Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2005, n. 11543
CASS
Sentenza 1 marzo 2005

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Nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita; ciò tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2005, n. 11543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11543
    Data del deposito : 1 marzo 2005

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