Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 cod. civ.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1999, n. 8278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8278 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DALMINE SPA, in persona dei suoi procuratori dott. Enrico Luca Maria Bonatti e dott.ssa Maria Grazia Uglietti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 508, presso lo studio dell'avvocato CORRADO CRIALESE, che la difende unitamente, all'avvocato VITTORIO FRATTAROLO, per Procura Speciale del notaio Paimbelli N^ Rep. 73371;
- ricorrente -
contro
TREMPE SUPERFICIELLE SA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 02448/97 proposto da:
LE TRAITEMENT THERMIQUE BELGE SA Divisione TREMPLE SUPERFICIELLE, quale incorporante della Soc. Tremple Superficielle Sa, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore Eric Denisse, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVI 12, presso lo studio dell'avvocato CESARE PERSICHELLI, che la difende unitamente agli avvocati MAURIZIO FUSI, PAOLINA TESTA, per Procura Speciale del notaio Pierre Paulus du Chatelet del 12/02/97;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DALMINE SPA, in persona dei suoi procuratori Enrico Luca Maria Bonatti e Maria Grazia Uglietti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VIA 508, presso lo studio dell'avvocato CORRADO CRIALESE, che la difende unitamente all'avvocato VITTORIO FRATTAROLO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3555/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato FRATTAROLO Vittorio, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato PERSICHELLI Cesare, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 1^ luglio 1981 la S.P.A. AL conveniva davanti al tribunale di Milano la società belga MP Superficielle s.a. esponendo che nel gennaio - febbraio del 1979 aveva concluso con la stessa un contratto perché fosse eseguito su 17 cilindri - di cui uno da utilizzare come campione - forniti dalla Italsida un trattamento termico per una modifica della durezza del materiale, essendosi rivelato inidoneo alla lavorazione quando entrava in contatto con i tubi incandescenti quello impiegato dalla società costruttrice.
Precisava la AL che, a lavori eseguiti, nove dei sedici cilindri, posti in funzione, si erano rivelati difettosi;
chiedeva quindi la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni in misura di lire 114.112.000 o di altra da accertarsi nel giudizio. La convenuta resisteva alla domanda deducendo che i difetti riscontrati erano dovuti alla composizione dell'acciaio e non potevano essere modificati dal trattamento termico richiestole;
in via riconvenzionale chiedeva il pagamento del corrispettivo dovutole di franchi belgi 794.320.
Espletate una prova testimoniale ed una consulenza tecnica con un supplemento di indagini, con sentenza 11.6.1992 il tribunale accoglieva soltanto la domanda principale;
dichiarava la risoluzione del contratto e condannava la società belga al risarcimento dei danni e alle spese.
L'impugnazione della soccombente, cui resisteva la AL, veniva in parte accolta con sentenza 29.12.1995 dalla Corte d'Appello di Milano, che riduceva a lire 3.980.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il risarcimento dovuto dall'appellante, condannandola, per parziale compensazione, al pagamento di un terzo delle spese del giudizio.
La Corte, qualificato il contratto come appalto di servizio, riteneva che il danno subito dalla committente dovesse commisurarsi non al prezzo di tutti i cilindri consegnati all'appellante e già non utilizzabili, ma, in mancanza di ulteriori specifiche prove, all'ammontare delle spese per il loro trasporto e al valore di quello consegnato per campione e perduto.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso, con atto del 14.1.1997 e con due motivi di censura, la S.P.A. AL, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale in base ad un motivo la s.a. Le Traitement Thermique Belge, Divisione MP Superficielle, quale incorporante della società MP Superficielle s.a..
Vi è controricorso al ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, relativi alla stessa sentenza, devono, in applicazione dell'art. 335 c.p.c., essere riuniti. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1655 c.c.; contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente principale lamenta che la sentenza impugnata,
limitando il risarcimento dei danni alle spese di trasporto dei cilindri e alla perdita di quello consegnato per campione, non ha considerato che il contratto di appalto ha natura commutativa;
comporta un'obbligazione di risultato a carico dell'appaltatore; non è aleatorio;
che la MP avrebbe dovuto restituire i cilindri con caratteristiche tali da renderli funzionanti.
La sentenza è poi contraddittoria perché, pur ritenendo che il rischio dell'operazione era stato assunto dall'appaltatrice, lo ha trasferito alla committente, affermando che questa avrebbe dovuto dimostrare che l'intervenuto sui cilindri della controparte aveva pregiudicato definitivamente ogni eventuale altra possibilità di recupero sedici già utilizzabili, con questo dimenticando che a tale recupero era obbligata l'appaltatrice.
Il motivo è infondato.
I criteri da applicare per la determinazione del danno sono, anche nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, quelli dell'art. 1223 c.c.; sono risarcibili i danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; il danno può essere inoltre liquidato se vi è la prova da parte di chi si assume danneggiato della sua effettiva esistenza (V. Cass. 12.10.1967 n. 2437). Questi principi sono stati correttamente applicati nella sentenza impugnata;
l'esito negativo del trattamento termico richiesto all'appaltatrice su cose già inutilizzabili richiedeva ai fini della liquidazione del danno la prova dalla AL di esborsi o di mancanti guadagni ricollegabili al permanere della inutilizzabilità, e questa è mancata.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 2730 e 2733 c.c.; 112, 228 e 229 c.p.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia
(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata nella determinazione del quantum debeatur avrebbe dovuto attenersi ai fatti pacifici in causa e cioè al costo di nove cilindri, come la stessa società appaltatrice aveva ammesso nell'atto di appello;
con l'impugnazione essa aveva chiesto in via subordinata che i danni fossero cosi limitati;
questo riconoscimento costituiva confessione e la sentenza non poteva discostarsi dalla richiesta della parte.
Anche questo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha precisato a pag. 14-15 che doveva esaminarsi prima la domanda principale della MP di completo esonero da responsabilità; avendola in parte accolta per l'inutilizzabilità fin dal primo momento dei cilindri consegnati, ne ha tratto la limitazione del risarcimento e non poteva anteporre l'esame della domanda subordinata a quella principale indipendentemente dal carattere confessorio o meno delle difese dell'appellante; non è incorsa quindi nella denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c.. Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 - 2^ comma;
1218, ultima parte;
1663 e 1665 c.c., la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, ritenendo di non poter escludere una sua responsabilità per il risarcimento anche nella ipotesi che fosse stata a conoscenza della difettosa composizione del materiale dei cilindri in quanto avrebbe dovuto denunciarla prontamente alla AL, non ha considerato che questa nel momento della conclusione del contratto nulla aveva dichiarato circa i vizi intrinseci della struttura di base dell'acciaio e che solo adoperando una diligenza superiore a quella richiesta dall'art. 1176 c.c. essa sarebbe stata in grado di verificare tale struttura.
Si oppone dalla AL l'inammissibilità del ricorso perché la motivazione della sentenza al riguardo sarebbe formulata in via ipotetica;
la questione non era stata dedotta in appello;
la censura è diretta ad una rivalutazione circa l'inidoneità della materia esclusa dalla Corte d'Appello con argomenti ineccepibili. È fondato il primo di questi rilievi.
La sentenza impugnata ha precisato alle pagine 11 - 12 - 13 e 14 che alla conclusione del contratto si era pervenuti dopo che l'appaltatrice aveva eseguito sul campione fornitole prove di riscaldamento.
La questione della conoscenza nella Tempre della composizione del materiale dei cilindri non era quindi estranea alla lite. L'affermazione però della sentenza secondo cui tale conoscenza non la esimeva da responsabilità non sorregge la decisione perché fatta in via di ipotesi;
essendo superflua non può formare oggetto di censura (v. Cass. 16.1.1996 n. 301). Le spese del giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999