Sentenza 13 aprile 2016
Massime • 1
In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell'appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo).
Commentario • 1
- 1. Misura cautelare: in appello bisogna rivedere le condizioni?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 marzo 2025
1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame disatteso l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava un appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso un provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva respinto un'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata ad un indagato per il delitto di associazione mafiosa. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore che, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2016, n. 18130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18130 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2016 |
Testo completo
18 1 30/ 1 6 30 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 696 CC 13/04/2016 Reg. Gen. N. 53204/2015 Composta da: - Presidente Dott. Antonio Prestipino Dott. Piercamillo Davigo - Consigliere - Consigliere Dott. Geppino Rago Consigliere Dott. Giovanna Verga - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA GN nato a Giugliano in [...] l'[...] • NA CO nato a Giugliano in [...] il [...] • avverso l'ordinanza emessa in data 09/11/2015 del Tribunale della Libertà di Napoli visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Emilio Martino anche in sostituzione dell'avv. Giovanni Abbate del foro di Napoli che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/11/2015 il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame dei provvedimento restrittivi della libertà personale e dei sequestri rigettava l'appello proposto da AN GN e AN CO avverso l'ordinanza emessa in data 29/09/2015 dal Gip presso il tribunale partenopeo di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari, disposta con ordinanza cautelare dell'08/07/2015, confermata in sede di riesame, con lo riferimento ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, di illecita concorrenza e di minaccia con l'aggravante dell'art. 7 I. 203/1991. Evidenziava il tribunale che, sebbene a seguito del ricorso per cassazione non si era formato il giudicato cautelare sull'ordinanza applicativa della misura, non poteva esaminarsi in sede di appello la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, in quanto il controllo doveva avere ad oggetto l'allegazione di fatti nuovi idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari;
che la difesa aveva negato rilevanza indiziaria alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OZ IU, ritenendole per vari profili inattendibili;
che doveva confermarsi invece il giudizio di attendibilità del dichiarante, alla luce del suo percorso di collaborazione, della mancanza di motivi di astio verso le persone accusate, della diretta partecipazione a riunioni tenute dai vertici del clan facente capo alla famiglia dei DO, aventi ad oggetto la gestione del mercato ortofrutticolo di Giugliano, nel corso delle quali era emerso il coinvolgimento degli AN nel settore del trasporto delle merci su gomma;
che precisi riscontri erano costituiti dalle intercettazioni telefoniche di dialoghi tra terze persone (specie tra il coindagato IC IU e DO RA); che sussistevano le esigenze cautelari, attesa la recente epoca di realizzazione dei reati e la irrilevanza della dedotta cessazione dell'attività imprenditoriale.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i due indagati tramite i comuni difensori di fiducia, sulla base di due motivi, uno riferito al quadro indiziario e l'altro alle esigenze cautelari. Con il primo motivo hanno lamentato, in relazione ai capi Q e T, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 comma 1 bis, 192 comma 3 e 4, 274, 282 cod. proc. pen. nonché 110 e 416 bis cod. pen. oltre che l'apparente e, in ogni caso, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in merito all'inquadramento del narrato del ZU nell'ambito della chiamata in reità diretta, all'affidabilità di costui e alla correlazione temporale del materiale probatorio (dichiarazioni e intercettazioni) con i fatti storici oggetto d'imputazione, alla individuazione degli elementi di fatto idonei a sostanziare la fattispecie di reato ex artt. 416 bis e 513 bis cod. pen. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno eccepito la violazione degli artt. 311, 606 lett. b) ed e), 274, 282 cod. proc. pen. con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari (l'affermazione del tribunale secondo cui "quand'anche le due società riconducibili ai prevenuti avessero cessato di esistere nulla precluderebbe 2 la loro di costituirne altre" non darebbe conto dell'elevata probabilità di ulteriori occasioni per commettere delitti). Con memoria depositata il 12/04/2016 il difensore del ricorrente ha evidenziato che la Corte di Cassazione, con sentenza del 17/12/2015, depositata il 18/02/2016, ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame dell'applicazione della misura cautelare in oggetto per carenza di motivazione sul quadro probatorio, rinviando anche per una nuova valutazione delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Deve evidenziarsi, infatti, come rilevato in premessa dal tribunale, che trattasi di decisione in sede di appello cautelare, con conseguente necessità d'individuare l'ambito di tale giudizio. Secondo il costante orientamento di questa Corte la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (Cass. sez. 2, sent. n. 1134 del 22/02/1995 - dep. il 05/04/1995 - Rv. 201863).
3. Nel caso di specie i fatti posti a base dell'appello cautelare sono gli stessi di quelli prospettati in sede di riesame, come si rileva non solo dal provvedimento impugnato che fa riferimento a indizi di colpevolezza precedenti alla emissione della misura (le dichiarazioni del collaboratore di giustizia OZ IU, le intercettazioni di riscontro) - ma dalle stesse deduzioni di parte che ha ammesso (pag. 2 della memoria depositata il 02/04/2016) di aver presentato la richiesta di revoca in oggetto "esponendo argomentazioni analoghe a quelle articolate nell'atto accolto con la sentenza (della Cassazione, n. 6627/2016) allegata". 3 la L'annullamento con rinvio dell'ordinanza di riesame non implica altresì l'immediata revoca della misura cautelare in corso, derivante da un provvedimento quello del gip - che tuttora conserva validità ed efficacia, pur - essendo sub iudice, perchè soggetto ad una nuova verifica del tribunale del riesame, per i profili evidenziati dal giudice di legittimità. In definitiva, i motivi a base dell'appello cautelare, in quanto relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, sono in sé privi dei requisiti di novità che ne giustifichino l'esame; gli stessi saranno invece compiutamente valutati nella competente sede di rinvio per il riesame.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidentė Dr.Luigi Agostinacchio Dr. Antonio Prestipino лучшай DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 MAG. 2016 7 1 Cancelliere Claudia Pianell E E N I O Z T R O C 4