Sentenza 1 marzo 2005
Massime • 1
Nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita; ciò tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2005, n. 11543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11543 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/03/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 956
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039315/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D'MB LUIGI, N. IL 14/07/1951;
avverso ORDINANZA del 21/07/2004 TRIBUNALE di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
LU D'BR ricorre personalmente contro l'ordinanza in data 21.07.04 del tribunale di Latina in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la sua richiesta di nullità degli estratti contumaciali delle sentenze n. 325/99 e 938/99 emesse dal pretore di Latina nei suoi confronti, per violazione dell'art. 156 c.p.p., essendo avvenute, le predette notifiche, alla sua residenza anagrafica a mani di familiare convivente, mentre egli si trovava in stato di detenzione, peraltro non risultante dagli atti dei due processi di cui trattasi. Il ricorso è infondato.
Ritiene il Collegio, in adesione alla giurisprudenza prevalente di questa Corte (cfr., per tutte, sez. 3 del 21.02.2000, Cappelli, rv. 215693, cui aderisce anche la giurisprudenza di questa sezione, n. 2617 del 23.01.2002, Sorrentino, rv 220676) che sia onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice... il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrenti notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo e comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita;
ciò tenuto conto che il legame di convivenza ai il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio. Nella specie non risulta alcuna comunicazione e le notificazioni che qui interessano risultano eseguite alla residenza del ricorrente, la prima a mani della moglie che rifiuta l'atto, senza peraltro alcuna indicazione, la seconda a mani del figlio. Non vi è dubbio quindi che esse fossero, almeno potenzialmente, idonee alla conoscenza dell'atto notificando.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005