Sentenza 25 settembre 2001
Massime • 1
Non è abnorme e, quindi, non può essere autonomamente impugnata l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, constatata la mancata comparizione dell'imputato e verificata la violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., restituisce gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione, dovendosi escludere che in tale ipotesi la rinnovazione possa essere disposta dal giudice a norma dell'art. 143 disp. att. cod. proc.pen., in quanto il termine di comparizione è funzionale a garantire il diritto di difesa e la sua inosservanza incide direttamente sulla validità del decreto di citazione, configurando una nullità generale a regime intermedio, rilevabile anche d'ufficio, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2001, n. 39687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39687 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VINCENZO VALENTE - Presidente - del 25/09/2001
1. Dott. NICOLA BATTALICO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MICHELE BESSON - Consigliere - N. 4309
3. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 2920/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano
Avverso l'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Oristano in data 12 ottobre 2000. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per la rimessione della decisione alle sezioni Unite. SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice monocratico del Tribunale di Oristano a seguito di procedimento penale instaurato nei confronti di AG VI, nato il [...] a [...], con l'ordinanza in epigrafe, dichiarava la nullità del decreto di citazione ai giudizi in assenza dell'imputato, rilevando che la notificazione a quest'ultimo non era avvenuta nel rispetto del termine minimo prescritto dalla nuova disciplina dell'art. 552, cm 3, c.p.p., nel testo introdotto dalla cosiddetta legge Carattì, già vigente all'epoca di emissione del decreto, e che ciò comportava una nullità di ordine generale dell'atto a norma dell'art. 178, cm 1, lett. c), c.p.p., a regime intermedio ex art. 180 dello stesso codice di rito, sanabile ai sensi del successivo art. 184 tanto della comparizione dello imputato quanto dalla rinuncia a comparire. Aggiungeva, quindi, che per il susseguente art. 285 tale nullità, una volta dichiarata, comportava la riflessione del procedimento allo stato in cui era stato conseguito l'atto nullo, con conseguente obbligo di restituzione degli atti al P.M. perché provvedesse alla rinnovazione della citazione nel rispetto del termine di cui all'art. 552, cm 3, c.p.p.. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano deducendo che l'art. 552 c.p.p. non annovera tra le cause di nullità del decreto di citazione in mancato rispetto del termine di sessanta giorni fra la data di notificazione e quella di comparizione;
mentre il rilievo della nullità generale, ex art. 178, lett. c, c.p.p., inciderebbe solo sulla validità della notificazione con conseguente necessità di procedere soltanto alla rinnovazione della citazione a norma dell'art. 143, disp. att., c.p.p.: in tal senso viene richiamato anche un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, con la precisazione e che il contrario orientamento della sentenza n.g. in data 5/7/95 a SS.UU. sarebbe essenzialmente un riflesso dell'impossibilità per l'imputato di esercitare la facoltà prevista all'epoca, di attivare tempestivamente i procedimenti con rito alternativo. Tale ragione ostativa sarebbe venuta meno con la riforma introdotta del d.lvo n. 51/1998, che ha reso possibile all'imputato l'esercizio della facoltà di chiedere al giudice del dibattimento i riti alternativi del giudizio abbreviato e dell'ablazione, unitamente a quello del patteggiamento già consentito in precedenza;
così a seguito delle altre innovazioni concernenti il compimento di atti anteriori all'emissione del decreto di citazione sarebbero venuti meno adempimenti demandati proprio a tale atto per l'esercizio delle facoltà difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile, vertendosi in tema di ordinanza non abnorme, impugnata autonomamente, il che è precluso - appunto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione - dall'art. 586, cm 1, c.p.p. Vanno, invero, del tutto condivise le osservazioni del P.G. a sostegno della nullità del decreto di citazione, rilevata di ufficio dal giudice monocratico per il mancato rispetto del termine a comparire, e della conseguente ritualità della rimessione degli atti al P.M. determinata dalla regressione del procedimento ai sensi dell'art. 185 c.p.p.. Sta di fatto che ai fini del valido esercizio del diritto di difesa il legislatore, con una presunzione "iuris tantum", ha ritenuto che tra la data di notificazione del decreto di citazione a giudizio e quella di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello prescritto. Tale presunzione può considerarsi superata soltanto se lo imputato compare senza eccepire la violazione del termine minimo a comparire incidente sul proprio diritto di difesa, viceversa, in caso di mancata comparizione, tale violazione può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, come avvenuto correttamente nella specie, poiché, attesa incidenza sul menzionato diritto, si risolve in una nullità dell'atto ai sensi dell'art. 178, lett. c, c.p.p. attinente allo intervento dell'imputato. Peraltro, pur trattandosi di nullità di ordine generale, non può definirsi assoluta ed inderogabile a norma del successivo art. 179, in quanto la violazione del termine minimo a comparire, se menoma il diritto di difesa, non equivale ad omessa citazione dello imputato annoverata tra le nullità insanabili. Alla fattispecie, quindi, si applica l'art. 180 c.p.p., che, in relazione al precedente art. 178, regola le ipotesi di nullità assolute cosiddette a regime intermedio, rilevabili di ufficio, risanabili nei limiti fissati dal citato art. 179.
Il discorso argomentativo del ricorrente, dunque, non può essere condiviso, in quanto configura nel mancato rispetto del termine minimo di comparizione una sorta di nullità circoscritta alla notificazione dell'atto, che non ne intaccherebbe la validità evitando così la regressione del procedimento con conseguente abnormità dell'impugnata ordinanza che tale regressione presuppone;
laddove il caso in esame costituisce un vizio proprio del decreto di citazione, che ne inficia la validità come atto a sè stante indipendentemente dall'esito della notificazione, la quale è il risultato di un'attività autonoma demandata all'ufficiale giudiziario per portare l'atto stesso a conoscenza del destinatario e rimane perciò scissa dagli eventuali vizi di quest'ultimo. Puntuale, dunque, è il rilievo del P.G. sulla reale portata della sentenza di questa Corte a SS.UU. del 24.3.95 nella configurazione della nullità del decreto di citazione per mancato rispetto del termine minimo di comparizione, senza che essa fosse correlata, nella previgente normativa, alla impossibilità per l'imputato, in caso di mancata repressione, di avvalersi dei riti alternativi del giudizio abbreviato e dell'ablazione, dovendo la scelta avvenire entro quindici giorni dalla "vocatio in ius", impossibilità richiamata solo quale ulteriore argomento di incidenza negativa sul diritto di difesa, ma non come ragione unica della nullità dell'atto collegata - ripetesi - essenzialmente al mancati rispetto del termine minimo di comparizione, legalmente presunto siccome idoneo a garantire il diritto di difesa.
A regime, in definitiva, il giudice di merito ha dichiarato nullo il decreto di citazione dell'imputato e disposto la trasmissione degli atti al P.M. in conseguenza della regressione del procedimento, ai sensi dello art. 185 c.p.p., alla fase in cui è stato compiuto lo atto affetto da nullità, e che pertanto deve essere rinnovato dallo stesso P.M., "dominus" dell'azione penale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2001