legittimati a chiedere l'adempimento dell'ob- bligo contenuto nella decisione del 3 aprile 1996 e addebitano alla sentenza impugnata i seguenti errori. La sentenza di condanna, conseguita contro il Con- dominio Orsa Maggiore lotto 4°, costituiva titolo e- secutivo anche nei confronti dei condomini di questo, benché non indicati nel titolo. I condomini, infatti, non sono terzi nei confronti del condominio, ma par- ti, che sono rappresentati in giudizio dall'ammini- stratore, ma possono anche intervenire in quello pro- mosso da quest'ultimo. I coniugi TI OI - ce, riconosciuti vincitori nel giudizio concluso con la sentenza fatta valere come titolo esecutivo, ben potevano servirsi di questo in confronto di ST CC, "incontestatamente" condomino del Condominio Orsa Maggiore 4° lotto. Questo aspetto non era stato considerato dal tribunale. Anche se si fosse sostenuto che quest'ultimo Condo- minio non era esistente, si doveva egualmente consi- derare che colui che aveva chiesto l'ingiunzione di pagamento in danno dei coniugi TI - IO lo aveva fatto nel nome e nell'interesse dello stesso Condominio, spendendo il nome dei condomini, così im- pegnandoli per le obbligazione che andava assumendo. Il tribunale di Bari, dichiarando il contrario, era incorso in evidente vizio logico della motivazione. Il tribunale, infine, aveva omesso di considerare che, in base ai principi dell'apparenza del diritto, il CC, che aveva creato colposamente la situazio- ne, doveva rispondere del suo comportamento, così di- chiarandolo erratamente terzo rispetto al giudicato.
3. Il problema di diritto deve essere risolto in questa sede è quello dell'esistenza di un titolo ese- cutivo
contro
ST CC, indicato come condomino del Condominio Orsa Maggiore lotto 4°.
3.1. Il tribunale mostra di avere interpretato il 7 titolo esecutivo, ricavando la regola dell'inesisten- za del Condominio Orsa Maggiore 4° lotto, dalla quale ricava l'inopponibilità della sentenza corrispondente al CC. L'interpretazione compiuta dal tribunale può essere rivista.
3.2. L'interpretazione del titolo è un momento del- l'esecuzione e del corrispondente giudizio di opposi- zione che non può essere eliminato. Se si accetta la natura documentale del titolo ese- cutivo, come è comunemente riconosciuto, si deve con- venire sul fatto che nell'interpretazione predomina la necessità di garantire il valore letterale del ti- tolo. La contraria tesi dell'esistenza di una regola "pretoria", che l'interpretazione della sentenza CO- stituente titolo esecutivo, eseguita dal giudice in- vestito dell'opposizione all'esecuzione, nella quale sia contestata l'esistenza del titolo, costituisce interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e, in tale veste, si risolve in un giudi- zio sul fatto, sottratto al sindacato di legittimità, non è condivisibile. Il principio dell'intangibilità del giudicato e- sterno, nei suoi termini generali, è stato superato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, se- condo la quale anche nel giudizio di legittimità è consentito l'accertamento dell'esistenza e della por- tata del giudicato con cognizione piena, il quale comporta il diretto riesame degli atti del processo e la diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito: SS. uu. 25 maggio 2001, n. 226. Il principio indicato vale, a maggior ragione, nel- l'interpretazione del titolo esecutivo di origine giudiziale, quando sia contestata l'interpretazione fornita dal giudice dell'opposizione all'esecuzione. Vale a dire che, in questa sede, è possibile proce- dere alla lettura della sentenza dalla quale è fatta discendere la dichiarazione di inesistenza del Condo- minio Orsa Maggiore, 4°lotto.
3.3. Nella sentenza del 3 aprile 1996, fatta valere come titolo esecutivo, l'affermazione dell'inesisten- za del Condominio Orsa Maggiore 4° lotto non è resa. 9 Vi si legge, piuttosto, che il decreto ingiuntivo fu revocato, perché il verbale dell'assemblea, pro- dotto in sede monitoria e dalla quale era fatto di- scendere l'obbligo dei coniugi TI IO - di partecipare alle spese comuni, non era in grado di dimostrare alcuna valida deliberazione assunta dai proprietari delle unità immobiliari ricomprese nel lotto n.
4. E' come dire che, nella specie, non esisteva una valida fonte dell'obbligazione di pagamento a carico di alcuno dei partecipanti, in essi compreso ST CC, che pure era titolare di un diritto di pro- prietà in quella unità immobiliare. Dai rilievi ora fatti si ricava: a) che è vano di- scutere in questa sede sul se il CC fosse (anche) condomino del diverso Condominio Orsa Maggiore 4° lotto, perché alcuna valida deliberazione quest'ulti- mo era in grado di adottare;
b) che, per le stesse ragioni, non è fondata la tesi, che colui che aveva chiesto l'ingiunzione di pagamento lo aveva fatto nel nome e nell'interesse dello stesso Condominio, spen- dendo il nome dei condomini;
c) che il tribunale non ha tenuto conto del principio dell'apparenza, il qua- 10 le non è invocato a proposito, perché l'azione esecu- tiva fu sperimentata nonostante la dichiarata inesi- stenza del Condominio Orsa Maggiore 4° lotto;
d) che, in definitiva, si fosse formato un giudicato di con- danna che coinvolgeva anche ST CC;
questo giudicato non si poteva formare, perché nella senten- za non contenuto un obbligo di pagamento a carico di condomini.
4. Con il secondo motivo i coniugi TI Loio- dice denunciano nuovamente violazione del giudicato e difetto di motivazione sotto il diverso profilo del- l'errata dichiarazione di non eseguibilità della sen- tenza fatta valere come titolo esecutivo. Essi so- stengono che la sentenza poteva essere posta in ese- cuzione, nella parte in cui conteneva la condanna al- la restituzione di quanto era stato pagato in conse- guenza del decreto ingiuntivo dichiarato nullo. F La censura travisa la sentenza ed il motivo è ri- gettato. Il tribunale, rispondendo all'obbiezione degli ap- pellanti TI IO, non ha dichiarato che la sentenza non poteva essere messa in esecuzione. Ha affermato, piuttosto, che la sentenza non poteva es- 11 sere posta in esecuzione in danno di ST CC;
semmai, poteva essere eseguita in danno di diverso soggetto, in essa indicato.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 24 aprile 2003. Luigi Francesco Di Nanni, Est.Francesco Di ☑my, quo L e Заба Fiducia Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 22 OTT, 2003 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Oggi CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.01.04 6 160,10serie 4 al n. 1363 versate € apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°1/5 del 30/5/2002) for rame 12