Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato - la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa non è illegale, quando risulti di poco superiore al minimo edittale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2014, n. 27427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27427 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
27427/ 14 21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE с А 1375 Composta dai Sigg.ri Magistrati Sent. n. sez. Dott. Claudia Squassoni - Presidente - UP - 16/05/2014 R.G.N. 53162/2013 Dott. Mariapia Gaetana Savino - Consigliere - Dott. Lorenzo Orilia - Consigliere - Dott. Gastone Andreazza - Consigliere - - Consigliere Rel.- Dott. Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - DE EN GI, n. 18/05/1979 a BARI avverso la sentenza della Corte d'appello di BARI in data 7/10/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Spinaci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. A. D'Amico -non comparso;
RITENUTO IN FATTO 1. DE EN GI ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di BARI, emessa in data 7/10/2013, depositata in data 21/10/2013, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di BARI, sez. dist. ALTAMURA del 30/04/2013, condannava il ricorrente, previa dichiarazione di prevalenza sulla contestata recidiva dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed € 10.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, T.U. Stup.
2. Con il ricorso, proposto personalmente dall'imputato, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p. In sintesi, si duole il ricorrente per non aver i giudici d'appello motivato in riferimento alla doglianza specifica contenuta nell'atto di appello in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ad opera del primo giudice. La corte territoriale avrebbe anche omesso di indicare nella sentenza l'esistenza di tale censura, ciò che si risolve in un vizio motivazionale, perdipiù rilevante nel caso in esame in quanto nell'atto di appello si richiamava il giudizio contraddittorio espresso dal primo giudice in relazione all'elemento della confessione nonché l'omessa valutazione di elementi specifici denotanti la sua condotta processuale positiva.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p. In sintesi, si duole il ricorrente per aver i giudici d'appello illogicamente motivato con riferimento alla misura della pena irrogata;
mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla individuazione di una pena base così elevata (pari a anni 3 e mesi 9 di reclusione ed € 15.000,00 di multa) pur a fronte della riconosciuta prevalenza del comma 5 dell'art. 73 T.U. stup. sulla contestata recidiva;
la motivazione sarebbe, altresì, illogica per aver irrogato una pena così elevata, pur premettendo la lievissima entità del fatto e la spontanea, anche se tardiva, ammissione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 3. Il ricorso dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
4. Ed invero, risulta dalla lettura della sentenza impugnata l'assenza di qualsiasi giustificazione argomentativa in ordine alla diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste dalla difesa del ricorrente e costituenti uno specifico motivo di appello. La sentenza impugnata si sofferma, infatti, ad analizzare le ragioni per le quali non sussistessero elementi per escludere la recidiva contestata, valutando poi, alla luce della tenuità del fatto e della ammissione tardiva dell'addebito da parte dell'imputato, la possibilità di operare un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza tra l'allora attenuante di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. E la contestata recidiva. Nulla, invece, viene indicato in sentenza a proposito dello specifico motivo di appello riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del primo giudice. Orbene, come più volte già affermato da questa Corte, per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013 - dep. 29/05/2013, Banic e altri, Rv. 256172). Nel caso in esame, diversamente, la sentenza non ha assolutamente preso in considerazione le doglianze difensive che censuravano la motivazione del primo giudice a proposito del mancato riconoscimento dell'art. 62 bis c.p., sicchè sussistete il denunciato vizio motivazionale.
5. La fondatezza del primo motivo di ricorso non esime, peraltro, questa Corte dal valutare l'ulteriore profilo di doglianza di cui al secondo motivo, da ritenersi infondato. Ed invero, la Corte d'appello, rivalutando la complessiva entità del fatto e l'ammissione tardiva del ricorrente, ha ritenuto di modificare l'originario giudizio del primo giudice, rideterminando la pena, irrogata in complessivi anni 2 e mesi sei di reclusione ed € 10.000,00 di multa. Detta pena, pur a seguito delle modifiche normative intervenute alla data della presente decisione - con - riferimento all'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. (prevedendo al 16 maggio 2014, detta norma la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, per effetto del disposto dell' art. 2, comma 3 by 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10), dev'essere ritenuta come legale, non legittimando l'intervento di questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 609 c.p.p. La motivazione, in punto di determinazione della pena, non può peraltro essere considerata come affetta dal dedotto vizio motivazionale, atteso che il riferimento ad una valutazione di "equità" ed "adeguatezza" della pena - di poco superiore al medio edittale è sufficiente a soddisfare quel requisito motivazionale richiesto dalla legge processuale per considerare legittima la giustificazione dell'approdo sanzionatorio espresso. Ed invero, è stato già affermato da questa Corte che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596).
6. Il ricorso dev'essere, dunque, accolto in relazione al solo primo motivo, con conseguente annullamento dell'impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari, limitatamente al trattamento sanzionatorio riferito all'assenza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche. Per il resto, il ricorso dev'essere rigettato. Nonostante il rigetto del residuo motivo di ricorso, non dev'essere pronunciata condanna alle spese processuali nei confronti del ricorrente;
ed invero, al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione (v., per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207947).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetta il ricorso, nel resto. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014 Il Consigliere est. Alessio Scarcella Il Presidente Claudia Squassoni die fro m DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GIU 2014 IL IL CANDEA E R P S CELLIERE E T R Luana Mariani O C 5