Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
La sollecitazione rivolta all'Autorità Giudiziaria di "voler prendere provvedimenti al più presto", contenuta nella integrazione ad una precedente denuncia, costituisce manifestazione di volontà diretta a richiedere la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela.
Commentari • 3
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Prima di entrare nel merito della trattazione dei requisiti dell'atto di querela occorre premettere e tenere presente, anche per meglio comprendere quella che è la differenza tra questa e la denuncia ovvero l'esposto spesso o comunemente utilizzati male quali sinonimi, che nel nostro Ordinamento penale sono previsti reati perseguibili d'ufficio e reati perseguibili a querela della persona offesa: i primi, considerati maggiormente offensivi dei beni giuridici posti a tutela, prevedono l'obbligo per l'Autorità Giudiziaria di esercitare l'azione penale non appena questa venga a conoscenza della notitia criminis anche mediante quelle forme di notizia di reato tipiche (denuncia e referto) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2013, n. 6333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6333 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 18/10/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 2637
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 34196/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.B.M. , nata a (SS) ;
G.G. , nato a (SS) ;
avverso la sentenza emessa il 01/03/2012 dal Tribunale di Pinerolo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
C.B.M. e G.G. ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, recante la conferma della pronuncia emessa nei loro confronti dal Giudice di pace di Pinerolo in data 15/07/2011. Gli imputati risultano essere stati condannati rispettivamente alle pene di Euro 500,00 ed Euro 600,00 di multa per addebiti di lesioni personali in danno di L.M. , ex coniuge del G. : i fatti si assumono in ipotesi commessi il (SS) , dalla sola C. (nuova compagna dell'uomo), ed il (SS) , da entrambi. I ricorrenti sviluppano tre motivi di censura nei riguardi della motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità:
1. con riguardo alla ricostruzione del primo episodio, laddove i giudici di merito avrebbero conferito particolare rilievo alla deposizione della teste Ca. (in quanto presente ai fatti) e sottovalutato invece quella della teste c. (che non aveva visto la C. afferrare il polso della persona offesa e strattonarla), sul non dimostrato presupposto che quest'ultima si sarebbe distratta durante la discussione fra le due protagoniste, trovandosi fuori dal perimetro del giardino dove i fatti si stavano svolgendo. Al contrario, la suddetta c. aveva precisato di essere comunque rimasta sempre a pochi metri di distanza dall'imputata e dalla L. , costantemente poste nel suo ambito visuale;
2. nella parte in cui è stata confermata la valenza di querela della "integrazione di denuncia orale" presentata dalla persona offesa il 14 giugno 2010 (sui fatti del giorno precedente): in particolare, viene sottolineato che in tale atto non vi è alcuna istanza di punizione nei riguardi dei presunti responsabili di condotte criminose ivi descritte, bensì una generica sollecitazione all'Autorità giudiziaria "di voler prendere provvedimenti al più presto";
3. in ordine alla prova dei fatti del (SS) , desunta da un certificato medico connotato da superficialità e vaghezza (senza considerare, sul punto, le specifiche doglianze mosse con l'atto di appello) ed attribuendo significato distorto alle dichiarazioni del G. , limitatosi a rappresentare che se avesse davvero colpito la denunciante con uno schiaffo ella avrebbe dovuto palesare segni ben più evidenti di quelli concretamente riscontrati sulla sua persona. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve qualificarsi inammissibile.
1.1 Innanzi tutto, è evidente che gli argomenti utilizzati nell'interesse degli imputati tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado.
Sino alla novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte affermava pacificamente che al giudice di legittimità deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito fosse intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non potevano avere rilevanza le censure che si limitavano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non poteva essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia). I parametri di valutazione possono dirsi solo parzialmente mutati per effetto delle modifiche apportate agli artt. 533 e 606 cod. proc. pen. con la ricordata novella: in linea di principio, questa Corte
potrebbe infatti ravvisare un vizio rilevante in termini di inosservanza di legge processuale, e per converso in termini di manifesta illogicità della motivazione, laddove si rappresenti che le risultanze processuali avrebbero in effetti consentito una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, purché tale diversa ricostruzione abbia appunto maggior spessore sul piano logico (realizzando così il presupposto del "ragionevole dubbio" ostativo ad una pronuncia di condanna).
Si è peraltro più volte ribadito che anche all'esito della suddetta riforma "gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e ..., pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio" (Cass., Sez. 5, n. 8094 dell'11/01/2007, Ienco, Rv 236540). E, proprio con riguardo al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", si è da ultimo precisato che esso non ha comunque inciso sulla natura del sindacato della Corte di Cassazione in punto di motivazione della sentenza e non può, quindi, "essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello" (Cass., Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv 254579).
1.2 Nella fattispecie oggi in esame, al contrario, gli argomenti di cui al ricorso puntano proprio a far rivalutare a questa Corte le emergenze istruttorie, occupandosi soltanto degli elementi di fatto a dispetto della dedotta sussistenza di vizi ex art. 606 cod. proc. pen.; e si deve osservare, a tacer d'altro, che appaiono assolutamente ineccepibili le considerazioni del Tribunale sui punti invece censurati dai ricorrenti.
In primo luogo, deve dirsi congrua l'affermazione della maggiore affidabilità del ricordo della teste Ca. rispetto al contributo della c. , visto che la presenza della prima - per quanto un pò in disparte - risultava riscontrata dalla circostanza che in compagnia della L. vi era la figlia della stessa Ca. ; al contrario, l'altra teste era rimasta in macchina, in compagnia del proprio fidanzato, ed era perciò ragionevole che durante una discussione durata 15 minuti ella avesse potuto perdere momentaneamente di vista la scena, non percependo così i pochi istanti del presunto strattonamento.
Quanto alla istanza punitiva, nello scritto successivo vi era comunque un diretto riferimento alla denuncia/querela di pochi giorni prima, e parlando di integrazione era chiaro l'intento di estendere gli effetti di quel primo atto anche ai nuovi episodi lamentati: è del tutto immune da vizi logici l'assunto del giudice di appello secondo cui la richiesta di prendere provvedimenti al più presto "altro non può significare se non l'apertura di un procedimento penale anche in relazione ai nuovi fatti di violenza lamentati". Nella giurisprudenza di questa Corte si è già affermato, ad esempio, che "la formula denuncio ad ogni effetto di legge deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela" (Cass., Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, Baronelli, Rv 235442). A proposito, infine, delle indicazioni contenute nel certificato medico rilasciato alla L. , esse non possono intendersi vaghe - date le diagnosi ivi formulate, anche a proposito della constatazione obiettiva di ecchimosi - o difficilmente riconducibili ad episodi determinati, non foss'altro per la diretta conferma che gli stessi imputati offrono al fatto storico di avere avuto un diverbio con la persona offesa nella giornata del (SS) . Nè vi è alcuna distorsione delle risultanze processuali nell'avere il Tribunale riportato una frase pronunciata dal GU nel corso delle proprie dichiarazioni, attribuendo alla stessa un significato che non appare affatto manifestamente illogico.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
Visto che i fatti risultano intervenuti nell'ambito di rapporti fra ex coniugi, questa Corte ritiene doveroso, per obbligo di legge, l'oscuramento dei dati identificativi delle parti in caso di pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014