Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18156
CASS
Sentenza 20 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione del diritto di difesa per mancata valutazione del legittimo impedimento

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, accertando l'effettiva omessa considerazione dell'impedimento dell'imputato, detenuto per altra causa, e la mancata applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite in materia di diritto alla partecipazione al processo. La Corte d'appello non ha assicurato la presenza dell'imputato, pur essendo a conoscenza del suo stato detentivo e in assenza di elementi che attestassero la volontà di rinunciare a comparire.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione per omessa valutazione della decadenza della parte civile

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione per omessa valutazione della continuazione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

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Commentario1

  • 1Supplenze, la rinuncia ad alcune sedi non esclude dai turni successiviAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 9 giugno 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18156
Data del deposito : 20 maggio 2026

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