CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Supplenze, la rinuncia ad alcune sedi non esclude dai turni successiviAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 9 giugno 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18156 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC VA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha per l'annullamento con rinvio;
preso atto della rinuncia del difensore a presenziare alla discussione orale, con richiamo ai motivi di ricorso e richiesta di accoglimento degli stessi con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 02/07/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 14/11/2023 che ha condannato UC VA TO alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (capi a, b, c, artt. 633, 639-bis, 650 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, UC VA TO, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18156 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 23/04/2026 2.1. Violazione di legge in relazione al diritto di difesa non essendo stato valutato e considerato correttamente il legittimo impedimento del ricorrente, che era risultato assente perché ristretto in carcere;
l’impedimento rilevava a prescindere dalla motivazione adottata che aveva richiamato la ricezione da libero dell’avviso di fissazione udienza e la conoscenza del procedimento penale pendente. La Corte di appello aveva seguito un orientamento ampiamente superato dalle Sezioni Unite.
2.2. Vizio della motivazione perché omessa quanto alla intervenuta decadenza della parte civile, del tutto assente alla udienza del 02/07/2025; la parte civile non aveva presentato conclusioni scritte all’udienza fissata per la trattazione in presenza, con conseguente preclusione a suo carico.
2.3. Vizio della motivazione perché omessa quanto alla valutazione e conseguente scelta sanzionatoria in tema di continuazione;
di fatto si era giunti ad un cumulo delle pene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, il secondo e terzo motivo sono assorbiti. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso. 2. La difesa ha difatti richiamato a riscontro della propria doglianza il verbale della udienza del 02/07/2025, già presente al fascicolo, dalla quale è possibile riscontrare, in relazione alla natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [...], Rv. 255304-01) l’effettiva omessa considerazione dell’impedimento dell’imputato, che in quella data risultava detenuto per altro in carcere e non aveva potuto presenziare alla udienza dinnanzi alla Corte di appello nella quale il procedimento a suo carico veniva deciso con la sentenza oggi impugnata. 3. La Corte di appello, con la motivazione adottata, non ha applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01, hanno affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata “o, comunque, comunicata al giudice procedente”, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. Si è, dunque, affermato che all'imputato, il quale abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, deve essere riconosciuto il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico, stante la natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, come 2 disegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali. 4. Tale interpretazione, che garantisce in maniera certa la partecipazione al giudizio di merito dell'imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111, comma 3 Cost, sicché l'assenza può costituire espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo un impedimento e sia da ricondurre univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. 5. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. 6. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Nella specie la Corte d'appello, benché informata dal difensore dell'imputato che questi si trovava in regime di detenzione per altra causa, e pur in mancanza di elementi che attestassero la volontà di rinunciare a comparire in udienza, non ne ha assicurato la presenza. Ciò ha determinato la celebrazione del giudizio di appello in assenza e al di fuori delle condizioni legittimanti, ed impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per l’ulteriore corso, mentre gli altri motivi si devono considerare assorbiti a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha per l'annullamento con rinvio;
preso atto della rinuncia del difensore a presenziare alla discussione orale, con richiamo ai motivi di ricorso e richiesta di accoglimento degli stessi con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 02/07/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 14/11/2023 che ha condannato UC VA TO alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (capi a, b, c, artt. 633, 639-bis, 650 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, UC VA TO, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18156 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 23/04/2026 2.1. Violazione di legge in relazione al diritto di difesa non essendo stato valutato e considerato correttamente il legittimo impedimento del ricorrente, che era risultato assente perché ristretto in carcere;
l’impedimento rilevava a prescindere dalla motivazione adottata che aveva richiamato la ricezione da libero dell’avviso di fissazione udienza e la conoscenza del procedimento penale pendente. La Corte di appello aveva seguito un orientamento ampiamente superato dalle Sezioni Unite.
2.2. Vizio della motivazione perché omessa quanto alla intervenuta decadenza della parte civile, del tutto assente alla udienza del 02/07/2025; la parte civile non aveva presentato conclusioni scritte all’udienza fissata per la trattazione in presenza, con conseguente preclusione a suo carico.
2.3. Vizio della motivazione perché omessa quanto alla valutazione e conseguente scelta sanzionatoria in tema di continuazione;
di fatto si era giunti ad un cumulo delle pene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, il secondo e terzo motivo sono assorbiti. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso. 2. La difesa ha difatti richiamato a riscontro della propria doglianza il verbale della udienza del 02/07/2025, già presente al fascicolo, dalla quale è possibile riscontrare, in relazione alla natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [...], Rv. 255304-01) l’effettiva omessa considerazione dell’impedimento dell’imputato, che in quella data risultava detenuto per altro in carcere e non aveva potuto presenziare alla udienza dinnanzi alla Corte di appello nella quale il procedimento a suo carico veniva deciso con la sentenza oggi impugnata. 3. La Corte di appello, con la motivazione adottata, non ha applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01, hanno affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata “o, comunque, comunicata al giudice procedente”, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. Si è, dunque, affermato che all'imputato, il quale abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, deve essere riconosciuto il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico, stante la natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, come 2 disegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali. 4. Tale interpretazione, che garantisce in maniera certa la partecipazione al giudizio di merito dell'imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111, comma 3 Cost, sicché l'assenza può costituire espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo un impedimento e sia da ricondurre univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. 5. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. 6. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Nella specie la Corte d'appello, benché informata dal difensore dell'imputato che questi si trovava in regime di detenzione per altra causa, e pur in mancanza di elementi che attestassero la volontà di rinunciare a comparire in udienza, non ne ha assicurato la presenza. Ciò ha determinato la celebrazione del giudizio di appello in assenza e al di fuori delle condizioni legittimanti, ed impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per l’ulteriore corso, mentre gli altri motivi si devono considerare assorbiti a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3