Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui siano state omesse dal giudice di appello le verifiche circa la sussistenza delle condizioni di rifiuto della consegna, il giudice di legittimità, pur abilitato a compiere accertamenti anche nel merito, non può integrare l'attività istruttoria, non disponendo dei poteri riconosciuti al giudice di appello dalla legge processuale. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva accertato il "locus commissi delicti" ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 lett. p) L. 22 aprile 2005 n. 69).
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- 1. Litispendenza internazionale impedisce esecuzione MAE (Cass. pen., 17704/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Nel procedimento estradizionale regolato dal mandato di arresto europeo, è causa di rifiuto della consegna la c.d. litispendenza internazionale, ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ? 23 aprile 2014, n. 17704 Presidente Agrò ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. A.G., cittadina colombiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 11-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso, sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/01/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 96
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 046853/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL LA N. IL 03/01/1970;
avverso SENTENZA del 24/11/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, per il rigetto del ricorso;
udito il difensore PARALUPI Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo 20 settembre 2006 emesso dal Procuratore Generale di Kempten, della Repubblica federale tedesca nei confronti di LA NT e, per l'effetto, ne ha disposto la consegna allo Stato emittente.
Nella parte motiva del provvedimento, la Corte, premette che LO LA è stato arrestato il 18 ottobre 2006, e poi rileva che non sussistono condizioni ostative ex L. 22 aprile 2005, n. 69 perché sia disposta la consegna di LO.
La Corte d'appello rileva, inoltre, che vi è il requisito della doppia incriminabilità, in quanto il mandato d'arresto è stato emesso per i reati di rapina aggravata e lesioni personali e, inoltre, l'autorità richiedente ha descritto i gravi indizi di colpevolezza a carico di LA LO.
2. Ricorre la difesa di LA LO e deduce:
2.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, e art. 39 e dei punti del preambolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 1992, in quanto la Corte d'appello ha effettuato un controllo formale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ignorando la contraria presunzione a favore dell'estradando. La Corte d'appello ha omesso di esporre le prove a carico di LO e di valutare la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la Corte territoriale non ha sentito LO presente in camera di consiglio e non ha svolto alcun accertamento integrativo diretto ex art. 16 c.p.p., comma 1, per verificare la consistenza probatoria del quadro indiziario a carico di LA LO.
2.3. Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.19, lett. c) che prevede le garanzie da richiedere allo Stato membro di emissione, tra le quali vi è quella che subordina la consegna della persona oggetto dello mandato d'arresto "ai fini dell'azione penale" alla condizione che se tale persona sia cittadino italiano debba essere rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale, eventualmente pronunciata nei suoi confronti, dopo essere stata ascoltata. Tale condizione, assume il ricorrente, è elemento costitutivo della sentenza con la quale è disposta la consegna all'autorità richiedente.
2.4. Con motivi aggiunti, il ricorrente rileva che vi è stata violazione dell'art. 6 c.p., in quanto nella ricostruzione della vicenda appare che parte dell'azione sia stata commessa in Italia e pertanto vi sarebbe un divieto di consegna. Con la memoria, si informa che LA NT è stato citato a comparire quale teste innanzi al Tribunale di Kempten nel procedimento a carico degli altri correi per essere sentito all'udienza del 6 febbraio 2007. Al riguardo, è stata allegata alla memoria la citazione notificata a NT e la traduzione della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Il ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale è disposta la consegna allo Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo è soggetto alla disciplina che caratterizza il ricorso come "impugnazione" e non "gravame di merito".
Pertanto, la Corte di Cassazione, prima di svolgere accertamenti anche nel merito, deve verificare se la sentenza contro la quale è stata proposta impugnazione per uno dei "casi di ricorso" previsti dall'art. 606 c.p.p. abbia i requisiti minimi richiesti dalla disciplina processuale e da quella speciale in tema di mandato d'arresto e di procedure di consegna tra gli Stati membri. La tipologia delle sentenza del Corte di legittimità è funzionale al sindacato che la disciplina processuale le riconosce e, pertanto, è la sentenza della Corte d'appello che deve compiere tutti gli accertamenti richiesti per la consegna della persona nei cui confronti è stato emesso mandato d'arresto e poi spetta a questa Corte il sindacato sulle valutazione effettuate dalla Corte d'appello esteso anche al merito.
La sentenza impugnata non contiene una motivazione tale da consentire il sindacato di legittimità e di merito attribuito a questa Corte. Vi è un riferimento assertivo alla enunciazione dei gravi indizi e altrettanto assertivo e generico alla insussistenza delle condizione ostative previste dalla L. n. 69 del 2005. Non si è dato conto degli accertamenti necessari per la decisione, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 2, che la Corte d'appello ha compiuto per verificare - attraverso le ulteriori informazioni e ogni eventuale elemento utile per la decisione - ex officio la sussistenza di condizioni ostative alla consegna e, in particolare, di quella, rilevante per la concreta fattispecie, della commissione del reato, anche solo in parte, nel territorio delle Stato. È ben vero che questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, quali richiesti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art.17, comma 4, ha affermato che l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Di tale verifica, però, la Corte d'appello deve enunciare, sebbene in termini concisi, le ragioni della propria scelta e della insussistenza di circostanze che possano configurare condizioni ostative alla consegna.
Nella fattispecie, il ricorrente deduce che, ex art. 6 c.p., il reato è stato in parte commesso nel territorio dello Stato ove sarebbe stato organizzato il "gruppo", che poi ha raggiunto Fussen, luogo dove sono stati commessi la rapina e le lesione al "portavalori". La L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p) prevede espressamente quale motivo di rifiuto della consegna, il caso in cui "il mandato d'arresto riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in luogo assimilato al suo territorio". Di tale accertamento non vi traccia nella sentenza impugnata e il ricorrente deduce che gli elementi descritti nella richiesta di consegna fanno riferimento a tale circostanza.
È necessario che la Corte d'appello, compiuti, se del caso, i necessari accertamenti si esprima sul punto e si esprima anche, qualora escluda che il reato possa essere "considerato commesso in parte nel territorio dello Stato", sulla esistenza delle circostanze che impongano di subordinare la consegna alla condizione - stabilita dalla L. n. 69 del 2005, lett. c) - che la persona "dopo essere ascoltata, sia rinviata allo Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena..." eventualmente applicata nei suoi confronti dallo Stato membro richiedente.
La verifiche circa la sussistenza delle condizioni di rifiuto e delle garanzie da richiedere allo Stato di consegna sono state omesse e, in ogni caso, non si è dato conto delle ragioni per le quali il primo giudice abbia ritenuto l'insussistenza di tali condizioni. Il deficit posto in risalto non può essere superato mediante un intervento "sostitutivo" da parte di questa Corte che, pur abilitata a compiere accertamenti anche nel "merito", non ha i poteri riconosciuti dalla legge processuale al giudice d'appello dagli artt.597, 604 e 605 c.p.p.. La Corte di cassazione deve applicare le norme che definiscono, attraverso "i casi di ricorso", l'ambito del proprio sindacato e della propria giurisdizione.
Nel nostro caso, la censura ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è fondata, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente e non legittima questa Corte a compiere eventuali ulteriori verifiche di merito, "integrative" rispetto a quelle non effettuate dal giudice al quale la disciplina processuale e la L. n. 69 del 2005 in prima istanza impone di compiere gli accertamenti sulla fondatezza, sotto il profilo fattuale e giuridico, della richiesta di consegna.
A norma della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 6, si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna perché provveda, in applicazione dei principi enunciati, a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuova deliberazione. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento, anche a mezzo telefax, al Ministero della Giustizia a norma della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007