CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18524 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TU VA nato il [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 18524 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna, quale giudice di appello nel giudizio cautelare, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato l'ordinanza con la quale il 22/12/2022 il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a TU IL il 22/04/2022 in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere trasportato e detenuto 20 panetti di cocaina, per totali kg.20, occultati nel doppio fondo di un furgone, in concorso con altre due persone, una delle quali non identificata. 2. Avverso tale provvedimento IL TU propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1 lett.c) ed e), in relazione agli artt.274, lett. c), 275, commi 3 e 3-bis, 284 e 275 bis cod. proc. pen. nonché illogicità, contraddittorietà e nconferenza motivazionale. Secondo la difesa, il giudice del riesame non si è conformato alla regola di giudizio prevista dall'art.274 lett.c) cod. proc. pen. che non prevede di esprimersi criticamente sulla linea difensiva prescelta né di metterla in dubbio nel merito, dovendosi valutare l'esigenza cautelare o la pericolosità della persona sulla base di comportamenti o atti concreti o precedenti penali. La personalità del cautelato non è suscettibile di valutazione di sfavore in base a un apprezzamento di credibilità o meno .della versione difensiva o sulla scorta di supposizioni su anteatte, indimostrabili condotte illecite, potendo venire in considerazione solo quale indice di un'effettiva e concreta attualità del pericolo di recidiva. Il tribunale avrebbe dovuto considerare età, pendenze, precedenti, pregresse esperienze cautelari, anziché fondare il suo giudizio su una valutazione etica dell'inquisito e della sua condotta. Nessun apprezzamento è stato svolto in ordine all'idoneità degli arresti domiciliari e dell'ambiente dove la misura potrebbe avere corso, alla presenza di figli minori e di una consorte, alla pregressa dedizione al lavoro, all'attuale impegno lavorativo della consorte, alla condizione di temporanea disoccupazione al tempo del reato. La decisione si basa, piuttosto, sulla petizione di principio che il corriere sia legato da vincolo fiduciario con il dante causa, mentre la personalità di chi sia privo di pregresse esperienze penali giustifica un giudizio astrattamente favorevole, così come si dovrebbe valorizzare a fini cautelari l'occasionalità della condotta. Anziché incentrarsi sulla critica alla condotta difensiva dell'indagato o sulla sua personalità, il tribunale avrebbe dovuto incentrare il giudizio sull'idoneità della misura e sul contesto di esecuzione nonché sulla sufficienza del controllo elettronico a distanza. Il corriere è esecutore materiale di un trasporto, perciò 2 non può essere correlato ad ambienti di spessore criminale o considerato soggetto organizzatore di altre iniziative. La motivazione è illogica per avere fondato il diniego di concedibilità degli arresti domiciliari su presunzioni di inadeguatezza della misura infondate e non verificate, omettendo un giudizio compiuto dell'idoneità coercitiva domestica sulla base di indici effettivi di pericolosità dell'autore e della pregressa condotta contra ius. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di modifica di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine all'allegazione difensiva di nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). 3. In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale, ha confermato il provvedimento impugnato ritenendo che, sebbene a sostegno dell'attenuazione delle esigenze cautelari la difesa avesse allegato il tempo trascorso in carcere e il contenuto ammissivo dell'interrogatorio reso dall'indagato, l'appellante non fosse meritevole della fiducia necessaria per la concessione della misura degli arresti domiciliari. A tale conclusione il giudice è pervenuto argomentando dalla non credibilità delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio e dalla coesistenza, unitamente al pericolo di recidiva, del rischio di fuga, non adeguatamente cautelato dal braccialetto elettronico, facilmente rimovibile da persona che ha la prospettiva di dover subire una pesante condanna e che ha commesso reati che indicano collegamenti con l'Olanda, ove si trova il fornitore di cocaina. 3 3.1. Contrariamente a quanto allegato nel ricorso, il tribunale ha esaminato anche le condizioni reddituali dell'appellante e della di lui consorte, sottolineando l'attuale condizione di disoccupazione di entrambi. Ha, in particolare, evidenziato le ragioni per le quali non fosse credibile quanto dichiarato dall'indagato circa il fatto che non conoscesse il contenuto del carico da trasportare né la persona che avesse commissionato il trasporto, ritenendo non illogicamente che l'entità del trasporto sottintendesse un rapporto non occasionale fondato sul risultato di pregresse attività criminose conclusesi positivamente. Ha, quindi, spiegato le ragioni per le quali neppure fosse credibile che l'appellante fosse ignaro del sottofondo in cui si trovava il quantitativo di cocaina sequestrato o che la somma di euro 9.000 trovata nell'automezzo fosse da consegnare unitamente alla cocaina piuttosto che trattarsi del compenso per l'ingente trasporto commissionatogli o per altri trasporti eseguiti strada facendo dall'Olanda a Ravenna. 3.2. Ulteriore elemento valorizzato riguarda il fatto che l'appellante non abbia fornito il nome del fornitore di cocaina in Olanda, indice dell'intenzione di non recidere i legami con l'ambiente criminale. Il mero decorso del tempo è stato ritenuto legittimamente ininfluente, in linea con il consolidato indirizzo della Corte di legittimità secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.6, n.45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, in motivazione;
Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). 3.3. Tale assunto si concilia, d'altro canto, con il rilievo per cui l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose. Il quadro cautelare è stato, dunque, dal Tribunale ritenuto immutato. 4. Con tali argomenti il ricorso si confronta solo apparentemente, trascurando che le valutazioni fatte dal giudice dell'appello cautelare si fondano su dati concreti, risultano congrue e non manifestamente illogiche. Il ricorso risulta inidoneo a rassegnare validi elementi utili a mettere in crisi le valutazioni rese dai giudici della cautela in punto di perdurante sussistenza ed esclusiva adeguatezza della misura restrittiva di maggior rigore applicata al ricorrente. Non si ravvisano, dunque, i vizi dedotti. 4 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Pre idente
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 18524 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna, quale giudice di appello nel giudizio cautelare, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato l'ordinanza con la quale il 22/12/2022 il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a TU IL il 22/04/2022 in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere trasportato e detenuto 20 panetti di cocaina, per totali kg.20, occultati nel doppio fondo di un furgone, in concorso con altre due persone, una delle quali non identificata. 2. Avverso tale provvedimento IL TU propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1 lett.c) ed e), in relazione agli artt.274, lett. c), 275, commi 3 e 3-bis, 284 e 275 bis cod. proc. pen. nonché illogicità, contraddittorietà e nconferenza motivazionale. Secondo la difesa, il giudice del riesame non si è conformato alla regola di giudizio prevista dall'art.274 lett.c) cod. proc. pen. che non prevede di esprimersi criticamente sulla linea difensiva prescelta né di metterla in dubbio nel merito, dovendosi valutare l'esigenza cautelare o la pericolosità della persona sulla base di comportamenti o atti concreti o precedenti penali. La personalità del cautelato non è suscettibile di valutazione di sfavore in base a un apprezzamento di credibilità o meno .della versione difensiva o sulla scorta di supposizioni su anteatte, indimostrabili condotte illecite, potendo venire in considerazione solo quale indice di un'effettiva e concreta attualità del pericolo di recidiva. Il tribunale avrebbe dovuto considerare età, pendenze, precedenti, pregresse esperienze cautelari, anziché fondare il suo giudizio su una valutazione etica dell'inquisito e della sua condotta. Nessun apprezzamento è stato svolto in ordine all'idoneità degli arresti domiciliari e dell'ambiente dove la misura potrebbe avere corso, alla presenza di figli minori e di una consorte, alla pregressa dedizione al lavoro, all'attuale impegno lavorativo della consorte, alla condizione di temporanea disoccupazione al tempo del reato. La decisione si basa, piuttosto, sulla petizione di principio che il corriere sia legato da vincolo fiduciario con il dante causa, mentre la personalità di chi sia privo di pregresse esperienze penali giustifica un giudizio astrattamente favorevole, così come si dovrebbe valorizzare a fini cautelari l'occasionalità della condotta. Anziché incentrarsi sulla critica alla condotta difensiva dell'indagato o sulla sua personalità, il tribunale avrebbe dovuto incentrare il giudizio sull'idoneità della misura e sul contesto di esecuzione nonché sulla sufficienza del controllo elettronico a distanza. Il corriere è esecutore materiale di un trasporto, perciò 2 non può essere correlato ad ambienti di spessore criminale o considerato soggetto organizzatore di altre iniziative. La motivazione è illogica per avere fondato il diniego di concedibilità degli arresti domiciliari su presunzioni di inadeguatezza della misura infondate e non verificate, omettendo un giudizio compiuto dell'idoneità coercitiva domestica sulla base di indici effettivi di pericolosità dell'autore e della pregressa condotta contra ius. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di modifica di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine all'allegazione difensiva di nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). 3. In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale, ha confermato il provvedimento impugnato ritenendo che, sebbene a sostegno dell'attenuazione delle esigenze cautelari la difesa avesse allegato il tempo trascorso in carcere e il contenuto ammissivo dell'interrogatorio reso dall'indagato, l'appellante non fosse meritevole della fiducia necessaria per la concessione della misura degli arresti domiciliari. A tale conclusione il giudice è pervenuto argomentando dalla non credibilità delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio e dalla coesistenza, unitamente al pericolo di recidiva, del rischio di fuga, non adeguatamente cautelato dal braccialetto elettronico, facilmente rimovibile da persona che ha la prospettiva di dover subire una pesante condanna e che ha commesso reati che indicano collegamenti con l'Olanda, ove si trova il fornitore di cocaina. 3 3.1. Contrariamente a quanto allegato nel ricorso, il tribunale ha esaminato anche le condizioni reddituali dell'appellante e della di lui consorte, sottolineando l'attuale condizione di disoccupazione di entrambi. Ha, in particolare, evidenziato le ragioni per le quali non fosse credibile quanto dichiarato dall'indagato circa il fatto che non conoscesse il contenuto del carico da trasportare né la persona che avesse commissionato il trasporto, ritenendo non illogicamente che l'entità del trasporto sottintendesse un rapporto non occasionale fondato sul risultato di pregresse attività criminose conclusesi positivamente. Ha, quindi, spiegato le ragioni per le quali neppure fosse credibile che l'appellante fosse ignaro del sottofondo in cui si trovava il quantitativo di cocaina sequestrato o che la somma di euro 9.000 trovata nell'automezzo fosse da consegnare unitamente alla cocaina piuttosto che trattarsi del compenso per l'ingente trasporto commissionatogli o per altri trasporti eseguiti strada facendo dall'Olanda a Ravenna. 3.2. Ulteriore elemento valorizzato riguarda il fatto che l'appellante non abbia fornito il nome del fornitore di cocaina in Olanda, indice dell'intenzione di non recidere i legami con l'ambiente criminale. Il mero decorso del tempo è stato ritenuto legittimamente ininfluente, in linea con il consolidato indirizzo della Corte di legittimità secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.6, n.45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, in motivazione;
Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). 3.3. Tale assunto si concilia, d'altro canto, con il rilievo per cui l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose. Il quadro cautelare è stato, dunque, dal Tribunale ritenuto immutato. 4. Con tali argomenti il ricorso si confronta solo apparentemente, trascurando che le valutazioni fatte dal giudice dell'appello cautelare si fondano su dati concreti, risultano congrue e non manifestamente illogiche. Il ricorso risulta inidoneo a rassegnare validi elementi utili a mettere in crisi le valutazioni rese dai giudici della cautela in punto di perdurante sussistenza ed esclusiva adeguatezza della misura restrittiva di maggior rigore applicata al ricorrente. Non si ravvisano, dunque, i vizi dedotti. 4 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Pre idente