Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2016, n. 18130
CASS
Sentenza 13 aprile 2016

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Massime1

In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell'appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo).

Commentario1

  • 1Misura cautelare: in appello bisogna rivedere le condizioni?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 marzo 2025

    1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame disatteso l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava un appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso un provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva respinto un'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata ad un indagato per il delitto di associazione mafiosa. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore che, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2016, n. 18130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18130
Data del deposito : 13 aprile 2016

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