Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 1
In tema di disciplina degli alimenti, la disposizione di cui all'art. 6 della legge n. 283 del 1962 non è stata depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, e va applicata in via esclusiva nonostante concorra con l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 194 del 1995, atteso che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 507, ai fatti puniti dagli artt. 5, 6 e 12 della citata legge n. 283 del 1962 si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando concorrono con disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2006, n. 32528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32528 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 574
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 35471/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 15.5.2003 dal Tribunale monocratico di Rieti;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Onorato Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto come reato.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 15.5.2003 il Tribunale monocratico di Rieti ha dichiarato NZ AN responsabile del reato di cui alla L. n.283 del 1962, art. 6, commi 1 e 3, per aver detenuto in commercio senza autorizzazione numerosi presidi sanitari ad uso agricolo (antiparassitari, anticrittogamici), in Leonessa (RI) sino al 16.5.2002; e per l'effetto lo ha condannato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.
In sostanza il giudice ha ritenuto integrato il reato, essendo stato accertato che il AN, il quale gestiva un negozio di vendita per mangimi, aveva acquistato e deteneva per venderli i presidi sanitari de quibus, senza la necessaria autorizzazione.
2 - Il difensore del AN ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno.
In particolare lamenta:
2.1 - erronea applicazione della L. n. 283 del 1962, art. 6, giacché questa norma punisce la produzione, il commercio e la vendita di presidi sanitari non autorizzati, e non già la semplice detenzione, come quella provata nel presente processo;
2.2 - mancanza o manifesta illogicità di motivazione, laddove la sentenza impugnata asserisce, al di là di qualsiasi risultanza probatoria, che il AN deteneva i presidi sanitari de quibus in attesa di rivenderli;
2.3 - ancora mancanza o manifesta illogicità di motivazione, laddove il giudice di merito ha negato le attenuanti generiche in considerazione di precedenti penali "di vecchia data";
2.4 - ancora mancanza di motivazione in quanto il giudice non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va anzitutto disattesa la tesi sostenuta dal Procuratore Generale in sede, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto non più previsto come reato. Al riguardo va ricordato che:
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, art. 23 (attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) puniva con l'arresto o con l'ammenda chiunque immetteva in commercio o poneva in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati;
- successivamente, il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 1, ha depenalizzato, trasformandole in illeciti amministrativi, le violazioni previste come reato dalle leggi indicate nell'elenco allegato allo stesso Decreto Legislativo, tra cui è compreso il suddetto D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194;
- il predetto art. 1 tuttavia fa espressamente eccezione alla depenalizzazione per i reati previsti dal codice penale e dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articoli 5, 6 e 12 e successive modificazioni e integrazioni;
- infine, per effetto della modifica apportata alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (principio di specialità) dal del predetto
D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 95, in tema di concorso formale tra reati e illeciti amministrativi, è stabilito che "ai fatti puniti dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articoli 5, 6 e 12 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli animali e delle bevande". Ne risulta evidentemente che la norma incriminatrice di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, non è depenalizzata;
e che va applicata in via esclusiva nonostante la concorrenza della fattispecie di illecito amministrativo prevista dal D.Lgs. n. 194 del 1995, art. 23, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 1. 4 - Nel merito il ricorso è manifestamente infondato. Come ha già chiarito questa Corte, in tema di presidi sanitari per l'agricoltura "anche il solo acquisto del prodotto, effettuato allo scopo di venderlo, è punibile quando manchi l'autorizzazione ministeriale prevista dal D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, art. 10" (Sez. 3^, n. 4444 del 3.5.1966. P.M. in proc. Tirelli, rv. 204421). Nel caso di specie è stato motivatamente accertato che il AN gestiva un negozio per il commercio di mangimi e prodotti fitosanitari, nel quale deteneva per la vendita numerose confezioni di presidi sanitari ad uso agricolo (antiparassitari, anticrittogamici) senza essere munito della relativa autorizzazione, prescritta ora dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, art. 9 (che ha sostituito quella precedentemente prevista dal citato D.P.R. n. 1255 del 1968, art. 10. Vanno quindi disattesi i primi due motivi ricorso (nn.
2.1 e 2.2).
5 - Parimenti infondata è la terza censura (n. 2.3), giacché il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha legittimamente negato all'imputato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali di cui era gravato. Anche se tali precedenti erano risalenti nel tempo, non è censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice laddove ha ritenuto questo dato temporale irrilevante al fine dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis c.p.. Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena (di cui al n.
2.4 del ricorso), esso non era stato richiesto dal difensore neppure in via subordinata, sicché il giudice non era tenuto a motivare specificamente al riguardo, essendo peraltro evidente che il beneficio è stato implicitamente negato per la prognosi negativa derivante dai precedenti penali.
6 - In conclusione, il ricorso è inammissibile. Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali nonché alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2006