Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2006, n. 35696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35696 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
356 96 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/09/2006
SENTENZA
N. 1047106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FABBRI GIANVITTORE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO
N. 016936/2006 2.Dott.MOCALI PIERO זו
3. Dott. URBAN GIANCARLO "
4. Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AH AN N. IL 24/06/1973
2) AV IY N. IL 10/03/1960
avverso SENTENZA del 13/06/2005
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MOCALI PIERO
Udito il Procuratore Generale in persona del 2
che ha concluso per getto l'entrad
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
t. Mani Fraticall. OSSERVA
Con sentenza del 9.6.2004 - resa nelle forme del rito abbreviato - il g.u.p. del tribunale di Torino (per quanto ancora qui rileva) dichiarava l'RA e il IA colpevoli del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni (con riferimento al c. 2 DEart. 416 c.p. quanto al primo e al c. 1 quanto al secondo, previa derubricazione della originaria contestazione ex art. 416 bis c.p.), oltre che di numerosi delitti di estorsione (tranne quello di cui al n. 2 del capo 12 della rubrica quanto al IA); ritenuto il vincolo della continuaziome, eliminata l'aggravante ex art. 7 della legge n. 203/1991 e concesse attenuanti generiche affermate equivalenti alle aggravanti residue, condannava l'RA alla pena di quattro anni di reclusione e 600,00 euro di multa, il IA a quella di otto anni di reclusione e 1.500,00 euro di multa, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame degli imputati suddetti e del p.m., la corte d'appello di Torino - colla sentenza oggi in esame dichiarava il IA colpevole anche del reato per il quale v'era stata assoluzione in primo grado;
escludeva l'aggravante di cui all'art. 628 c. 3 n. 3 c.p. relativa ai reati estorsivi e riteneva le già concesse attenuanti prevalenti quanto all'RA ed equivalenti quanto al IA, rideterminando come in atti la pena ai medesimi inflitta.
Affrontando anzitutto le questioni preliminari avanzate precedentemente dalla difesa, osservava la corte territoriale che correttamente era stata ritenuta la competenza del giudice torinese (anziché di quello milanese, cui la si attribuiva in forza della avvenuta commissione del reato associativo in quel distretto) in quanto il reato più grave, attrattivo di quelli connessi, non era tale delitto, resultando invece più severamente punite le ipotesi di estorsione aggravata. Si era dunque legittimamente applicato il disposto DEart. 16 c.p.p., che non subisce deroghe in presenza di delitto associativo di tipo mafioso (tale essendo la contestazione originaria, in base alla quale la competenza territoriale doveva essere individuata), demandando l'art. 51 c. 3 bis c.p.p. l'esercizio delle funzioni DEaccusa al p.m. radicato presso il tribunale distrettuale. Né, in relazione alla scelta del rito, la competenza era da attribuire al g.i.p. di OV (anziché a quello di Torino), alla stregua DEart. 328 c. 1 bis c.p.p., in quanto la derubricazione del delitto di stampo mafioso era avvenuta a seguito del giudizio di primo grado. Quanto poi alla pretesa nullità DEudienza preliminare, per essersi svolta quando ancora era in corso l'incidente probatorio afferente la perizia destinata alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche, mancava una previsione normativa di tale conseguenza e, del resto, l'incidente non è un prius logico di detta udienza, che ben poteva tenersi prima della trascrizione. L'eventuale interesse degli imputati ad avvalersi degli esiti di tale adempimento era tutelabile o non richiedendosi il giudizio abbreviato, o condizionandolo ad una integrazione probatoria.
Nel merito degli addebiti, osservava il giudice a quo che l'indagine era scaturita dalla denuncia di un autotrasportatore ucraino, che aveva parlato di indebiti esborsi di denaro richiestigli, dietro minacce alla sua persona e alle sue cose, da connazionali, in occasione dei suoi viaggi in Italia. Un appostamento dei Carabinieri aveva consentito l'arresto in flagranza DERA e di due coimputati (la cui posizione qui più non rileva); la D.i.a. torinese aveva poi svolto accurate indagini, mediante intercettazioni, videoriprese in svariati luoghi di sosta, assunzione delle dichiarazioni rese da numerosi autrotrasportatori, i quali tutti denunciavano la richiesta di denaro, non sempre con minacce esplicite e talora in nome di una associazione denominata "Patria", costituita fra cittadini ucraini e che si poneva speciosamente come titolare di servizi (peraltro non richiesti) da rendere ai medesimi autotrasportatori.
Si era in tal modo risaliti al IA - conosciuto nell'ambiente come "Sanja il bielorusso" - per conto del quale l'RA aveva ammesso lo svolgimento di esazioni, al pari dei due arrestati con lui. Lo stesso IA aveva dichiarato di essere il costitutore della suddetta associazione, che
M. intendeva fornire, a pagamento, servizi di pulizia ed ordine nelle aree di sosta in varie parti d'Italia, avendo iniziato già nel 2001 a Napoli, per trasferirsi poi nel nord;
gli csborsi, peraltro, dovevano avvenire anche da parte di coloro che non avessero aderito all'associazione. Egli aveva ulteriormente affermato (modificando a suo favore precedenti ammissioni) di avere avuto il consenso dei destinatari, ma sul punto era stato smentito da tutti i soggetti sentiti al riguardo. Si trattava di testimoni della cui attendibilità non si erano profilati dubbi e che - al contrario di quanto affermava la difesa degli imputati non avrebbero dovuto essere sentiti con riferimento all'art. 210 c.p.p. (stante l'assoluta imprecisione degli illeciti che costoro avrebbero commesso); mentre la circostanza che la moglie di uno dei medesimi, a sua volta testimone, avesse prestato anche l'ufficio di interprete era stata prospettata come causa di nulliutà solo tardivamente e cioè in sede di dibattimento d'appello.
In base al compendio probatorio, riteneva la corte distrettuale pacificamente accertato che quelli effettuati dagli autotrasportatori non fossero esborsi volontari, a fronte di servizi effettivamente forniti dall'associazione "Patria", la quale esponeva invece una giustificazione solo apparente di esazioni alle quali costoro dovevano obbligatoriamente - e sotto minaccia arrendersi per poter lavorare tranquillamente in Italia;
né il carattere estorsivo delle pretese avanzate dagli imputati era giustificato da eventuali irregolarità commesse dalle vittime, realizzandosi anzi in tal caso una ancor più pesante coazione verso detto gruppo, che in breve tempo aveva assunto, fra gli ucraini, una sinistra fama, la quale consentiva agli adepti di agire, da ultimo, anche senza esplicite minacce gravi, ma mai per libera scelta dei soggetti passivi. Convergevano in tal senso tutte le numerose dichiarazioni delle vittime, cui si erano aggiunti anche testimoni estranei allo specifico traffico. Del resto, erano sostanzialmente confessorie le dichiarazioni rese dall'RA, sia sulla sua dipendenza dal IA, sia sulla consapevolezza della illegalità delle esazioni;
riscontravano tale situazione le chiamate in correità provenienti dagli imputati arrestati insieme a lui. Lo stesso IA aveva ammesso che i fatti in esame erano commessi da appartenenti alla sua organizzazione e per istruzioni da lui loro impartite;
mentre la sua personale partecipazione a taluni episodi estorsivi era stata chiaramente individuata da alcune delle vittime. Vi era, del resto, in atti un copioso materiale intercettivo, dal cui esame la posizione e i compiti del IA e degli altri erano ampiamente chiariti, anche in punto di imposizione minacciosa dei pagamenti. Che tali fatti fossero commessi in àmbito associativo, era affermato dalla sentenza in esame sul rilievo della esistenza della sopra ricordata associazione, all'interno della quale gli imputati tutti svolgevano un ruolo determinato, nella piena consapevolezza di agire concordemente per il raggiungimento di fini illeciti, alle dipendenze di "Sanja il bielorusso". Fra gli associati doveva sicuramente ricomprendersi l'RA, essendo irrilevante l'anteriorità del suo arresto anche rispetto alla costituzione della associazione "Patria", dal momento che il IA aveva iniziato la sua attività già nel 2001 a Milano, nelle stesse forme organizzate poi in tal modo denominatesi;
e d'altra parte le dichiarazioni del coimputato arrestato insieme all'RA, nonché la mancanza di qualsivoglia corrispetivo dei pagamenti pretesi, escludevano radicalmente la possibilità che costui agisse al di fuori di un sodalizio e nella inconsapevolezza della sua esistenza.
In punto di trattamento sanzionatorio, la prevalenza delle attenuanti generiche doveva essere ritenuta solo per l'RA, rispetto all'unica aggravante residua, dopo l'esclusione di quella prevista dall'art. 628 c.p.; ma la gravità dei fatti impediva la massima estensione DEefficacia mitigatrice.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione entrambi gli imputati.
Nell'interesse del IA, il difensore denunciava: col primo motivo di ricorso, violazione di legge in punto di competenza territoriale. Quella a conoscere di un reato associativo si radica nel luogo ove si è realizzata l'operatività del sodalizio, indipendentemente dal luogo di consumazione dei reati-fine; e quindi non poteva trovare applicazione l'art. 16 c.p.p., per la irrilevanza della connessione. Si sarebbe allora dovuto dichiarare la competenza del tribunale di Milano, dove l'associazione aveva concretamente operato, anche perché l'art. 51 c. 3 bis c.p.p. se correttamente interpretato stabilisce una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza dettate dall'art. 16, radicandola nell'ufficio del p.m. presso il tribunale distrettuale (nella fattispecie, Milano); col secondo motivo, violazione di legge, in punto di svolgimento delle funzioni di interprete da parte di un testimone.
Le dichiarazione dei testi-parti offese EN e DR assunte colle dette modalità erano inutilizzabili e, originando dalle stesse il procedimento in esame, era nullo l'esercizio DEazione penale, ai sensi degli artt. 144 e 197 c.p.p. Nullità colpiva anche l'assunzione degli altri testi, che si sarebbero dovuti sentire nel regime dettato dall'art. 210; col terzo motivo, vizio della motivazione.
L'impianto argomentativo della sentenza impugnata era del tutto carente quanto alla individuazine degli elementi costitutivi dei singoli episodi di estorsione contestati;
i giudici non erano entrati nel merito delle singole imputazioni, limitandosi a motivare per campione, sulla base di quanto dichiarato da parti lese e imputati. Mancando la ricostruzione di ciascun fatto-reato, si era deciso sulla semplice presunzione che tutto dipendesse dal IA e dalle sue istruzioni, senza mai accertare se essi presentassero tutte le caratteristiche normativamente previste;
col quarto motivo, violazione di legge in puntodi valutazione delle fonti di prova. Come sopra premesso, gli autotrasportatori presuntamente estorti erano in effetti soggetti che, per ragioni di lucro, svolgevano attività di svariata illegalità, neppure potendosi escludere una collusione fra costoro e gli imputati, allo scopo di garantirsi illeciti guadagni;
in nessun caso, dunque, potevano essere assunti in veste di semplici testimoni ed ingiustamente non era stata svolta alcuna indagine in tale direzione. Mentre le stesse dichiarazioni interpretate nelle sedi di merito come confessorie, erano state distorte, in quanto non solo per difficoltà linguistiche ma per le stesse forme mentali degli interessati se ne era tratto il convincimento della sussistenza di una ammessa associazione criminosa, laddove i parametri valutativi degli imputati erano del tutto diversi;
mentre, poi, non si era tenuto conto che i cosiddetti testimoni erano tutti portatori di interessi personali, non sempre leciti, e che, in definitiva, non era stato provato che la loro volontà fosse stata coartata;
col quinto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in punto di bilanciamento di attenuanti e aggravanti.
Mancava qualunque argomento, nella sentenza impugnata, che giustificasse la sola equivalenza delle attenuanti nei confronti del ricorrente.
L'RA, a sua volta, denunciava: col primo motivo di ricorso, violazione di legge, in punto di indebito svolgimento DEudienza preliminare, ancor prima del completamento di un incidente probatorio. In materia di intercettazioni telefoniche la prova è data dalle bobine, la cui trascrizione è fatto processuale ulteriore, volto a verificarne l'utilizzabilità probatoria in sede dibattimentale. Se l'operazione trascrittiva venga disposta nella fase delle indagini preliminari, l'unico mezzo tecnico
- ovvero, la perizia - può espletarsi solo nella forma DEincidente probatorio;
nella fattispecie, si era realizzata una anomala situazione, nella quale il procedimento era gestito sia dal g.i.p., per l'incidente, sia dal g.u.p., per l'udienza preliminare. In contrasto coi principii basilari che regolano il processo penale, anche per l'ovvia ragione che il p.m. può chiedere il rinvio a giudizio solo a indagini preliminari completate;
col secondo motivo, vizio della motivazione in punto di responsabilità per il delitto associativo.
La sentenza impugnata non dava adeguate risposte ai rilievi difensivi in merito alla posizione del ricorrente;
posto invero che il sodalizio criminoso sussistesse, mancava la prova di una sua consapevole partecipazione, bastando rilevare: che l'arresto DERA aveva preceduto l'acquisizione di gran parte del materiale probatorio;
non vi erano dati sufficienti ad affermare che l'associazione preesistesse a tale fatto;
la mera condotta materiale relativa alle esazioni non comportava automaticamente una volontaria adesione all'eventuale sodalizio;
il periodo nel quale il ricorrente aveva operato era di pochi mesi. Su tutti tali aspetti i giudici di merito non avevano adeguatamente indagato, per cui, a tutto concedere, si sarebbe potuto ipotizzare un concorso nelle estorsioni, non la partecipazione associativa.
I ricorsi sono infondati.
Per quanto attiene alla posizione del IA, è anzitutto priva di pregio la qui riproposta questione di competenza territoriale;
anche discostandosi dalla risoluzione che ne ha dato la sentenza impugnata (la quale valorizza il criterio della maggior gravità fra le varie contestazioni, per individuare il giudice competente, ai sensi DEart. 16 c.p.p.), dovrebbe pur sempre confermarsi la competenza del tribunale di Torino. In proposito, è preliminare il rilievo relativo al rito che è stato adottato per il processo in esame, essendo noto che quando il giudizio abbreviato venga disposto nell'udienza preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale va proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della regolare costituzione delle parti (cfr. Sez. VI, 20.11.1007, Angeli;
id., 28.9.1998, Vicentini;
Sez. IV, 28.10.1998, Generali), colla conseguenza che la prospettazione della detta questione dopo l'introduzione del rito speciale va considerata tardiva (cfr. Sez. VI, 18.9.2003, Ninivaggi). Nella fattispecie, il IA afferma nell'atto di ricorso, in modo del tutto generico, di avere eccepito sulla competenza ratione loci del giudice torinese, “nel giudizio di primo grado", con ciò non dando dimostrazione della tempestività della eccezione stessa, come invece gli incombeva.
Quanto sopra, senza dimenticare che la più rigorosa (ma meno praticata) giurisprudenza di legittimità afferma che il giudizio abbreviato, sostanziandosi nella rinuncia al dibattimento, comporta a maggior ragione la rinuncia a controvertere sulle questioni di competenza (in tal senso, cfr. Sez. V, 25.1.1996, Finizio).
In ogni caso, seppur volesse accedersi - in contrasto con quanto afferma il giudice a quo - alla tesi secondo la quale, nella specie, non varrebbe il criterio seguito nelle due sedi di merito, in forza della vis actractiva del delitto associativo (alla stregua, giustamente, della originaria contestazione ex art. 416 bis c.p.), quella difensiva non potrebbe essere accolta, in quanto tale reato comporterebbe il radicamento processuale nel tribunale fissato dall'art. 328 c. 1 bis c.p.p., ferma restando l'esigenza di collocarne la consumazione in un determinato luogo. Nella fattispecie, avuto per certo che la competenza territoriale relativa al delitto associativo va individuata, ai sensi DEart. 8 c. 3 c.p.p., nel luogo di costituzione del sodalizio, a prescindere dalla localizzazione dei reati-fine eventualmente realizzati (cfr. Sez. I, 24.4.2001, Simonetti), va rilevato che il capo d'imputazione non offre alcuna specifica indicazione, qualificando come ignoto il luogo della costituzione del sodalizio, operante, però, in via principale, in siti del Piemonte, colla conseguenza che qui dovrebbe radicarsi (e perciò in Torino, per l'effetto attrattivo sopra ricordato) la competenza (cfr. Sez. VI, 1.8.2000, Lorizzo).
-Quanto all'altra questione formale attinente alla pretesa incompatibilità della funzione di interprete ausiliario del giudice, con quella di testimone (e che riguarda la collaborazione data come traduttrice dall'ucraino della moglie di un indagato, poi udita come teste nella fase iniziale delle indagini), va detto che l'ausiliare del giudice si identifica coll'ausiliario in senso tecnico, ossia coll'appartenente al personale di cancelleria o di segreteria, non già con un estraneo all'amministrazione della giustizia, che si trovi a svolgere di fatto, ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge (cfr. Sez. III, 17.2.2004, Ponzio); e comunque, non sussiste incapacità alla prestazione DEufficio di testimone, da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità ricompresa fra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi ampliare per analogia (stante il carattere eccezionale
л delle norme che limitano la capacità testimoniale) il disposto DEart. 144 c. 1 lett. d) c.p.p., che prevede l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare l'ufficio di interprete (cfr. Sez. I, 5.10.2001, Ceka).
Ne consegue che nessuna inutilizzabilità delle testimonianze EN e DR ne deriva
(men che meno l'irrituale esercizio DEazione penale, come apoditticamente afferma il ricorso), neppure sotto il profilo ulteriore della mancata applicazione della normativa che regola l'assunzione dei soggetti versanti nella posizione prevista dall'art. 210 c.p.p.. Nessun addebito - né in qualità di concorrenti nel reato, né in qualità di imputati per reato connesso - resulta mai mosso alle persone offese nel processo qui trattato. E le ragioni fumosamente esposte dal IA - circa i profitti, più o meno leciti, che ricaverebbero nei loro viaggi gli autotrasportatori ucraini non si sono tradotti in alcuna specifica e ben delineata accusa. Ritualmente, dunque, tutti costoro vennero assunti (e colla relativa valenza considerati sul piano probatorio) come testimoni-parti lese. Nel merito delle imputazioni, la sentenza ha correttamente operato, individuando anzitutto gli elementi costitutivi del delitto associativo (sia pure non qualificato), dei quali ha dato argomentata dimostrazione quanto al numero delle persone, alla genericità del programma criminoso (non limitato alla commissione di singoli reati in concorso), alla organizzazione divenuta ad un certo punto addirittura associazione con propria ragione sociale, alla distribuzione dei ruoli, alla piena consapevolezza di ciascun partecipe, di agire secondo spirito associativo, per il perseguimento di fini economici comuni. E in tal modo i giudici di merito con giudizio doppiamente conforme 1
hanno operato, prendendo in esame ciascun episodio concretamente trasfuso nelle rubriche di reato. Né si suò pretendere, per censurare l'iter argomentativo seguito, o di introdurre un criterio interpretativo della prova dichiarativa, orientato sul vago concetto della diversa mentalità, che condurrebbe qui al fraintendimento delle intenzioni chiarissime da parte dei soggetti attivi, o di svalutare il peso probatorio delle dichiarazioni testimoniali, ritornando a battere sulla qualità diversa ai medesimi attribuita e sui personali interessi che li farebbero agire. Qui le testimonianze sono partite da un arresto in flagranza e tutto il successivo percorso motivazionale è stato caratterizzato da logicità esegetica e rispetto delle norme processuali. Conclusione, questa, che certo non può essere inficiata dalle generiche tesi difensive svolte dal IA.
Con particolare riferimento, poi, alla denegata coartazione della volontà dei soggetti che "contribuivano" economicamente, su richiesta dei connazionali residenti in Italia, varrà ricordare che la minaccia, nel delitto di estorsione, oltre che palese, esplicita, determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità DEagente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui essa opera (cfr. Sez. II, 16.6.2004, Giorgetti). Ora, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come in taluni casi la minaccia collegata alla mancata corresponsione del contributo preteso dal IA e dai suoi complici fosse esplicitata in termini duri e crudi;
altre volte la prospettazione era più involuta, ma se si tiene conto che veniva rivolta da una vera e propria organizzazione, nei confronti di soggetti che si trovavano a lavorare in condizioni di obiettiva difficoltà e in cambio di che nulla veniva realmente offerto (essendo un'aperta beffa la prestazione di servizi di pulizia nelle aree di sosta), è ben spiegabile che i soggetti passivi abbiano talora ceduto per evitare guai direttamente o indirettamente minacciati, risolvendosi poi a formulare una denuncia alle autorità, a riprova della gravità e insostenibilità della situazione. In punto di pena, infine, la diversità di trattamento è implicitamente giustificata in sentenza dal rilievo della posizione personale del IA, che negativamente si diversifica per ruolo, funzioni e gravità oggettiva e soggettiva delle svariate condotte, rispetto a quella dei coimputati. Da qui la legittima attribuzione di una diversa valenza alle concesse attenuanti generiche.
Per quanto attiene alla posizione DERA, è manifestamente infondata la questione concernente la irritualità DEudienza preliminare, per il contemporaneo espletamento di un incidente probatorio. Non solo, invero, tale situazione processuale sarebbe al massimo connotata da
г. irregolarità e non da nullità (nessuna norma specifica prevedendo simile sanzione, né potendosi richiamare nullità di ordine generale, dal momento che la posizione della difesa non ne veniva violata in alcun modo, essendo sempre recuperabile nel giudizio ordinario l'esito del detto incidente); ma, nella fattispecie, ne emerge ancor più chiara l'inconsistenza, essendo stato scelto il rito abbreviato non condizionato, la cui adozione, presupponendo la rinuncia al dibattimento e l'utilizzazione degli atti raccolti nel fascicolo del p.m. durante le indagini preliminari (cfr. Sez. IV, 16.1.2004, Casassa), elide qualunque rilevanza della questione prospettata dal ricorrente nei termini sopra visti.
Quanto, poi, alla ritenuta responsabilità DERA per il delitto associativo, nel richiamare le precedenti considerazioni relative alla correttezza DEimpianto argomentativo che concerne l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, questa Corte deve riconoscere l'adeguatezza logico-giuridica delle considerazioni sulla base delle quali è stato ritenuto che il ricorrente vi appartenesse. La consapevolezza della partecipazione già può affermarsi dimostrata dalla circostanza che costui si presentasse come inviato dal IA, cui deve aggiungersi l'ulteriore rilievo del suo agire insieme ad altri soggetti poi coimputati, almeno in occasione DEarresto nella flagranza di reato. E' dunque evidente che l'organizzazione era in tale momento già operativa e che ad essa consapevolmente aderiva l'RA per la duplice ragione sopra detta;
mentre la brevità della durata della condotta associata - interrottasi tutt'altro che per volontà del soggetto non esclude la rilevanza penale della partecipazione, proprio per la
-
significatività delle circostanze accertate. Dal che legittimamente è stata fatta derivare l'esclusione del semplice concorso nei reati di estorsione e l'affermazione DEipotesi associativa, per la prova imponente della ricorrenza dei suoi elementi costitutivi, cui si affianca certamente l'affectio societatis da parte di un soggetto confesso circa l'esistenza DEorganismo creato dal IA, in nome del quale agiva.
I ricorsi vanno entrambi rigettati, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 20.9.2006
IL CONSIGLIERE RELATORE
The IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
24 OTT 2006
A
M
CASK E
DCANCELLIERE R
P
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PALLO DI Mea S