Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2001, n. 39687
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Sentenza 25 settembre 2001

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Non è abnorme e, quindi, non può essere autonomamente impugnata l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, constatata la mancata comparizione dell'imputato e verificata la violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., restituisce gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione, dovendosi escludere che in tale ipotesi la rinnovazione possa essere disposta dal giudice a norma dell'art. 143 disp. att. cod. proc.pen., in quanto il termine di comparizione è funzionale a garantire il diritto di difesa e la sua inosservanza incide direttamente sulla validità del decreto di citazione, configurando una nullità generale a regime intermedio, rilevabile anche d'ufficio, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2001, n. 39687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39687
    Data del deposito : 25 settembre 2001

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