Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, integra il reato la condotta del compossessore di un bene immobile che, ritenendosi leso nel proprio diritto, anziché ricorrere al giudice, si fa ragione da sè, mediante violenza sulle cose, perché tale azione va a incidere sul compossesso altrui, modificandolo o turbandolo. (Fattispecie in cui uno dei due comproprietari di un appartamento, acquisito a seguito di successione ereditaria, aveva rimosso la targa professionale apposta, sulla parete esterna dell'edificio dalla congiunta dell'altro comproprietario la quale aveva adibito parte dell'appartamento a studio legale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO ROMANO " N. 1726
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO Rel " N. 26484/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UT EL, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza 30/3/1999 della Corte di Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore della parte civile non è comparso;
Il difensore dell'imputato non è comparso.
FATTO E DIRITTO
EL UT, con sentenza 30/3/1999 della Corte di Appello di Messina, che riformava in parte quella del pretore di Patti in data 29/1/1996, veniva dichiarata colpevole del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e condannata, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di lire 200.000 di multa, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Accertava il Giudice di merito che la prevenuta,
comproprietaria, unitamente ai fratelli e alla madre, di un immobile urbano, caduto in successione ereditaria, era entrata in conflitto col germano CO e, più specificamente, con la di lui moglie, GI AN, per l'utilizzazione del detto immobile: in sostanza, non tollerando che la cognata utilizzasse il bene in comunione ereditaria come studio professionale di avvocato, aveva rimosso la relativa targa apposta sulla parete esterna dell'edificio, nonché gli arredi dell'ambiente adibito a studio.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputata e, nel sollecitare l'annullamento della decisione, ha dedotto le seguenti censure: a) difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato addebitatole, considerato che, essendosi ella venuta a trovare nel legittimo possesso del bene in contestazione, si era legittimamente limitata ad autotutelarsi contro le intrusioni abusive del fratello e, per esso, della cognata;
b) difetto di motivazione sull'elemento psicologico del reato, avendo ella agito in buona fede, perché aveva ignorato che la cognata fosse stata autorizzata dal marito, quale comproprietario, ad utilizzare il bene ereditario. All'odierna udienza pubblica, assenti il difensore di parte civile e quello della ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato.
È pur vero che soggetto attivo del reato de quo può essere solo colui che non si trova nel possesso della cosa e che, ricorrendo all'azione violenta, mira a conseguire, eludendo il ricorso al Giudice, il possesso cui ritiene di aver diritto ed è anche vero, conseguentemente, che colui che è nel possesso del bene e che contrasta, nella flagranza o quasi flagranza, la turbativa a tale possesso portata da terzi non può essere autore dell'illecito ex art. 392 C.P., atteso che milita a suo favore la possibilità di autotutela (applicazione del diritto alla legittima difesa "vim vi repellere licet"). Tale principio, però, invocato dalla ricorrente, non può trovare operatività nel caso di specie, che pone il delicato problema del compossesso. È pacifico, invero, che l'imputata, quale erede, era nel compossesso del bene in contestazione unitamente agli altri eredi, tra i quali il fratello CO, e che tra i due sorse conflitto in ordine all'uso del bene comune, non avendo la prima tollerato che il secondo avesse acconsentito alla propria consorte di allocare in parte dell'immobile lo studio professionale di avvocato. In questa ipotesi, il compossessore che, ritenendosi leso nel proprio diritto, anziché ricorrere al Giudice, si fa ragione da sè, mediante violenza sulle cose, esercita arbitrariamente le proprie ragioni, perché va ad incidere, al di fuori di ogni schema di legalità, sul compossesso di altri, modificandolo o comunque turbandolo, con l'effetto che ben può essere soggetto attivo della figura criminosa di cui all'art.392 C.P.. Alla posizione giuridicamente tutelabile di un compossessore si contrappone quella analoga di altro compossessore e il relativo conflitto non può che essere risolto attraverso il ricorso al Giudice. Si rivela, quindi, privo di consistenza il primo motivo di ricorso.
Non ha pregio neppure il secondo motivo, in quanto contrasta con la ricostruzione in fatto del Giudice di merito, la quale, essendo adeguata e logica non può essere censurata in sede di legittimità. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che la UT, nel porre in essere la condotta incriminata, era ben consapevole di andare ad incidere, al di là delle apparenze sul compossesso del fratello- coerede CO, dal quale era stata espressamente e preventivamente informata della destinazione di una parte dell'immobile ereditario a studio professionale della propria consorte. In sostanza, il contrasto tra i due era consapevolmente circoscritto alle modalità d'uso del bene comune, del quale entrambi avevano il compossesso, con l'effetto che l'una non poteva prevaricare l'altro, modificando o turbando una situazione di fatto, senza il preventivo ricorso al Giudice.
Di diritto, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000