CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
Massime • 1
L'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2023, n. 32093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32093 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
лиси него 32093-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da 56 Sent. n LU Ramacci -Presidente - sez. UP 04/04/2023- ON ER R.G.N. 36012/2022 FA TA UE GA Fabio Zunica -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RT CC, nato a [...] il [...], FE NI, nato a [...] il [...], ER CA, nato a [...] il [...], RA SS, nato a [...] il [...], De LU AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 01-04-2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato Manuela Mulas, difensore di fiducia del ricorrente RT, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Tatiana Minciarelli e Marco Franco, difensori di fiducia del ricorrente FE, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, segnalando la mancata trasmissione degli atti di cui ai numeri 4, 5 e 7 dell'elenco finale del ricorso, indicati ai sensi dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. udito l'avvocato Roberta Giannini, difensore di fiducia del ricorrente ER, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Veronica Paturzo, difensore di fiducia del ricorrente RA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Claudio Sforza, difensore di fiducia del ricorrente De LU, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 ลม RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 dicembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Roma, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), numerosi episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, oltre a due episodi di estorsione (capi M1 ed N1) e a una condotta di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da sparo (capo H), affermava la responsabilità penale dei seguenti imputati, per quanto in questa sede rileva, nei termini dinanzi esposti: 1) CC RT veniva condannato alla pena di 6 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, ascrittogli al capo V (fatto commesso in Acilia il 3 aprile 2017); 2) NI FE veniva condannato alla pena di 18 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A, fatti commessi in Roma dagli inizi del 2017 a marzo 2018) e colpevole dei reati- fine di cui ai capi C, E, F, G, I, M, M1, N, T e U (mentre veniva assolto dal capo V); 3) CA ER veniva condannato alla pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole del reato di estorsione aggravata (capo N1, commesso in Roma il 12 dicembre 2017); 4) SS RA veniva condannato alla pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi B, T e U;
5) AR De LU veniva condannato alla pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi H (avente ad oggetto il delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da sparo) ed N1 (avente ad oggetto il delitto di estorsione aggravata);
2. Con sentenza del 1° aprile 2022, la Corte di appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, rendeva le seguenti statuizioni: 1) quanto all'imputato RT, confermava la pronuncia di primo grado. 2) quanto a FE, lo assolveva dal reato di cui al capo I, perchè il fatto non sussiste, e rideterminava la pena in 15 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione;
3) quanto a ER, rideterminava la pena in 8 anni di reclusione;
4) quanto a RA, lo assolveva dal reato di cui al capo B, limitatamente alle cessioni in favore di persona non meglio identificata e di NO RE, perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto, rideterminava la pena in 8 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione;
3 ff 5) quanto a De LU, lo assolveva dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, rideterminava la pena in 7 anni, 1 mese, 10 giorni di reclusione ed euro 6.000 di multa.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, RT, FE, ER, RA e De LU.
3.1. CC RT ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la violazione degli art. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen., osservando che le dichiarazioni della MO, su cui si fonda l'impianto accusatorio, risultano carenti del requisito della terzietà e imparzialità rispetto alla vicenda processuale, non essendosi considerato che la dichiarante, come emerso dai suoi quattro interrogatori, è una giovane donna estremamente fragile, con un vissuto travagliato, priva di alcun tipo di sostegno familiare ed economico, che vive con grande difficoltà la condizione di restrizione carceraria. Anche la valutazione delle ragioni che hanno indotto la MO alla confessione sarebbe carente, apparendo dalla successione temporale della vicenda cautelare che a incidere sul percorso collaborativo della dichiarante siano state le prospettazioni offerte dagli inquirenti, con conseguenti legittime perplessità circa l'asserita spontaneità della narrazione della MO. Non corrisponderebbe al vero, poi, l'assunto che tali dichiarazioni siano state precise e costanti, posto che, nei suoi quattro interrogatori, la donna ha offerto mutevoli versioni dei fatti e solo a partire dal terzo interrogatorio ha iniziato a rendere dichiarazioni di tenore accusatorio nei confronti di RT, peraltro a seguito di numerose contestazioni del P.M., sia su questioni marginali, sia su tematiche di maggiore pregnanza. Il contenuto dichiarativo della MO avrebbe in ogni caso meritato un adeguato approfondimento, perché ha combinato due piani narrativi inconciliabili: uno di tenore accusatorio, che ha inizio solo con il terzo interrogatorio, e un altro coerente e costante, sin calla prima dichiarazione, nella quale sono stati riferiti fatti certamente degni di nota, come l'estrema difficoltà a contattare RT e la pacifica disponibilità dell'appartamento da parte di una pluralità di soggetti. I rapporti tra la MO e RT erano in ogni caso estremamente conflittuali, tanto è vero che il coimputato NI si era rifiutato di rivelarle dove abitasse RT, che aveva paura che la donna potesse presentarsi al cospetto della sua famiglia. Quanto al tema dei riscontri, si rileva che, durante il servizio di osservazione della P.G., non sono state raccolte immagini dei soggetti controllati, mentre, per la complessità delle indagini, gli inquirenti sono giunti ad avere un'effigie di RT solo giorni dopo gli appostamenti, senza avere la possibilità di confrontarla con riscontri fotografici. Peraltro, gli operanti per due volte avrebbero avuto la possibilità di intervenire quando i soggetti si trovavano presso l'abitazione della MO, preferendo invece effettuare il sequestro solo quando l'immobile era vuoto. 4 FZ L'assoluzione del coimputato NI per la mancata prova della consapevolezza della detenzione della droga da parte di RT impone inoltre di ritenere che questi, quando era in compagnia di NI, non abbia compiuto alcuna condotta penalmente rilevante, di cui altrimenti il coimputato si sarebbe avveduto. Con il secondo motivo, si contesta il trattamento sanzionatorio, rispetto al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non avendo i giudici di merito tenuto conto che dal 2017, anno in cui è avvenuto il sequestro della droga e fino al gennaio 2020, ovvero fino al suo arresto, RT non è risultato coinvolto in attività illecite, sebbene la sua vita sia stata oggetto di attenta osservazione da parte degli inquirenti, avendo peraltro il ricorrente tenuto un atteggiamento collaborativo in occasione della perquisizione, oltre che in sede di giudizio, nel corso del quale ha voluto esporre la propria versione dei fatti;
a ciò si aggiunge che l'imputato ha svolto in questi anni regolarmente la propria attività lavorativa e, da quando è ristretto agli arresti domiciliari, si occupa a tempo pieno del figlio minore LE, gravemente disabile e affetto da una malattia rara.
3.2. NI FE ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando, nell'ottica del giudizio della fattispecie associativa, la carenza del requisito minimo della partecipazione di tre persone. Si sottolinea al riguardo che la Corte di appello ha sostenuto che gli associati fossero tre, ovvero FE, RA e ER, ma, rispetto a quest'ultimo, la difesa obietta che questi non si è reso autore di singole condotte di spaccio e non disponeva di particolari cautele nel comunicare, usando il telefono a lui intestato, per cui l'attribuzione allo stesso del ruolo di "reclutatore" risulta del tutto indebita, non desumendosi da alcun elemento probatorio che ER abbia reclutato IM e VA, avendo al più egli svolto il ruolo di mero garante del pagamento dei due acquirenti, essendo avvenuta in ogni caso la presentazione di costoro a FE in maniera estemporanea e avulsa da ogni contesto associativo. In realtà, osserva la difesa, l'unico soggetto sodale con FE era RA, essendosi costoro accompagnati di tanto in tanto, nel periodo monitorato (appena 4 mesi in un anno di indagine) a terzi soggetti in un rapporto che non riesce logicamente a superare quello del mero concorso di persone ex art. 110 cod. pen. Con il secondo motivo, è stato censurato il giudizio sulla sussistenza della fattispecie associativa quanto al requisito della stabile organizzazione: si osserva in proposito che, se si assume vero che l'attività di FE e di RA movimentava una ingente quantità di denaro legato al traffico di sostanze stupefacenti, appare arduo poter contestualmente affermare che a FE bastasse un'organizzazione del tutto rudimentale per lo svolgimento di una tale importante attività; il percorso motivazionale della sentenza impugnata, pertanto, confermerebbe il fatto che le affermazioni autoaccusatorie di FE sul giro di affari fossero delle semplici 5 FZ millanterie, conducendo a tale conclusione l'unicità del sequestro operato nell'intero procedimento e in un anno di intercettazioni e il fatto che gli introiti lordi delle singole cessioni contestate ammonta a circa 90.000 euro al mese. Né sarebbero significativi nel caso di specie gli elementi sintomatici dell'esistenza del sodalizio valorizzati dalla Corte di appello, posto che l'uso di particolari cautele risponde all'esigenza minima degli indagati di reati di spaccio di eludere le indagini a proprio carico, sicchè si è in presenza di un elemento del tutto neutro. Quanto agli asseriti luoghi dove custodire la droga, il riferimento della sentenza impugnata sarebbe assertivo e indimostrato, non avendo la Corte di appello considerato che il box di via di Santa Beatrice non è stato mai oggetto di indagini, il box di via Crocco è risultato pacificamente destinato al ricovero delle autovetture dei familiari di FE e il terzo locale non è stato mai rintracciato. In ordine all'asserita assistenza che FE avrebbe offerto in caso di arresto dei compartecipi, si tratterebbe di una circostanza fondata su un'unica conversazione tra il ricorrente e RA, che non trovato riscontro in alcuna occasione. Con il terzo motivo, è stata eccepita, in relazione ai capi M ed M1, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di IO LU, il quale, in data 20 ottobre 2017, sporse una denuncia nei confronti di FE, RA e RO, a seguito della quale venne poi, il giorno immediatamente successivo, iscritto nel registro degli indagati per lo stesso reato dei soggetti denunciati, avendo egli affermato di aver procurato a RO e a FE il garage dove costoro avrebbero poi custodito la droga, rendendo cioè dichiarazioni anche contra se, senza che il verbale venisse interrotto, il che comporterebbe la inutilizzabilità delle affermazioni da lui rese. In subordine, la difesa chiede a questa Corte di investire le Sezioni Unite, al fine di dirimere la questione di diritto su se le dichiarazioni rese alla P.G. da una persona non sottoposta alle indagini e aventi carattere autoindiziante siano sempre inutilizzabili erga omnes, ovvero non siano utilizzabili soltanto contro chi le ha rese, ma siano utilizzabili contro i terzi, essendovi sul punto un contrasto giurisprudenziale richiamato sia dalla difesa che dalla Corte territoriale. Si censura, in ogni caso, la valutazione di attendibilità di LU, la cui chiamata in correità sarebbe rimasta priva di adeguati riscontri esterni. Il quarto motivo è dedicato al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di questo giudizio e quelli di cui alla sentenza n. 9861 del 2019 emessa nei confronti di FE il 16 luglio 2019 dalla Corte di appello di Roma. Si evidenzia al riguardo che l'affermazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il dato secondo cui l'associazione fosse dedita al traffico internazionale di stupefacenti è frutto di un travisamento, posto che la Corte di appello con la pronuncia del 2019 aveva escluso la ricorrenza della contestata aggravante ex art. 61 bis cod. pen., sia per il delitto associativo che per i reati-fine, mentre ciò che non è stato considerato, dal punto di vista spaziale, è che tutte le condotte 6 FE sanzionate hanno avuto come teatro sia la città di Roma che le nazioni dell'Albania e del Belgio da dove sarebbero giunti gli approvvigionamenti, mentre, sotto il profilo temporale, si osserva che vi è stata continuità delle condotte, posto che le indagini che hanno dato luogo al procedimento in esame hanno documentato che FE fosse monitorato dalle forze dell'ordine sin dalla fine del 2014 e quindi in un periodo antecedente ai reati degli anni 2015-2018 di cui al titolo in esecuzione, per cui i fatti criminosi erano stati commessi in continuità temporale e investigativa. A ciò si aggiunge che FE ha sempre svolto ininterrottamente una vera e propria attività di vendita di stupefacente sul mercato capitolino, a nulla rilevando che egli potesse essere qualificato come promotore o mero partecipe. Né può ritenersi pertinente il richiamo alla diversità soggettiva delle compagini associative, posto che la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di taluni soggetti è avvenuto solo in ragione del fatto che alcuni di essi siano stati travolti da arresti e altre vicende giudiziarie, e ciò senza considerare che la partecipazione a un sodalizio non esclude la contestuale adesione ad altro gruppo criminale collaterale, strettamente collegato al primo, soprattutto quando l'attività posta in essere rimane circoscritta entro il perimetro della commissione delle stesse fattispecie delittuose e nel medesimo contesto territoriale. Parimenti illogica sarebbe infine la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di valorizzare lo status di tossicodipendenza di FE, esistente sin da quando questi aveva 19 anni, osservandosi in proposito che la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 671 cod. proc. pen. non pretende che la condizione di tossicodipendente rilevi ai fini della continuazione limitatamente alle ipotesi del soggetto che delinque per accaparrarsi la sostanza, ma implica un accertamento su se tale condizione abbia o meno influito sulla commissione delle condotte criminose, accertamento questo che nel caso di specie è mancato.
3.3. CA ER ha sollevato sei motivi. Con il primo, la difesa censura il giudizio sulla configurabilità dell'associazione contestata indicata al capo A, evidenziando la carenza di prova certa in merito all'affectio societatis e all'esistenza del sodalizio criminale, non risultando dimostrato nemmeno il numero minimo dei soggetti richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie associativa, rispetto alla quale si sottolinea altresì il difetto di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dell'ipotesi di cui all'art. 74 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendosi considerato che, pur a volerlo ritenere sussistente, si è in presenza di un sodalizio di breve durata che si riforniva soltanto due volte a settimana. Con il secondo motivo, è stata stigmatizzata l'affermazione della partecipazione di ER alla struttura associativa, non avendo la Corte di appello indicato da quali elementi potesse ricavarsi il ruolo attribuito dall'imputato, peraltro in peius rispetto a quello contestato;
inoltre, se l'unica prova della partecipazione al 7 FZ sodalizio è il fatto cristallizzato al capo N1, si sarebbe in presenza di un enorme travisamento della prova, posto che ER è stata vittima della condotta estorsiva ivi descritta, non avendo mai propalato minacce o violenza. Si evidenzia, in ogni caso, che il ricorrente non ha posto in essere reati-fine inerenti gli stupefacenti e che non ha nemmeno mai utilizzato, come gli altri partecipi e gli altri coimputati assolti, tecniche e modalità tali da eludere le indagini. Il terzo motivo è dedicato al giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo N1, in relazione al quale si osserva come dall'istruttoria sia emerso che ER era il soggetto passivo dell'estorsione e non il soggetto attivo: da parte del ricorrente, infatti, non vi è stato alcun comportamento adesivo alle richieste di De LU dinanzi a IM, anzi risulta evidente la volontà di ER di contrastare le richieste di De LU, come si desume dalla stessa conversazione richiamata nella sentenza impugnata. In ogni caso, si sottolinea che è rimasto incomprensibile il motivo per il quale ER avrebbe dovuto pagare per il debito di IM, essendo paradossale che un partecipe dell'associazione, che dovrebbe prendere parte ai guadagni di quest'ultima, dovrebbe pagare l'associazione stessa, in solido con un terzo estraneo, per un debito contratto da quest'ultimo. La qualificazione della condotta di ER come quella di "collettore" e di "caporale" avrebbe peraltro finito con l'aggravare la condotta ascrittagli nell'imputazione, ciò in mancanza di prove e fermo restando l'anomalia della situazione per cui un'associazione, tramite un suo membro, dovrebbe pagare se stessa. Con il quarto motivo, ci si duole, rispetto al capo N1, della mancata derubricazione della condotta contestata nella fattispecie tentata, osservandosi che, pur a voler ritenere ER colpevole della condotta ivi contestata, tuttavia non si tratterebbe di un delitto consumato, ma di un delitto tentato, non essendovi la prova certa che IM abbia provveduto a onorare il debito, né risulta che il ricorrente sia stato coinvolto nell'effettiva riscossione del debito, se mai vi è stata. Con il quinto motivo, la difesa lamenta la carenza, anche grafica, di motivazione in ordine al punto della sentenza in cui non si fa cenno alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., dovendo il contributo fornito da ER, pur a volerlo ritenere sussistente, essere ritenuto di minima importanza, e ciò sia rispetto all'associazione che in ordine alla vicenda estorsiva. Con il sesto motivo, oggetto di critica è il trattamento sanzionatorio, rilevandosi che la Corte di appello, pur avendo escluso l'applicazione delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, non ha provveduto a valutare il motivo di appello riferito alla riduzione della pena base, all'aumento per la continuazione e alla concessione delle attenuanti generiche.
3.3.1. Con memoria pervenuta il 20 marzo 2023, il difensore di ER ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo le argomentazioni e allegando in particolare la sentenza del Tribunale collegiale di Roma, Sezione VII Penale, n. 8 рз 13125/22 del 2 novembre 2022 emessa nei confronti di imputati in separato giudizio, i quali sono stati assolti dalla fattispecie associativa per non aver commesso il fatto;
in base a tale pronuncia, non impugnata da alcun organo di accusa, e dunque sottoposta a giudicato progressivo, l'organigramma della asserita associazione, così come individuata dalla Corte di appello, è stato non solo stravolto, ma sconfessato dalla sentenza della Settima Sezione Penale. In tale contesto, non può dunque in alcun modo ritenersi sussistente l'associazione a delinquere contestata, non solo per il ruolo erroneamente attribuito a ER, ma per la mancanza di prova sull'esistenza del vincolo associativo: dalla lettura combinata delle tre sentenze di merito, infatti, si evince il difetto del pactum sceleris e dell'affectio societatis, elementi essenziali a dimostrare l'esistenza dell'associazione criminale ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Venendo a mancare i ruoli di sodali degli altri coimputati di procedimento separato, i fatti narrati nel compendio probatorio si riducono pertanto a mere condotte, eventualmente, di concorso nel reato ex art. 110 e ss cod. pen., e ciò anche perché l'unico coinvolgimento di ER è riferibile al solo fatto di cui al capo N1).
3.4. SS RA ha sollevato sei motivi. Con il primo motivo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto associativo, evidenziando che la Corte di appello non ha spiegato in che termini il comportamento di RA potesse configurare una partecipazione al sodalizio, né da quali elementi potesse desumersi che egli fosse colui che avrebbe potuto sostituire il presunto capo, non essendosi considerato al riguardo che il ricorrente è il cognato di FE, per cui tra i due esistevano solidi legami familiari, evincendosi in ogni caso dai colloqui captati che RA ascoltava in modo passivo FE, da ciò conseguendo che il suo atteggiamento era inquadrabile come una mera accondiscendenza passiva rispetto al predetto. In ogni caso, mancherebbe nella vicenda in esame la realizzazione di concrete attività funzionali volte al contributo operativo dell'associazione, essendo emerso dall'istruttoria che il fine esclusivo del ricorrente era quello di conseguire un personale guadagno delle cessioni illecite di stupefacente, a ciò aggiungendosi che comunque le intercettazioni a carico del ricorrente hanno riguardato il periodo che va dall'ottobre al dicembre 2017, ovvero solo due mesi, a fronte di un'attività di indagine sviluppatasi da inizio 2017 alla primavera del 2018, per cui, conclude la difesa, una eventuale partecipazione di due mesi al presunto sodalizio sarebbe del tutto incompatibile con il ruolo assegnato a RA di "braccio destro" di FE. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione della condotta associativa nella fattispecie ex art. 74 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, non avendo i giudici di merito tenuto conto di una pluralità di indici sintomatici, ossia l'assenza di risorse economiche impiegate nella gestione della 9 FZ consorteria, la limitatezza del contesto di operatività della associazione, la minima adesione alla stessa e la natura rudimentale della organizzazione. Con il terzo motivo, si critica l'affermazione di responsabilità di RA rispetto al capo B, avente ad oggetto tre diverse cessioni di droga in concorso con VA e RE, rilevandosi che la colpevolezza dell'imputato è stata indebitamente desunta dalla sua sola presunta partecipazione all'associazione, avendo peraltro la stessa Corte di appello preso atto delle genericità del capo di imputazione e della carenza di materiale probatorio rispetto alla posizione di RA, a ciò aggiungendosi che dalle intercettazioni non è affatto emerso che VA abbia consegnato la somma di 1.500 euro quale corrispettivo dello stupefacente, ben potendosi fare riferimento a un debito di tipo diverso. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di colpevolezza riferito al capo G, rispetto al quale si osserva che la Corte di appello ha ignorato le specifiche doglianze inerenti l'assenza effettiva di RA alla presunta consegna dello stupefacente, potendo al massimo rinvenirsi una partecipazione insignificante dell'imputato alla cessione quale messaggero tra FE e De LU. Con il quinto motivo, ci duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato dai capi M ed M1, censurandosi, in particolare quanto alla condanna per la tentata estorsione, la valutazione di attendibilità di LU, le cui dichiarazioni si sono rivelate contraddittorie, oltre che non confortate da adeguati riscontri, come intercettazioni o servizi di osservazione della P.G. Il sesto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, con riferimento sia al diniego delle attenuanti generiche, sia all'eccessività dell'aumento a titolo di continuazione, sia in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, deducendosi al riguardo il vizio di motivazione della sentenza gravata, che non avrebbe fornito adeguate spiegazioni sul punto, omettendo peraltro di valorizzare la scelta di RA di ammettere i fatti relativi ai capi U e T.
3.5. AR De LU ha sollevato sei motivi. Con il primo, è stata dedotta la violazione degli art. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, 192, 533 comma 1 e 546 lett. e) cod. proc. pen., osservandosi che, rispetto al capo G, la Corte di appello non ha spiegato gli elementi in forza dei quali risulterebbe provato che il ricorrente abbia effettuato attività di cessione, fermo restando che a far dubitare dell'efficacia drogante dello stupefacente è proprio la frase della sentenza impugnata, secondo cui De LU protestò per la cattiva qualità della sostanza stupefacente. Con il secondo motivo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo H, evidenziando che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento unicamente sulle risultanze dell'attività di captazione, senza indicare gli elementi di riscontro da cui si evincerebbe la detenzione e il porto di arma da parte del ricorrente, rimarcandosi in tal senso 10 FE l'assenza di sequestri o di rinvenimenti di armi o proiettili;
peraltro, FE e RA, nel colloquio intercettato avevano parlato di colpi esplosi con un'arma dotata di silenziatore, mentre la P.G., nel corso del servizio di controllo dell'11 dicembre 2017, ha parlato di due esplosioni con arma da fuoco, il che stride con il dialogo dei due coimputati Con il terzo motivo, si contesta l'affermazione di responsabilità rispetto al capo N1, avendo la Corte di appello ritenuto De LU colpevole del reato di estorsione solo in base a una valutazione parcellizzata delle fonti di prova e, in particolare, della conversazione di cui al progr. 300 del 12 dicembre 2017 che, letta nella sua interezza, rivela l'assenza di un'attività di coartazione della volontà della persona offesa, osservandosi che da alcun elemento si desumerebbe che IM sia stato effettivamente intimidito da De LU, tanto da indurlo a versare somme di denaro contro la sua volontà. Con il quarto motivo, ci si duole della mancata riqualificazione del reato di estorsione nella fattispecie tentata, che era stata invocata in ragione del mancato raggiungimento di un accordo estorsivo, atteso che la persona offesa aveva liberamente manifestato la volontà di estinguere il debito. Il quinto motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, risultando carente sul punto la motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata ad affermare che il ricorrente è un soggetto pluripregiudicato. Con il sesto motivo, la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, rilevando che all'imputato è stata inflitta una pena base in misura grandemente superiore al minimo edittale, senza un'adeguata motivazione, risultando sprovvisto di alcuna argomentazione anche l'aumento per la continuazione, ciò in contrasto con i canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di AR De LU e CC RT sono infondati, mentre, quanto ai ricorsi di NI FE, CA ER e SS RA, sono meritevoli di accoglimento le censure relative alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, il che comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in parte qua, mentre le restanti doglianze sono infondate.
1. Prima di soffermarsi sul contenuto dei cinque ricorsi proposti, si ritiene utile un breve e preliminare inquadramento della vicenda oggetto di giudizio. Orbene, come si evince dalle due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, il presente procedimento ha tratto origine dall'indagine, denominata "Newline 2017", condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, avente ad oggetto un grosso traffico di sostanze stupefacenti, di tipo 11 FB cocaina, hashish e marijuana;
tale indagine è a sua volta scaturita da un'altra inchiesta confluita nel procedimento penale n. RGNR 53181/2014 definito con sentenza irrevocabile emessa il 21 marzo 2018 dalla Corte di appello di Roma, che, all'esito di concordato in appello, ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del G.U.P. di Roma del 13 giugno 2017. Partendo dagli elementi probatori raccolti in questo procedimento penale, lo sviluppo delle investigazioni ha consentito di comprovare, tramite una vasta attività di intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni e sequestri, il compimento di numerose attività illecite nel settore degli stupefacenti, portando gli inquirenti a ipotizzare la sussistenza di un sodalizio criminoso capeggiato da NI FE, finalizzato al traffico di stupefacenti nel territorio capitolino. Si sono così delineate le principali figure coinvolte nella vicenda, ossia NI FE, CA ER, SS RA, AR De LU e CC RT. I primi quattro, unitamente al coimputato non ricorrente VI VA, sono stati ritenuti dal G.U.P., oltre che colpevoli di una pluralità di reati fine (rispettivamente capi C, E, F, G, I, M, M1, N, Te U per FE, capi N1 per ER, capi G, H, N1 per De LU e capi B, M, M1, Te U per RA), anche partecipi dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A, operante in Roma dall'inizio del 2017 sino al marzo 2018, mentre RT è stato ritenuto colpevole dell'unico reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo V. La Corte di appello, pur assolvendo De LU e VA dal reato associativo, per non aver commesso il fatto, ha però confermato il giudizio sulla sussistenza del delitto di cui al capo A rispetto ai ricorrenti FE, ER e RA, mentre, quanto ai reati fine, vi è solo stata l'assoluzione di FE rispetto al capo I e la parziale assoluzione di RA da una parte della condotta ascrittagli al capo B. Tanto premesso, è ora possibile soffermarsi sulle posizioni dei singoli ricorrenti.
2. Iniziando dalla posizione di RT e partendo dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo V non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero la Corte di appello (pag. 54 ss. della sentenza impugnare), nel condividere e nello sviluppare le considerazioni del primo giudice, ha operato un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, pervenendo alla conclusione che RT utilizzava la casa di RA TI, sita in Acilia, come deposito e luogo per il confezionamento delle dosi da smerciare;
in occasione della perquisizione del 3 aprile 2017, infatti, furono rinvenuti 28 chili di marjuana e 10 chili di cocaina, oltre a strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga, ciò dopo che gli operanti, nei giorni precedenti, avevano visto RT entrare nello stabile della TI, con cui egli aveva avuto, qualche mese prima dei fatti, una relazione sentimentale conclusasi perché il ricorrente non aveva inteso lasciare sua moglie. 12 Ff Ora, che la detenzione fosse gestita e curata da persone diverse dalla proprietaria dell'appartamento e del box di pertinenza dove è stata rinvenuta la droga, è stato desunto sia dal contenuto di alcuni colloqui in carcere intercorsi tra la TI e NI VI, suo nuovo compagno, che invitava la donna a "farsi i cazzi suoi", perché "stavano pensando a tutto loro", sia dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie della TI, la quale ha riferito che nel gennaio 2017, trovandosi in difficoltà economica, aveva accertato la richiesta di CC RT, con cui nel dicembre 2016 aveva interrotto la sua relazione sentimentale, di conservare presso la sua abitazione un borsone nero contenente sostanza stupefacente, in cambio del pagamento da parte dell'imputato del canone di locazione, pagamento che in effetti avvenne nei mesi di gennaio e febbraio 2017, avendole poi RT chiesto di utilizzare anche un pensile della cucina, richiesta cui ella acconsentì. Orbene, le dichiarazioni della TI sono state ritenute credibili, sia perché ammissive della propria responsabilità (l'imputata, tratta in arresto per questi fatti, è stata poi condannata in primo grado a 6 anni di reclusione con la multa), sia perché lineari e precise, risultando inconsistenti le contraddizioni segnalate dalla difesa, riferite comunque ad aspetti marginali della vicenda, essendo invece significativo il riscontro costituito dai servizi di controllo della P.G., che ha verificato gli accessi di RT, unitamente a JA NI, all'abitazione della TI. Del resto, ha sottolineato la Corte di appello, tali visite non potevano avere giustificazioni diverse da quelle sostenute dalla tesi accusatoria, posto che, a fine marzo e agli inizi di aprile del 2017, epoca degli accessi, la relazione tra l'imputato e la TI era terminata da mesi e anzi stesso RT aveva inteso interrompere i rapporti e finanche i contatti con la donna, il che induce a ritenere che gli si recasse a casa della TI di sua iniziativa e non perché "convocato".
2.1. In definitiva, in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità e non distoniche rispetto alle acquisizioni probatorie disponibili, il giudizio compiuto dal Tribunale e dalla Corte di appello in merito all'attendibilità della TI e al coinvolgimento nel reato di RT non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, posto che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
2.2. Parimenti immune da censure è il diniego delle attenuanti generiche, censurato con il secondo motivo. 13 FZ Sul punto, infatti, la Corte di appello ha condiviso il rilievo del primo giudice circa la mancanza di elementi di positivo apprezzamento, non potendo ritenersi tale la mera circostanza che, al momento della perquisizione, l'imputato non si sia opposto agli operanti, trattandosi di una condotta doverosa, come lo è la dedotta dedizione alla cura del figlio;
piuttosto, in senso contrario alla possibilità di mitigare la pena, è stata richiamata l'esistenza di un precedente specifico a carico di RT. Orbene, in presenza di un apparato motivazionale non illogico pur nella sua sintesi, non vi è spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva, volta a sollecitare un differente apprezzamento di merito non consentito in questa sede, dovendosi sul punto ribadire l'affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. In definitiva, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso di specie, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
2.3. Ne consegue che il ricorso di RT deve essere disatteso, con onere del ricorrente di sostenere le spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
3. Anche il ricorso di De LU non è meritevole di accoglimento, risultando le doglianze proposte in parte inammissibili e in parte infondate.
3.1. Iniziando dal primo motivo, riferito alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo G, occorre evidenziare che la disamina compiuta dai giudici di merito non presenta alcuna incongruenza. Sia il Tribunale (pag. 13 ss. della sentenza di primo grado) che la Corte di appello (pag. 32 ss. della decisione impugnata) hanno infatti ricostruito attentamente la vicenda, avente ad oggetto una cessione di due chili di cocaina da parte di FE in favore di De LU e la successiva restituzione, da parte di quest'ultimo, di una parte della fornitura (un chilo) perché ritenuta di pessima qualità, valorizzando le intercettazioni del 16 dicembre 2017 (progr. 1932) e del 18 dicembre 2017 (progr. 1992), da cui si evincono gli accordi per la cessione della droga e per la restituzione di una parte della stessa, risultata di scarsissimo valore ("non valgono un cazzo"), il che non prova affatto che la sostanza in esame non avesse efficacia drogante. Le solide risultanze probatorie su cui si fondano le due conformi e argomentate sentenze di merito sono state confutate in maniera del tutto generica nel ricorso, che, rispetto a tale specifica censura, non supera il vaglio di ammissibilità. 14 ръ 3.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo, avente ad oggetto l'attribuzione a De LU del reato ascrittogli al capo H,avente ad oggetto la detenzione e il porto di un'arma comune da sparo. La censura difensiva invero si limita, peraltro in maniera assertiva e non specifica, a suggerire differenti valutazioni di merito, a fronte dell'ampia e tutt'altro che irrazionale ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito;
in esse (pag. 18 ss. della pronuncia del Tribunale, pag. 34 ss. della sentenza impugnata) sono state infatti richiamate le conversazioni di cui ai progr. 1914, 1915, 1916 e 1919 del 15 dicembre 2017, i cui eloquenti contenuti si sono saldati con gli esiti del servizio di pedinamento e osservazione dell'11 dicembre 2017: in tale occasione si svolse un incontro tra NI FE, SS RA, AR De LU e CA ER, in occasione del quale furono ascoltate due distinte esplosioni, rispettivamente alle 18.47 e alle 19.30; i dialoghi intercettati, intercorsi tra FE e RA, hanno confermato che i colpi furono sparati da AR De LU con una pistola estratta poco prima dal cruscotto della sua auto ("ha sparato un paio de botte sull'albero"), risultando i colpi finalizzati a intimidire CA ER, essendo peraltro emerso da altre captazioni, quelle di cui ai progr. 109, 1763, 1764 e 1765 del 9 dicembre 2017, la disponibilità dell'arma da parte di De LU e la sua intenzione di passare alle vie di fatto per risolvere i problemi legati ai traffici di stupefacenti, come appunto quello creatosi con ER (dice infatti De LU a FE e a RA: "allora lunedì qua alle sette con il ferro, porto il ferro, porto la silenziata").
3.3. Infondate, sia pure in tal caso non manifestamente, sono le doglianze riferite al giudizio di responsabilità in ordine al capo N1 (terzo e quarto motivo). L'imputazione in esame riguarda il delitto di estorsione aggravata, addebitato a De LU (e a ER) per aver minacciato, il 12 dicembre 2017, RO IM, cui FE aveva ceduto in precedenza un quantitativo di cocaina per il quale era stato pattuito un corrispettivo di 2.000 euro al mese (vicenda quest'ultima ascritta a FE al capo N), al fine di costringerlo a pagare il prezzo pattuito. I fatti sono stati anche in tal caso ripercorsi in maniera puntuale dai giudici di merito, i quali (pag. 35 ss. della decisione di primo grado, pag. 46 ss. della pronuncia di appello), richiamando proprio i dialoghi del 9 dicembre 2017 prima indicati, hanno premesso che la vicenda in esame si ricollega al mancato pagamento da parte di "Sandrone", ovvero di RO IM, di una pregressa fornitura di stupefacente operata in suo favore da FE, avendo nell'occasione De LU proposto di sparare a IM a un piede per dirimere la controversia. Dopo un primo incontro, avvenuto l'11 dicembre 2017, nel quale al cospetto di FE si presentò non IM ma ER (incaricato di portare il debitore), che venne accusato da FE di essere "un finto uomo" perché non aveva portato con sé né IM né il denaro che gli doveva, ebbe luogo il giorno dopo, 12 dicembre 2017 un nuovo incontro, cui presero parte De LU, ER e IM. 15 ре A quest'ultimo, De LU rivolse la frase "tu mi metti nella condizione di dover fare cose...cattivo per niente, quanto tu puoi portare benissimo 1.000 euro al mese, 1.500", avendo in proposito la Corte di appello precisato che la frase pronunciata da De LU, con il supporto morale di ER, si riferiva non solo e non tanto alla somma di mille euro che IM consegnò in quella occasione, quanto ai pagamenti che avrebbero dovuto esserci nei giorni seguenti, secondo scadenze preordinate, avendo il comportamento di De LU e ER raggiunto suo obiettivo, tanto è vero che il successivo 16 dicembre 2017 De LU consegnò a RA altro denaro datogli da IM, garantendogli i pagamenti mensili successivi. Ciò posto, a fronte di tale ricostruzione fattuale, non adeguatamente smentita nel ricorso, il giudizio sulla configurabilità del reato appare immune da censure, dovendosi richiamare in tal senso la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797 e Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Rv. 229727), secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che, come avvenuto nel caso di specie, sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera. Correttamente, poi, il reato è stato ritenuto integrato in forma consumata e non tentata, posto che, come precisato nella sentenza impugnata, la minaccia di De LU ha "convinto" IM a onorare il suo debito illecito nei confronti di FE.
3.4. Residuano le censure in punto di trattamento sanzionatorio (quinto e sesto motivo). Al riguardo deve osservarsi che, sia rispetto al diniego delle attenuanti generiche, sia in ordine alla determinazione della pena, non si ravvisano criticità. Ed invero, sia nel negare le attenuanti generiche (pag. 72 della sentenza impugnata), sia nel motivare il discostamento della pena base (pag. 76), fissata in anni 10, per il reato di estorsione aggravata, punito all'epoca dei fatti con pena detentiva compresa tra i 7 e i 20 anni, la Corte di appello, in maniera non illogica, ha rimarcato "la carriera criminale del soggetto", essendo De LU gravato da numerosi precedenti per reati assai gravi, essendo stato condannato in cinque occasioni per il reato di rapina aggravata (tre delle quali commesse con l'uso di armi illegalmente portate), oltre che per i reati di tentato incendio, tentato furto aggravato, ricettazione, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Ha dunque osservato la Corte di appello (pag. 77) che "si è in presenza di un soggetto particolarmente pericoloso e avvezzo all'utilizzo di armi illegalmente detenute, postosi deliberatamente al servizio del capo dell'associazione per convincere un debitore a pagare, proprio mettendo a disposizione una pistola, ancorchè non utilizzata poi in concreto durante la trattativa con il debitore". 16 FZ Con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (nella quale è stato altresì sottolineato che l'aumento di pena per il capo G è stato sensibilmente ridotto da 6 a 2 mesi in virtù della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990), il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui anche le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono infondate.
3.5. Il ricorso di De LU deve essere quindi rigettato, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Venendo al ricorso di ER, lasciando per ora in disparte le doglianze sul capo A, che saranno trattate in maniera unitaria con le posizioni di FE e RA, occorre soffermarsi sul terzo e sul quarto motivo, aventi ad oggetto la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo N1, dovendosi sul punto escludere che la sentenza impugnata presti il fianco alle obiezioni difensive. Ed invero, richiamate le considerazioni già esposte al paragrafo 3.3. quanto alla ricostruzione della vicenda, occorre evidenziare a ER, in maniera non illogica, è stato attribuito dai giudici di merito (pag. 41 della decisione di primo grado, pag. 47 ss. della sentenza del G.U.P.) il ruolo di concorrente di De LU nell'estorsione, in quanto egli ha svolto il compito di intermediario tra IM e FE, il quale ha agito per il tramite di De LU, dovendosi sottolineare che, dopo il rimprovero ricevuto il giorno prima dal "creditore" FE, ER ha portato il giorno dopo il "debitore" IM al cospetto di De LU, nella piena consapevolezza di quali fossero le intenzioni del duo De LU-FE, per cui legittimamente il giudizio di colpevolezza è stato esteso anche nei confronti del ricorrente, a nulla rilevando che la minaccia sia stata proferita solo da De LU, posto che, rimanendo in silenzio, ER ha rafforzato l'azione intimidatrice del coimputato, in tal modo avallando la posizione della persona vicina al "creditore" della persona offesa. Il fatto poi che, a sua volta, ER abbia ricevuto il giorno prima "pressioni" da FE non esclude che, il giorno successivo, egli sia diventato complice di De LU (e dunque di FE) nella richiesta estorsiva rivolta a IM, risultando in tal senso l'impostazione dei giudici di merito coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723), secondo cui, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, profili questi ultimi che non appaiono ravvisabili nel caso di specie, avendo ER presenziato al colloquio, essendo ben consapevole delle modalità con cui De LU avrebbe cercato di convincere IM a onorare il "debito" contratto con FE. 17 FZ Pertinente risulta in tal senso il richiamo dei giudici di appello all'ulteriore principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807), secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto, come nel caso di specie, stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa Dunque, ribadito che l'azione intimidatrice ha sortito l'effetto, almeno nel breve periodo, di indurre IM a pagare quanto richiesto da FE, deve osservarsi che l'attribuzione della condotta illecita a ER si sottrae alle censure difensive, con le quali si prospetta un differente inquadramento, fattuale e giuridico, della vicenda, che non può trovare ingresso a fronte della corretta ricostruzione dei giudici di merito, rivelatasi coerente sia con le acquisizioni probatorie, non travisate, ma logicamente correlate tra loro, sia con i criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto al concorso morale nell'estorsione, a ciò dovendosi solo aggiungere che, avuto riguardo al ruolo non proprio marginale ricoperto nella vicenda da ER, il quale ha condotto IM dinanzi a De LU, pur sapendone le intenzioni, non appare illegittimo il mancato riconoscimento nella vicenda in esame dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857) che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, il che va escluso nel caso di specie. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive riferite al capo N1. 5. In ordine alla posizione di RA, occorre premettere che, successivamente all'emissione della presente sentenza, il Collegio è stato informato del decesso del ricorrente, avvenuto il 26 maggio 2023: tale circostanza, pur lasciando invariate le statuizioni rese al momento della decisione, esime il Collegio dall'approfondire le doglianze sollevate, a parte quella più generale riguardante la configurabilità dell'associazione di cui al capo A, che concerne anche i coimputati ER e FE, dovendosi unicamente precisare che, rispetto alle altre imputazioni censurate nel ricorso di RA (reati di cui capi B, G, M ed M1), la sentenza impugnata non presenta profili critici suscettibili di essere rilevati in sede di legittimità, risolvendosi le censure difensive nella non consentita prospettazione di letture alternative dei fatti, destinate a rimanere sullo sfondo al cospetto della compiuta disamina compiuta dai giudici di appello che, restando fedeli alle acquisizioni 18 FE probatorie, hanno ben ricostruito, con adeguata autonomia critica rispetto al primo giudice (come dimostra l'assoluzione di alcune condotte del capo B), i fatti di causa e il ruolo svolto dal ricorrente (cfr., quanto al capo B, pag. 22 ss. della decisione impugnata;
quanto al capo G, 32 ss. e, quanto ai capi M ed M1, pag. 37 ss.).
6. Passando al ricorso di FE, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione preliminare difensiva riguardante la mancata trasmissione da parte della Corte di appello di taluni atti del procedimento penale espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. cod. proc. pen., nell'elenco contenuto nell'ultima pagina del ricorso per cassazione;
ed invero, in vista della celebrazione dell'udienza in sede di legittimità, i difensori del ricorrente hanno rilevato che solo alcuni degli atti indicati nel predetto elenco erano stati trasmessi alla Corte di cassazione, mentre altri non sono stati inviati: si tratta, in particolare, delle dichiarazioni di IO LU del 20 ottobre 2017, delle annotazioni di P.G. del 1.11.2017 e del 15.11.2017 (punto 4), dell'intercettazione di cui al progr. 164 dell'11.12.2017 (punto 5) e dell'informativa del 25.3.2019 dei Carabinieri Roni (punto 7). Orbene, ritiene il Collegio che l'incompleta trasmissione degli indicati in calce al ricorso non integra alcun profilo di nullità, né tantomeno giustifichi l'esigenza di un rinvio dell'udienza al fine di sollecitare l'acquisizione degli atti mancanti. Occorre evidenziare in proposito che l'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. n. 11 del 2018 e rubricato "adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione", prevede al comma due che "nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice;
della loro mancanza è fatta attestazione". Si tratta di una disposizione di tipo regolamentare che non è assistita da alcuna sanzione, per cui, stante il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., deve innanzitutto escludersi che la mancata trasmissione degli atti da parte della Corte di appello alla Corte Suprema integri un'ipotesi di nullità. Allo stesso modo, non può affermarsi che l'omessa o incompleta trasmissione degli atti specificamente richiamati nel ricorso per cassazione valga a giustificare la necessità di un rinvio dell'udienza di legittimità, al fine di colmare l'eventuale lacuna documentale ravvisata, a meno che non se ne ravvisi l'assoluta necessità. L'indicazione degli atti prevista dall'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., infatti, è funzionale ad assicurare il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, allegazione che, in forza della nuova previsione, è materialmente devoluta, per evidenti esigenze pratiche, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 19 FZ Ciò presuppone che l'indicazione degli atti da allegare sia chiara e precisa, avendo questa Corte affermato al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432) che resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Ora, nella vicenda in esame, deve riconoscersi che gli atti da allegare al ricorso erano stati compiutamente indicati, per cui, sotto tale profilo, il principio di autosufficienza del ricorso deve ritenersi rispettato, non potendo ricadere sulla difesa eventuali disfunzioni organizzative dell'ufficio giudiziario a quo. Ciò non comporta, tuttavia, che il Collegio fosse tenuto a rinviare l'udienza per consentire l'integrazione degli atti mancanti, posto che le allegazioni richieste riguardavano atti non indispensabili ai fini della decisione sulle censure difensive articolate nel ricorso, risultando a tal fine sufficiente il materiale disponibile. A ciò deve poi aggiungersi che, su un piano più generale, l'omessa trasmissione degli atti da parte del giudice dell'impugnazione non impedisce che la Corte di cassazione sia messa in condizione di ricevere tempestivamente gli atti ritenuti utili ai fini dell'esplicitazione delle doglianze sollevate, dovendosi considerare, da un lato, che lo stesso art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. lascia salva l'evenienza che copia degli atti specificamente indicati sia già contenuta negli atti trasmessi, dall'altro che il difensore, nelle more della celebrazione dell'udienza dinanzi alla Corte di cassazione, può tempestivamente verificare la completezza del fascicolo processuale e, in parte, l'avvenuta trasmissione da parte del giudice dell'impugnazione degli atti indicati specificamente in calce al ricorso. In definitiva, pur nella vigenza dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. e pur nella permanenza dei doveri incombenti sull'ufficio giudiziario, resta in capo al difensore un autonomo onere di diligenza sia nel provvedere sua sponte alle allegazioni ritenute necessarie, sia nel verificare che quanto richiesto al tempo della proposizione del ricorso sia stato realmente trasmesso al giudice di legittimità. Nel caso di specie, oltre a ribadirsi che la mancata trasmissione non ha riguardato atti essenziali, deve osservarsi che in ogni caso la segnalazione difensiva è risultata tardiva, in quanto avvenuta solo a ridosso dell'udienza, e senza che dalla difesa sia stata curata preventivamente l'allegazione degli atti risultati mancanti. Ne consegue che l'eccezione preliminare della difesa non risulta fondata.
6.1. Ciò premesso, venendo al terzo motivo (i primi due saranno trattati nell'esposizione comune relativa alla fattispecie associativa), si ritengono non meritevoli di accoglimento le censure riferite ai capi M ed M1. Con tali imputazioni è stato contestato a FE di avere detenuto illecitamente, in concorso con LO RO e SS RA, un quantitativo di almeno tre chili di cocaina all'interno di un box sito in via Santa Beatrice, loro procurato da 20 FZ IO LU e di aver posto in essere nei confronti di costui un'estorsione, minacciandolo al fine di costringerlo a restituire tre chili di cocaina scomparsa nel box, oppure l'equivalente in denaro, ciò nel presupposto che LU fosse in qualche modo responsabile dell'ammanco. Orbene, sia il Tribunale (pag. 27 ss. della decisione di primo grado) che la Corte di appello (pag. 37 ss. della sentenza di secondo grado) hanno fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato essenzialmente sulle dichiarazioni rese da IO LU, il quale, in data 20 ottobre 2017, sporgeva denuncia a carico degli imputati, riferendo di aver reperito, su richiesta di FE e RO, tra loro legati da vincoli familiari, un box dove RO gli aveva detto di dover ricoverare delle auto. Nel precisare di aver ricevuto, quale corrispettivo dell'impegno profuso per il ritrovamento del box, il corrispettivo di mille euro, LU aggiungeva che, dopo aver detto a FE e RO di non voler più essere coinvolto nell'affari, avendo notato nei pressi del garage degli strani movimenti, il 5 ottobre 2017 incontrò FE e RO, i quali gli dissero che, la sera prima della restituzione delle chiavi del box, avevano rilevato che la saracinesca del garage era stata forzata e che dal suo interno era stati portati via tre chilogrammi di cocaina;
i due lo accusavano quindi dell'ammanco, intimandogli di restituire la droga o il corrispettivo del suo valore, in quanto avrebbero dovuto risarcire degli albanesi ("cosa gli devo dire a questi? Oggi sono venuti a casa mia con il ferro...questi ti vengono a casa con i ferri e ti dicono i soldi....non voglio arrivare che te li devo portare a casa"...). Essendosi protratte le minacce nei giorni seguenti, LU decise di sporgere querela. I giudici di appello, nel ritenere attendibili le dichiarazioni di LU, in quanto rivelatesi precise, coerenti e non animate da intenti calunniatori, oltre che riscontrate dagli accertamenti di P.G. su molte delle circostanze di contorno riferite e comunque non smentite da seri elementi contrari, hanno correttamente ritenuto l'estorsione tentata e non consumata, non risultando (né del resto desumendosi dall'imputazione) che LU pagò le somme richiestegli dagli imputati. Quanto al tema della utilizzabilità delle dichiarazioni di LU, la Corte di appello hanno innanzitutto evidenziato che, nel momento in cui si presentò alle Forze dell'ordine per denunciare di aver subito il tentativo di estorsione, il querelante non era indagato per il reato in materia di stupefacenti, né fino a quel momento erano emersi elementi in forza dei quali avrebbe dovuto esserlo, venendo egli iscritto nel registro delle notizie di reato il giorno seguente a quello della proposizione della denuncia, evidentemente proprio sulla base delle dichiarazioni auto-indizianti rese circa la disponibilità da egli procurata del garage dove era custodita la droga. Partendo da questi dati di fatto, i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da LU, pur se il relativo verbale di audizione non fu interrotto, ciò in forza della condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807, Sez. 2, n. 5823 del 21 of 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280640, Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Rv. 279804), secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante. Tale impostazione ermeneutica, ancorata a una corretta esegesi delle norme processuali, risulta maggiormente condivisibile rispetto alla pur esistente tesi contraria (espressa ad esempio da Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020 Rv. 280277 e Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Rv. 253019), che tuttavia risulta meno diffusa nella recente giurisprudenza di legittimità, per cui non si ritiene necessario devolvere la questione controversa alle Sezioni Unite, stante la dimensione ormai ridotta del contrasto interpretativo sul tema controverso. Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive.
7. Resta da affrontare a questo punto la tematica riguardante la configurabilità della fattispecie associativa di cui al capo A, tematica sollevata, in termini sostanzialmente sovrapponibili, dai tre soggetti ritenuti dalla Corte territoriale intranei al sodalizio, ossia NI FE, CA ER e SS RA. Al riguardo deve premettersi che la Corte di appello (pag. 59 ss. della sentenza impugnata) ha precisato che, a prescindere dalle posizioni, non trattate, degli altri coimputati indicati nella contestazione come componenti dell'associazione e al di là della posizione di De LU, assolto per non aver commesso il fatto dal reato associativo, era possibile individuare tre sicuri appartenenti al sodalizio nelle persone di NI FE, SS RA e CA ER, in modo da ritenere sussistente il "numero minimo" necessario ai fini della configurabilità del reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, il cui comma 1 prevede espressamente che la fattispecie in esame sussiste se "tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti" tra quelli indicati nella norma incriminatrice. Ciò posto, la Corte territoriale ha definito il ruolo dei tre appartenenti: quanto a FE, che peraltro aveva alle spalle una storia delinquenziale di elevato spessore, è stato sottolineato il suo ruolo di organizzatore e capo indiscusso del gruppo, essendo colui che decideva la destinazione della droga, che impartiva gli ordini ai sottoposti, che progettava l'espansione territoriale dell'attività, che coinvolgeva soggetti, quale LO RO, nella ricerca dei luoghi dove custodire la droga, come si è avuto modo di vedere in relazione alla disamina dei capi M ed M1. Era stato lo stesso FE, inoltre, in un dialogo intercettato con RA, a evidenziare gli ingenti movimenti di denaro legati al traffico di stupefacenti ("se vai a vedere al mese stai sempre su quei 500, 400, 450 al mese") e a rivendicare il proprio ruolo predominante di vero e proprio imprenditore del crimine ("non posso steccare, c'ho le conoscenze io, faccio tutto, io metto i soldi, la gente la piglio io, gli amici che mi lavorano, la cosa ce l'ho io...se cascano i soldi ce li rimetto io"). 22 ре In ordine alla posizione di RA, la sentenza impugnata ha valorizzato la veste di cognato di FE e di suo stretto collaboratore nel compimento degli affari illeciti. RA, infatti, era incaricato dal capo del sodalizio di tutte le attività materiali di consegna e di ritiro della droga, nonché del recupero del denaro, come desumibile dalla pluralità degli elementi investigativi delineatisi a suo carico. In relazione alla posizione di ER, invece, i giudici di secondo grado hanno messo in risalto la circostanza che egli, pur non risultando tra gli acquirenti della sostanza stupefacente trattata da FE, era comparso nel processo svolgendo un ruolo equiparabile a una sorta di "caporalato", nel senso che egli aveva il compito di reperire soggetti disposti ad acquistare la droga, nei cui confronti fungeva quasi da "garante", essendo a lui che FE si rivolgeva quando vi erano ritardi nei pagamenti da parte di soggetti introdotti nel giro, o quando occorreva impartire disposizioni agli stessi, essendo significativi i messaggi con cui il capo del sodalizio dava indicazioni a ER su tempi e luoghi su cui incontrare alcune persone. Particolarmente rilevante, ai fini del giudizio sulla partecipazione di ER alla associazione di cui al capo A, è stata ritenuta la vicenda di cui al capo N1, rispetto alla quale è emerso, come si è visto, che FE aveva incaricato ER di sollecitare il "debitore" IM a provvedere al pagamento e, stante l'infruttuosità di tali solleciti, aveva preteso che lo stesso fosse condotto al suo cospetto. L'incontro era fissato per un lunedì, ma all'appuntamento ER si presentò da solo, venendo per questo rimproverato da FE, con il quale per l'indomani venne organizzato un nuovo incontro, cui avrebbe partecipato De LU;
in tale occasione, ER si presentò all'appuntamento con IM, destinatario della minaccia estorsiva di De LU, che ER di fatto avallò restando in silenzio. Dunque, anche alla luce di tale vicenda, i giudici di appello sono pervenuti alla conclusione che ER fosse partecipe dell'associazione, in quanto, reperendo soggetti disposti ad acquistare la droga, per poi smerciarla attraverso una loro rete di vendita e garantendo per loro, egli svolse un ruolo importante nelle dinamiche operative del gruppo criminale e nel raggiungimento degli obbiettivi dallo stesso perseguiti, ponendosi consapevolmente al suo servizio.
7.1. Orbene, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata circa la configurabilità del reato associativo non si sottrae alle critiche difensive. Ed invero, se le argomentazioni riferite alle posizioni di FE e RA risultano pertinenti e supportate da solide acquisizioni probatorie, viceversa l'analisi del ruolo partecipativo di ER risulta affidata a considerazioni assertive e non adeguatamente specifiche;
in particolare, in ordine al presunto ruolo di caporalato svolto dall'imputato, non si comprende a quali risultanze probatorie la Corte di appello faccia riferimento per giustificare l'affermazione secondo cui ER "aveva il compito di reperire soggetti disposti ad acquistare la droga, nei cui confronti fungeva da garante", non potendosi sottacere che, in realtà, l'unica 23 FZ vicenda dettagliatamente ricostruita al riguardo è solo quella di cui al capo N1, vicenda sicuramente rilevante, ma, a quanto si desume, rimasta isolata. Ciò incide inevitabilmente sulla verifica del requisito della necessaria stabilità dell'adesione al patto associativo, dovendosi al riguardo richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Rv. 283278 e Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Rv. 270564), secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati, con la precisazione che la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396). Nella vicenda in esame, a risultare carente nella motivazione della sentenza impugnata è la verifica circa la stabilità del patto associativo, dovendosi al riguardo evidenziare che il concorso di ER nella vicenda estorsiva di cui al capo N1 può sicuramente costituire un indizio dell'eventuale partecipazione del ricorrente alla compagine associativa, ma in sé non può ritenersi sufficiente a considerare provato l'affectio societatis, che richiede invece uno stabile coinvolgimento nelle dinamiche illecite, che travalichi la collaborazione a un episodio circoscritto. Ora, se è vero che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (cfr. Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 265890), è altrettanto vero che, rispetto al singolo episodio in ordine al quale è stata accertata la penale responsabilità di ER, non può parlarsi di una condotta inequivocabilmente rivelatrice della consapevole adesione del ricorrente alle dinamiche associative, ove si consideri che l'iniziativa di portare IM al cospetto di De LU è scaturita non dalla libera volontà di ER, ma dal rimprovero formulatogli il giorno prima da FE, il che, pur non escludendo la rilevanza penale della condotta concorsuale di ER, vale comunque a ridimensionare la valenza probatoria di tale singola condotta rispetto al giudizio circa la presunta appartenenza dell'imputato al sodalizio. Peraltro, risulta pacifico che ER, a differenza di FE e RA, non aveva in uso telefoni criptati o altri strumenti di comunicazione "dedicati", il che vale a 24 FZ corroborare il convincimento circa la peculiarità della posizione di ER, che del resto non aveva alcun ruolo diretto nel commercio degli stupefacenti. Ora, se può astrattamente condividersi con la Corte territoriale il rilievo secondo cui il ruolo di ER poteva non richiedere particolari cautele, visti i suoi compiti di reclutatore di coloro che acquistavano all'ingrosso da FE, deve tuttavia rimarcarsi che il tema dell'assiduità dello svolgimento di tali compiti non risulta adeguatamente sviluppato nella sentenza impugnata, sebbene si tratti di un requisito imprescindibile ai fini della configurabilità dell'affectio societatis. Stante la lacuna argomentativa sul punto, si impone dunque la necessità di un approfondimento di merito, volto a verificare se, rispetto alla specifica posizione di ER, la condotta illecita si sia esaurita nel coinvolgimento in un singolo episodio, inquadrabile nel concorso di persone, o se abbia travalicato in maniera significativa tale ambito, delineandosi cioè come stabile, reale e volontaria partecipazione al sodalizio, il che presuppone un'analisi attenta circa l'entità, la costanza nel tempo, la consapevolezza e l'effettiva incidenza pratica dell'eventuale messa a disposizione di ER rispetto alle esigenze del gruppo delinquenziale che, senza la partecipazione di tale ricorrente, non può ritenersi ravvisabile.
8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di FE, ER e RA, limitatamente alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze sollevate da FE e ER in punto di trattamento sanzionatorio. Nel resto, le impugnazioni dei tre imputati ritenuti intranei al sodalizio vanno invece disattese, al pari di quelle proposte nell'interesse dei ricorrenti RT e De LU.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FE NI, ER CA e RA SS, limitatamente alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati. Rigetta i ricorsi di De LU AR e RT CC, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Sundla Pabio Zunica LU Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 인 25 LUG 2023 25
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato Manuela Mulas, difensore di fiducia del ricorrente RT, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Tatiana Minciarelli e Marco Franco, difensori di fiducia del ricorrente FE, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, segnalando la mancata trasmissione degli atti di cui ai numeri 4, 5 e 7 dell'elenco finale del ricorso, indicati ai sensi dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. udito l'avvocato Roberta Giannini, difensore di fiducia del ricorrente ER, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Veronica Paturzo, difensore di fiducia del ricorrente RA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Claudio Sforza, difensore di fiducia del ricorrente De LU, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 ลม RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 dicembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Roma, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), numerosi episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, oltre a due episodi di estorsione (capi M1 ed N1) e a una condotta di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da sparo (capo H), affermava la responsabilità penale dei seguenti imputati, per quanto in questa sede rileva, nei termini dinanzi esposti: 1) CC RT veniva condannato alla pena di 6 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, ascrittogli al capo V (fatto commesso in Acilia il 3 aprile 2017); 2) NI FE veniva condannato alla pena di 18 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A, fatti commessi in Roma dagli inizi del 2017 a marzo 2018) e colpevole dei reati- fine di cui ai capi C, E, F, G, I, M, M1, N, T e U (mentre veniva assolto dal capo V); 3) CA ER veniva condannato alla pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole del reato di estorsione aggravata (capo N1, commesso in Roma il 12 dicembre 2017); 4) SS RA veniva condannato alla pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi B, T e U;
5) AR De LU veniva condannato alla pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi H (avente ad oggetto il delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da sparo) ed N1 (avente ad oggetto il delitto di estorsione aggravata);
2. Con sentenza del 1° aprile 2022, la Corte di appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, rendeva le seguenti statuizioni: 1) quanto all'imputato RT, confermava la pronuncia di primo grado. 2) quanto a FE, lo assolveva dal reato di cui al capo I, perchè il fatto non sussiste, e rideterminava la pena in 15 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione;
3) quanto a ER, rideterminava la pena in 8 anni di reclusione;
4) quanto a RA, lo assolveva dal reato di cui al capo B, limitatamente alle cessioni in favore di persona non meglio identificata e di NO RE, perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto, rideterminava la pena in 8 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione;
3 ff 5) quanto a De LU, lo assolveva dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, rideterminava la pena in 7 anni, 1 mese, 10 giorni di reclusione ed euro 6.000 di multa.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, RT, FE, ER, RA e De LU.
3.1. CC RT ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la violazione degli art. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen., osservando che le dichiarazioni della MO, su cui si fonda l'impianto accusatorio, risultano carenti del requisito della terzietà e imparzialità rispetto alla vicenda processuale, non essendosi considerato che la dichiarante, come emerso dai suoi quattro interrogatori, è una giovane donna estremamente fragile, con un vissuto travagliato, priva di alcun tipo di sostegno familiare ed economico, che vive con grande difficoltà la condizione di restrizione carceraria. Anche la valutazione delle ragioni che hanno indotto la MO alla confessione sarebbe carente, apparendo dalla successione temporale della vicenda cautelare che a incidere sul percorso collaborativo della dichiarante siano state le prospettazioni offerte dagli inquirenti, con conseguenti legittime perplessità circa l'asserita spontaneità della narrazione della MO. Non corrisponderebbe al vero, poi, l'assunto che tali dichiarazioni siano state precise e costanti, posto che, nei suoi quattro interrogatori, la donna ha offerto mutevoli versioni dei fatti e solo a partire dal terzo interrogatorio ha iniziato a rendere dichiarazioni di tenore accusatorio nei confronti di RT, peraltro a seguito di numerose contestazioni del P.M., sia su questioni marginali, sia su tematiche di maggiore pregnanza. Il contenuto dichiarativo della MO avrebbe in ogni caso meritato un adeguato approfondimento, perché ha combinato due piani narrativi inconciliabili: uno di tenore accusatorio, che ha inizio solo con il terzo interrogatorio, e un altro coerente e costante, sin calla prima dichiarazione, nella quale sono stati riferiti fatti certamente degni di nota, come l'estrema difficoltà a contattare RT e la pacifica disponibilità dell'appartamento da parte di una pluralità di soggetti. I rapporti tra la MO e RT erano in ogni caso estremamente conflittuali, tanto è vero che il coimputato NI si era rifiutato di rivelarle dove abitasse RT, che aveva paura che la donna potesse presentarsi al cospetto della sua famiglia. Quanto al tema dei riscontri, si rileva che, durante il servizio di osservazione della P.G., non sono state raccolte immagini dei soggetti controllati, mentre, per la complessità delle indagini, gli inquirenti sono giunti ad avere un'effigie di RT solo giorni dopo gli appostamenti, senza avere la possibilità di confrontarla con riscontri fotografici. Peraltro, gli operanti per due volte avrebbero avuto la possibilità di intervenire quando i soggetti si trovavano presso l'abitazione della MO, preferendo invece effettuare il sequestro solo quando l'immobile era vuoto. 4 FZ L'assoluzione del coimputato NI per la mancata prova della consapevolezza della detenzione della droga da parte di RT impone inoltre di ritenere che questi, quando era in compagnia di NI, non abbia compiuto alcuna condotta penalmente rilevante, di cui altrimenti il coimputato si sarebbe avveduto. Con il secondo motivo, si contesta il trattamento sanzionatorio, rispetto al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non avendo i giudici di merito tenuto conto che dal 2017, anno in cui è avvenuto il sequestro della droga e fino al gennaio 2020, ovvero fino al suo arresto, RT non è risultato coinvolto in attività illecite, sebbene la sua vita sia stata oggetto di attenta osservazione da parte degli inquirenti, avendo peraltro il ricorrente tenuto un atteggiamento collaborativo in occasione della perquisizione, oltre che in sede di giudizio, nel corso del quale ha voluto esporre la propria versione dei fatti;
a ciò si aggiunge che l'imputato ha svolto in questi anni regolarmente la propria attività lavorativa e, da quando è ristretto agli arresti domiciliari, si occupa a tempo pieno del figlio minore LE, gravemente disabile e affetto da una malattia rara.
3.2. NI FE ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando, nell'ottica del giudizio della fattispecie associativa, la carenza del requisito minimo della partecipazione di tre persone. Si sottolinea al riguardo che la Corte di appello ha sostenuto che gli associati fossero tre, ovvero FE, RA e ER, ma, rispetto a quest'ultimo, la difesa obietta che questi non si è reso autore di singole condotte di spaccio e non disponeva di particolari cautele nel comunicare, usando il telefono a lui intestato, per cui l'attribuzione allo stesso del ruolo di "reclutatore" risulta del tutto indebita, non desumendosi da alcun elemento probatorio che ER abbia reclutato IM e VA, avendo al più egli svolto il ruolo di mero garante del pagamento dei due acquirenti, essendo avvenuta in ogni caso la presentazione di costoro a FE in maniera estemporanea e avulsa da ogni contesto associativo. In realtà, osserva la difesa, l'unico soggetto sodale con FE era RA, essendosi costoro accompagnati di tanto in tanto, nel periodo monitorato (appena 4 mesi in un anno di indagine) a terzi soggetti in un rapporto che non riesce logicamente a superare quello del mero concorso di persone ex art. 110 cod. pen. Con il secondo motivo, è stato censurato il giudizio sulla sussistenza della fattispecie associativa quanto al requisito della stabile organizzazione: si osserva in proposito che, se si assume vero che l'attività di FE e di RA movimentava una ingente quantità di denaro legato al traffico di sostanze stupefacenti, appare arduo poter contestualmente affermare che a FE bastasse un'organizzazione del tutto rudimentale per lo svolgimento di una tale importante attività; il percorso motivazionale della sentenza impugnata, pertanto, confermerebbe il fatto che le affermazioni autoaccusatorie di FE sul giro di affari fossero delle semplici 5 FZ millanterie, conducendo a tale conclusione l'unicità del sequestro operato nell'intero procedimento e in un anno di intercettazioni e il fatto che gli introiti lordi delle singole cessioni contestate ammonta a circa 90.000 euro al mese. Né sarebbero significativi nel caso di specie gli elementi sintomatici dell'esistenza del sodalizio valorizzati dalla Corte di appello, posto che l'uso di particolari cautele risponde all'esigenza minima degli indagati di reati di spaccio di eludere le indagini a proprio carico, sicchè si è in presenza di un elemento del tutto neutro. Quanto agli asseriti luoghi dove custodire la droga, il riferimento della sentenza impugnata sarebbe assertivo e indimostrato, non avendo la Corte di appello considerato che il box di via di Santa Beatrice non è stato mai oggetto di indagini, il box di via Crocco è risultato pacificamente destinato al ricovero delle autovetture dei familiari di FE e il terzo locale non è stato mai rintracciato. In ordine all'asserita assistenza che FE avrebbe offerto in caso di arresto dei compartecipi, si tratterebbe di una circostanza fondata su un'unica conversazione tra il ricorrente e RA, che non trovato riscontro in alcuna occasione. Con il terzo motivo, è stata eccepita, in relazione ai capi M ed M1, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di IO LU, il quale, in data 20 ottobre 2017, sporse una denuncia nei confronti di FE, RA e RO, a seguito della quale venne poi, il giorno immediatamente successivo, iscritto nel registro degli indagati per lo stesso reato dei soggetti denunciati, avendo egli affermato di aver procurato a RO e a FE il garage dove costoro avrebbero poi custodito la droga, rendendo cioè dichiarazioni anche contra se, senza che il verbale venisse interrotto, il che comporterebbe la inutilizzabilità delle affermazioni da lui rese. In subordine, la difesa chiede a questa Corte di investire le Sezioni Unite, al fine di dirimere la questione di diritto su se le dichiarazioni rese alla P.G. da una persona non sottoposta alle indagini e aventi carattere autoindiziante siano sempre inutilizzabili erga omnes, ovvero non siano utilizzabili soltanto contro chi le ha rese, ma siano utilizzabili contro i terzi, essendovi sul punto un contrasto giurisprudenziale richiamato sia dalla difesa che dalla Corte territoriale. Si censura, in ogni caso, la valutazione di attendibilità di LU, la cui chiamata in correità sarebbe rimasta priva di adeguati riscontri esterni. Il quarto motivo è dedicato al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di questo giudizio e quelli di cui alla sentenza n. 9861 del 2019 emessa nei confronti di FE il 16 luglio 2019 dalla Corte di appello di Roma. Si evidenzia al riguardo che l'affermazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il dato secondo cui l'associazione fosse dedita al traffico internazionale di stupefacenti è frutto di un travisamento, posto che la Corte di appello con la pronuncia del 2019 aveva escluso la ricorrenza della contestata aggravante ex art. 61 bis cod. pen., sia per il delitto associativo che per i reati-fine, mentre ciò che non è stato considerato, dal punto di vista spaziale, è che tutte le condotte 6 FE sanzionate hanno avuto come teatro sia la città di Roma che le nazioni dell'Albania e del Belgio da dove sarebbero giunti gli approvvigionamenti, mentre, sotto il profilo temporale, si osserva che vi è stata continuità delle condotte, posto che le indagini che hanno dato luogo al procedimento in esame hanno documentato che FE fosse monitorato dalle forze dell'ordine sin dalla fine del 2014 e quindi in un periodo antecedente ai reati degli anni 2015-2018 di cui al titolo in esecuzione, per cui i fatti criminosi erano stati commessi in continuità temporale e investigativa. A ciò si aggiunge che FE ha sempre svolto ininterrottamente una vera e propria attività di vendita di stupefacente sul mercato capitolino, a nulla rilevando che egli potesse essere qualificato come promotore o mero partecipe. Né può ritenersi pertinente il richiamo alla diversità soggettiva delle compagini associative, posto che la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di taluni soggetti è avvenuto solo in ragione del fatto che alcuni di essi siano stati travolti da arresti e altre vicende giudiziarie, e ciò senza considerare che la partecipazione a un sodalizio non esclude la contestuale adesione ad altro gruppo criminale collaterale, strettamente collegato al primo, soprattutto quando l'attività posta in essere rimane circoscritta entro il perimetro della commissione delle stesse fattispecie delittuose e nel medesimo contesto territoriale. Parimenti illogica sarebbe infine la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di valorizzare lo status di tossicodipendenza di FE, esistente sin da quando questi aveva 19 anni, osservandosi in proposito che la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 671 cod. proc. pen. non pretende che la condizione di tossicodipendente rilevi ai fini della continuazione limitatamente alle ipotesi del soggetto che delinque per accaparrarsi la sostanza, ma implica un accertamento su se tale condizione abbia o meno influito sulla commissione delle condotte criminose, accertamento questo che nel caso di specie è mancato.
3.3. CA ER ha sollevato sei motivi. Con il primo, la difesa censura il giudizio sulla configurabilità dell'associazione contestata indicata al capo A, evidenziando la carenza di prova certa in merito all'affectio societatis e all'esistenza del sodalizio criminale, non risultando dimostrato nemmeno il numero minimo dei soggetti richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie associativa, rispetto alla quale si sottolinea altresì il difetto di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dell'ipotesi di cui all'art. 74 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendosi considerato che, pur a volerlo ritenere sussistente, si è in presenza di un sodalizio di breve durata che si riforniva soltanto due volte a settimana. Con il secondo motivo, è stata stigmatizzata l'affermazione della partecipazione di ER alla struttura associativa, non avendo la Corte di appello indicato da quali elementi potesse ricavarsi il ruolo attribuito dall'imputato, peraltro in peius rispetto a quello contestato;
inoltre, se l'unica prova della partecipazione al 7 FZ sodalizio è il fatto cristallizzato al capo N1, si sarebbe in presenza di un enorme travisamento della prova, posto che ER è stata vittima della condotta estorsiva ivi descritta, non avendo mai propalato minacce o violenza. Si evidenzia, in ogni caso, che il ricorrente non ha posto in essere reati-fine inerenti gli stupefacenti e che non ha nemmeno mai utilizzato, come gli altri partecipi e gli altri coimputati assolti, tecniche e modalità tali da eludere le indagini. Il terzo motivo è dedicato al giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo N1, in relazione al quale si osserva come dall'istruttoria sia emerso che ER era il soggetto passivo dell'estorsione e non il soggetto attivo: da parte del ricorrente, infatti, non vi è stato alcun comportamento adesivo alle richieste di De LU dinanzi a IM, anzi risulta evidente la volontà di ER di contrastare le richieste di De LU, come si desume dalla stessa conversazione richiamata nella sentenza impugnata. In ogni caso, si sottolinea che è rimasto incomprensibile il motivo per il quale ER avrebbe dovuto pagare per il debito di IM, essendo paradossale che un partecipe dell'associazione, che dovrebbe prendere parte ai guadagni di quest'ultima, dovrebbe pagare l'associazione stessa, in solido con un terzo estraneo, per un debito contratto da quest'ultimo. La qualificazione della condotta di ER come quella di "collettore" e di "caporale" avrebbe peraltro finito con l'aggravare la condotta ascrittagli nell'imputazione, ciò in mancanza di prove e fermo restando l'anomalia della situazione per cui un'associazione, tramite un suo membro, dovrebbe pagare se stessa. Con il quarto motivo, ci si duole, rispetto al capo N1, della mancata derubricazione della condotta contestata nella fattispecie tentata, osservandosi che, pur a voler ritenere ER colpevole della condotta ivi contestata, tuttavia non si tratterebbe di un delitto consumato, ma di un delitto tentato, non essendovi la prova certa che IM abbia provveduto a onorare il debito, né risulta che il ricorrente sia stato coinvolto nell'effettiva riscossione del debito, se mai vi è stata. Con il quinto motivo, la difesa lamenta la carenza, anche grafica, di motivazione in ordine al punto della sentenza in cui non si fa cenno alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., dovendo il contributo fornito da ER, pur a volerlo ritenere sussistente, essere ritenuto di minima importanza, e ciò sia rispetto all'associazione che in ordine alla vicenda estorsiva. Con il sesto motivo, oggetto di critica è il trattamento sanzionatorio, rilevandosi che la Corte di appello, pur avendo escluso l'applicazione delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, non ha provveduto a valutare il motivo di appello riferito alla riduzione della pena base, all'aumento per la continuazione e alla concessione delle attenuanti generiche.
3.3.1. Con memoria pervenuta il 20 marzo 2023, il difensore di ER ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo le argomentazioni e allegando in particolare la sentenza del Tribunale collegiale di Roma, Sezione VII Penale, n. 8 рз 13125/22 del 2 novembre 2022 emessa nei confronti di imputati in separato giudizio, i quali sono stati assolti dalla fattispecie associativa per non aver commesso il fatto;
in base a tale pronuncia, non impugnata da alcun organo di accusa, e dunque sottoposta a giudicato progressivo, l'organigramma della asserita associazione, così come individuata dalla Corte di appello, è stato non solo stravolto, ma sconfessato dalla sentenza della Settima Sezione Penale. In tale contesto, non può dunque in alcun modo ritenersi sussistente l'associazione a delinquere contestata, non solo per il ruolo erroneamente attribuito a ER, ma per la mancanza di prova sull'esistenza del vincolo associativo: dalla lettura combinata delle tre sentenze di merito, infatti, si evince il difetto del pactum sceleris e dell'affectio societatis, elementi essenziali a dimostrare l'esistenza dell'associazione criminale ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Venendo a mancare i ruoli di sodali degli altri coimputati di procedimento separato, i fatti narrati nel compendio probatorio si riducono pertanto a mere condotte, eventualmente, di concorso nel reato ex art. 110 e ss cod. pen., e ciò anche perché l'unico coinvolgimento di ER è riferibile al solo fatto di cui al capo N1).
3.4. SS RA ha sollevato sei motivi. Con il primo motivo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto associativo, evidenziando che la Corte di appello non ha spiegato in che termini il comportamento di RA potesse configurare una partecipazione al sodalizio, né da quali elementi potesse desumersi che egli fosse colui che avrebbe potuto sostituire il presunto capo, non essendosi considerato al riguardo che il ricorrente è il cognato di FE, per cui tra i due esistevano solidi legami familiari, evincendosi in ogni caso dai colloqui captati che RA ascoltava in modo passivo FE, da ciò conseguendo che il suo atteggiamento era inquadrabile come una mera accondiscendenza passiva rispetto al predetto. In ogni caso, mancherebbe nella vicenda in esame la realizzazione di concrete attività funzionali volte al contributo operativo dell'associazione, essendo emerso dall'istruttoria che il fine esclusivo del ricorrente era quello di conseguire un personale guadagno delle cessioni illecite di stupefacente, a ciò aggiungendosi che comunque le intercettazioni a carico del ricorrente hanno riguardato il periodo che va dall'ottobre al dicembre 2017, ovvero solo due mesi, a fronte di un'attività di indagine sviluppatasi da inizio 2017 alla primavera del 2018, per cui, conclude la difesa, una eventuale partecipazione di due mesi al presunto sodalizio sarebbe del tutto incompatibile con il ruolo assegnato a RA di "braccio destro" di FE. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione della condotta associativa nella fattispecie ex art. 74 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, non avendo i giudici di merito tenuto conto di una pluralità di indici sintomatici, ossia l'assenza di risorse economiche impiegate nella gestione della 9 FZ consorteria, la limitatezza del contesto di operatività della associazione, la minima adesione alla stessa e la natura rudimentale della organizzazione. Con il terzo motivo, si critica l'affermazione di responsabilità di RA rispetto al capo B, avente ad oggetto tre diverse cessioni di droga in concorso con VA e RE, rilevandosi che la colpevolezza dell'imputato è stata indebitamente desunta dalla sua sola presunta partecipazione all'associazione, avendo peraltro la stessa Corte di appello preso atto delle genericità del capo di imputazione e della carenza di materiale probatorio rispetto alla posizione di RA, a ciò aggiungendosi che dalle intercettazioni non è affatto emerso che VA abbia consegnato la somma di 1.500 euro quale corrispettivo dello stupefacente, ben potendosi fare riferimento a un debito di tipo diverso. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di colpevolezza riferito al capo G, rispetto al quale si osserva che la Corte di appello ha ignorato le specifiche doglianze inerenti l'assenza effettiva di RA alla presunta consegna dello stupefacente, potendo al massimo rinvenirsi una partecipazione insignificante dell'imputato alla cessione quale messaggero tra FE e De LU. Con il quinto motivo, ci duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato dai capi M ed M1, censurandosi, in particolare quanto alla condanna per la tentata estorsione, la valutazione di attendibilità di LU, le cui dichiarazioni si sono rivelate contraddittorie, oltre che non confortate da adeguati riscontri, come intercettazioni o servizi di osservazione della P.G. Il sesto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, con riferimento sia al diniego delle attenuanti generiche, sia all'eccessività dell'aumento a titolo di continuazione, sia in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, deducendosi al riguardo il vizio di motivazione della sentenza gravata, che non avrebbe fornito adeguate spiegazioni sul punto, omettendo peraltro di valorizzare la scelta di RA di ammettere i fatti relativi ai capi U e T.
3.5. AR De LU ha sollevato sei motivi. Con il primo, è stata dedotta la violazione degli art. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, 192, 533 comma 1 e 546 lett. e) cod. proc. pen., osservandosi che, rispetto al capo G, la Corte di appello non ha spiegato gli elementi in forza dei quali risulterebbe provato che il ricorrente abbia effettuato attività di cessione, fermo restando che a far dubitare dell'efficacia drogante dello stupefacente è proprio la frase della sentenza impugnata, secondo cui De LU protestò per la cattiva qualità della sostanza stupefacente. Con il secondo motivo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo H, evidenziando che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento unicamente sulle risultanze dell'attività di captazione, senza indicare gli elementi di riscontro da cui si evincerebbe la detenzione e il porto di arma da parte del ricorrente, rimarcandosi in tal senso 10 FE l'assenza di sequestri o di rinvenimenti di armi o proiettili;
peraltro, FE e RA, nel colloquio intercettato avevano parlato di colpi esplosi con un'arma dotata di silenziatore, mentre la P.G., nel corso del servizio di controllo dell'11 dicembre 2017, ha parlato di due esplosioni con arma da fuoco, il che stride con il dialogo dei due coimputati Con il terzo motivo, si contesta l'affermazione di responsabilità rispetto al capo N1, avendo la Corte di appello ritenuto De LU colpevole del reato di estorsione solo in base a una valutazione parcellizzata delle fonti di prova e, in particolare, della conversazione di cui al progr. 300 del 12 dicembre 2017 che, letta nella sua interezza, rivela l'assenza di un'attività di coartazione della volontà della persona offesa, osservandosi che da alcun elemento si desumerebbe che IM sia stato effettivamente intimidito da De LU, tanto da indurlo a versare somme di denaro contro la sua volontà. Con il quarto motivo, ci si duole della mancata riqualificazione del reato di estorsione nella fattispecie tentata, che era stata invocata in ragione del mancato raggiungimento di un accordo estorsivo, atteso che la persona offesa aveva liberamente manifestato la volontà di estinguere il debito. Il quinto motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, risultando carente sul punto la motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata ad affermare che il ricorrente è un soggetto pluripregiudicato. Con il sesto motivo, la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, rilevando che all'imputato è stata inflitta una pena base in misura grandemente superiore al minimo edittale, senza un'adeguata motivazione, risultando sprovvisto di alcuna argomentazione anche l'aumento per la continuazione, ciò in contrasto con i canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di AR De LU e CC RT sono infondati, mentre, quanto ai ricorsi di NI FE, CA ER e SS RA, sono meritevoli di accoglimento le censure relative alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, il che comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in parte qua, mentre le restanti doglianze sono infondate.
1. Prima di soffermarsi sul contenuto dei cinque ricorsi proposti, si ritiene utile un breve e preliminare inquadramento della vicenda oggetto di giudizio. Orbene, come si evince dalle due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, il presente procedimento ha tratto origine dall'indagine, denominata "Newline 2017", condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, avente ad oggetto un grosso traffico di sostanze stupefacenti, di tipo 11 FB cocaina, hashish e marijuana;
tale indagine è a sua volta scaturita da un'altra inchiesta confluita nel procedimento penale n. RGNR 53181/2014 definito con sentenza irrevocabile emessa il 21 marzo 2018 dalla Corte di appello di Roma, che, all'esito di concordato in appello, ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del G.U.P. di Roma del 13 giugno 2017. Partendo dagli elementi probatori raccolti in questo procedimento penale, lo sviluppo delle investigazioni ha consentito di comprovare, tramite una vasta attività di intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni e sequestri, il compimento di numerose attività illecite nel settore degli stupefacenti, portando gli inquirenti a ipotizzare la sussistenza di un sodalizio criminoso capeggiato da NI FE, finalizzato al traffico di stupefacenti nel territorio capitolino. Si sono così delineate le principali figure coinvolte nella vicenda, ossia NI FE, CA ER, SS RA, AR De LU e CC RT. I primi quattro, unitamente al coimputato non ricorrente VI VA, sono stati ritenuti dal G.U.P., oltre che colpevoli di una pluralità di reati fine (rispettivamente capi C, E, F, G, I, M, M1, N, Te U per FE, capi N1 per ER, capi G, H, N1 per De LU e capi B, M, M1, Te U per RA), anche partecipi dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A, operante in Roma dall'inizio del 2017 sino al marzo 2018, mentre RT è stato ritenuto colpevole dell'unico reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo V. La Corte di appello, pur assolvendo De LU e VA dal reato associativo, per non aver commesso il fatto, ha però confermato il giudizio sulla sussistenza del delitto di cui al capo A rispetto ai ricorrenti FE, ER e RA, mentre, quanto ai reati fine, vi è solo stata l'assoluzione di FE rispetto al capo I e la parziale assoluzione di RA da una parte della condotta ascrittagli al capo B. Tanto premesso, è ora possibile soffermarsi sulle posizioni dei singoli ricorrenti.
2. Iniziando dalla posizione di RT e partendo dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo V non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero la Corte di appello (pag. 54 ss. della sentenza impugnare), nel condividere e nello sviluppare le considerazioni del primo giudice, ha operato un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, pervenendo alla conclusione che RT utilizzava la casa di RA TI, sita in Acilia, come deposito e luogo per il confezionamento delle dosi da smerciare;
in occasione della perquisizione del 3 aprile 2017, infatti, furono rinvenuti 28 chili di marjuana e 10 chili di cocaina, oltre a strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga, ciò dopo che gli operanti, nei giorni precedenti, avevano visto RT entrare nello stabile della TI, con cui egli aveva avuto, qualche mese prima dei fatti, una relazione sentimentale conclusasi perché il ricorrente non aveva inteso lasciare sua moglie. 12 Ff Ora, che la detenzione fosse gestita e curata da persone diverse dalla proprietaria dell'appartamento e del box di pertinenza dove è stata rinvenuta la droga, è stato desunto sia dal contenuto di alcuni colloqui in carcere intercorsi tra la TI e NI VI, suo nuovo compagno, che invitava la donna a "farsi i cazzi suoi", perché "stavano pensando a tutto loro", sia dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie della TI, la quale ha riferito che nel gennaio 2017, trovandosi in difficoltà economica, aveva accertato la richiesta di CC RT, con cui nel dicembre 2016 aveva interrotto la sua relazione sentimentale, di conservare presso la sua abitazione un borsone nero contenente sostanza stupefacente, in cambio del pagamento da parte dell'imputato del canone di locazione, pagamento che in effetti avvenne nei mesi di gennaio e febbraio 2017, avendole poi RT chiesto di utilizzare anche un pensile della cucina, richiesta cui ella acconsentì. Orbene, le dichiarazioni della TI sono state ritenute credibili, sia perché ammissive della propria responsabilità (l'imputata, tratta in arresto per questi fatti, è stata poi condannata in primo grado a 6 anni di reclusione con la multa), sia perché lineari e precise, risultando inconsistenti le contraddizioni segnalate dalla difesa, riferite comunque ad aspetti marginali della vicenda, essendo invece significativo il riscontro costituito dai servizi di controllo della P.G., che ha verificato gli accessi di RT, unitamente a JA NI, all'abitazione della TI. Del resto, ha sottolineato la Corte di appello, tali visite non potevano avere giustificazioni diverse da quelle sostenute dalla tesi accusatoria, posto che, a fine marzo e agli inizi di aprile del 2017, epoca degli accessi, la relazione tra l'imputato e la TI era terminata da mesi e anzi stesso RT aveva inteso interrompere i rapporti e finanche i contatti con la donna, il che induce a ritenere che gli si recasse a casa della TI di sua iniziativa e non perché "convocato".
2.1. In definitiva, in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità e non distoniche rispetto alle acquisizioni probatorie disponibili, il giudizio compiuto dal Tribunale e dalla Corte di appello in merito all'attendibilità della TI e al coinvolgimento nel reato di RT non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, posto che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
2.2. Parimenti immune da censure è il diniego delle attenuanti generiche, censurato con il secondo motivo. 13 FZ Sul punto, infatti, la Corte di appello ha condiviso il rilievo del primo giudice circa la mancanza di elementi di positivo apprezzamento, non potendo ritenersi tale la mera circostanza che, al momento della perquisizione, l'imputato non si sia opposto agli operanti, trattandosi di una condotta doverosa, come lo è la dedotta dedizione alla cura del figlio;
piuttosto, in senso contrario alla possibilità di mitigare la pena, è stata richiamata l'esistenza di un precedente specifico a carico di RT. Orbene, in presenza di un apparato motivazionale non illogico pur nella sua sintesi, non vi è spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva, volta a sollecitare un differente apprezzamento di merito non consentito in questa sede, dovendosi sul punto ribadire l'affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. In definitiva, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso di specie, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
2.3. Ne consegue che il ricorso di RT deve essere disatteso, con onere del ricorrente di sostenere le spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
3. Anche il ricorso di De LU non è meritevole di accoglimento, risultando le doglianze proposte in parte inammissibili e in parte infondate.
3.1. Iniziando dal primo motivo, riferito alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo G, occorre evidenziare che la disamina compiuta dai giudici di merito non presenta alcuna incongruenza. Sia il Tribunale (pag. 13 ss. della sentenza di primo grado) che la Corte di appello (pag. 32 ss. della decisione impugnata) hanno infatti ricostruito attentamente la vicenda, avente ad oggetto una cessione di due chili di cocaina da parte di FE in favore di De LU e la successiva restituzione, da parte di quest'ultimo, di una parte della fornitura (un chilo) perché ritenuta di pessima qualità, valorizzando le intercettazioni del 16 dicembre 2017 (progr. 1932) e del 18 dicembre 2017 (progr. 1992), da cui si evincono gli accordi per la cessione della droga e per la restituzione di una parte della stessa, risultata di scarsissimo valore ("non valgono un cazzo"), il che non prova affatto che la sostanza in esame non avesse efficacia drogante. Le solide risultanze probatorie su cui si fondano le due conformi e argomentate sentenze di merito sono state confutate in maniera del tutto generica nel ricorso, che, rispetto a tale specifica censura, non supera il vaglio di ammissibilità. 14 ръ 3.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo, avente ad oggetto l'attribuzione a De LU del reato ascrittogli al capo H,avente ad oggetto la detenzione e il porto di un'arma comune da sparo. La censura difensiva invero si limita, peraltro in maniera assertiva e non specifica, a suggerire differenti valutazioni di merito, a fronte dell'ampia e tutt'altro che irrazionale ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito;
in esse (pag. 18 ss. della pronuncia del Tribunale, pag. 34 ss. della sentenza impugnata) sono state infatti richiamate le conversazioni di cui ai progr. 1914, 1915, 1916 e 1919 del 15 dicembre 2017, i cui eloquenti contenuti si sono saldati con gli esiti del servizio di pedinamento e osservazione dell'11 dicembre 2017: in tale occasione si svolse un incontro tra NI FE, SS RA, AR De LU e CA ER, in occasione del quale furono ascoltate due distinte esplosioni, rispettivamente alle 18.47 e alle 19.30; i dialoghi intercettati, intercorsi tra FE e RA, hanno confermato che i colpi furono sparati da AR De LU con una pistola estratta poco prima dal cruscotto della sua auto ("ha sparato un paio de botte sull'albero"), risultando i colpi finalizzati a intimidire CA ER, essendo peraltro emerso da altre captazioni, quelle di cui ai progr. 109, 1763, 1764 e 1765 del 9 dicembre 2017, la disponibilità dell'arma da parte di De LU e la sua intenzione di passare alle vie di fatto per risolvere i problemi legati ai traffici di stupefacenti, come appunto quello creatosi con ER (dice infatti De LU a FE e a RA: "allora lunedì qua alle sette con il ferro, porto il ferro, porto la silenziata").
3.3. Infondate, sia pure in tal caso non manifestamente, sono le doglianze riferite al giudizio di responsabilità in ordine al capo N1 (terzo e quarto motivo). L'imputazione in esame riguarda il delitto di estorsione aggravata, addebitato a De LU (e a ER) per aver minacciato, il 12 dicembre 2017, RO IM, cui FE aveva ceduto in precedenza un quantitativo di cocaina per il quale era stato pattuito un corrispettivo di 2.000 euro al mese (vicenda quest'ultima ascritta a FE al capo N), al fine di costringerlo a pagare il prezzo pattuito. I fatti sono stati anche in tal caso ripercorsi in maniera puntuale dai giudici di merito, i quali (pag. 35 ss. della decisione di primo grado, pag. 46 ss. della pronuncia di appello), richiamando proprio i dialoghi del 9 dicembre 2017 prima indicati, hanno premesso che la vicenda in esame si ricollega al mancato pagamento da parte di "Sandrone", ovvero di RO IM, di una pregressa fornitura di stupefacente operata in suo favore da FE, avendo nell'occasione De LU proposto di sparare a IM a un piede per dirimere la controversia. Dopo un primo incontro, avvenuto l'11 dicembre 2017, nel quale al cospetto di FE si presentò non IM ma ER (incaricato di portare il debitore), che venne accusato da FE di essere "un finto uomo" perché non aveva portato con sé né IM né il denaro che gli doveva, ebbe luogo il giorno dopo, 12 dicembre 2017 un nuovo incontro, cui presero parte De LU, ER e IM. 15 ре A quest'ultimo, De LU rivolse la frase "tu mi metti nella condizione di dover fare cose...cattivo per niente, quanto tu puoi portare benissimo 1.000 euro al mese, 1.500", avendo in proposito la Corte di appello precisato che la frase pronunciata da De LU, con il supporto morale di ER, si riferiva non solo e non tanto alla somma di mille euro che IM consegnò in quella occasione, quanto ai pagamenti che avrebbero dovuto esserci nei giorni seguenti, secondo scadenze preordinate, avendo il comportamento di De LU e ER raggiunto suo obiettivo, tanto è vero che il successivo 16 dicembre 2017 De LU consegnò a RA altro denaro datogli da IM, garantendogli i pagamenti mensili successivi. Ciò posto, a fronte di tale ricostruzione fattuale, non adeguatamente smentita nel ricorso, il giudizio sulla configurabilità del reato appare immune da censure, dovendosi richiamare in tal senso la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797 e Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Rv. 229727), secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che, come avvenuto nel caso di specie, sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera. Correttamente, poi, il reato è stato ritenuto integrato in forma consumata e non tentata, posto che, come precisato nella sentenza impugnata, la minaccia di De LU ha "convinto" IM a onorare il suo debito illecito nei confronti di FE.
3.4. Residuano le censure in punto di trattamento sanzionatorio (quinto e sesto motivo). Al riguardo deve osservarsi che, sia rispetto al diniego delle attenuanti generiche, sia in ordine alla determinazione della pena, non si ravvisano criticità. Ed invero, sia nel negare le attenuanti generiche (pag. 72 della sentenza impugnata), sia nel motivare il discostamento della pena base (pag. 76), fissata in anni 10, per il reato di estorsione aggravata, punito all'epoca dei fatti con pena detentiva compresa tra i 7 e i 20 anni, la Corte di appello, in maniera non illogica, ha rimarcato "la carriera criminale del soggetto", essendo De LU gravato da numerosi precedenti per reati assai gravi, essendo stato condannato in cinque occasioni per il reato di rapina aggravata (tre delle quali commesse con l'uso di armi illegalmente portate), oltre che per i reati di tentato incendio, tentato furto aggravato, ricettazione, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Ha dunque osservato la Corte di appello (pag. 77) che "si è in presenza di un soggetto particolarmente pericoloso e avvezzo all'utilizzo di armi illegalmente detenute, postosi deliberatamente al servizio del capo dell'associazione per convincere un debitore a pagare, proprio mettendo a disposizione una pistola, ancorchè non utilizzata poi in concreto durante la trattativa con il debitore". 16 FZ Con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (nella quale è stato altresì sottolineato che l'aumento di pena per il capo G è stato sensibilmente ridotto da 6 a 2 mesi in virtù della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990), il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui anche le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono infondate.
3.5. Il ricorso di De LU deve essere quindi rigettato, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Venendo al ricorso di ER, lasciando per ora in disparte le doglianze sul capo A, che saranno trattate in maniera unitaria con le posizioni di FE e RA, occorre soffermarsi sul terzo e sul quarto motivo, aventi ad oggetto la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo N1, dovendosi sul punto escludere che la sentenza impugnata presti il fianco alle obiezioni difensive. Ed invero, richiamate le considerazioni già esposte al paragrafo 3.3. quanto alla ricostruzione della vicenda, occorre evidenziare a ER, in maniera non illogica, è stato attribuito dai giudici di merito (pag. 41 della decisione di primo grado, pag. 47 ss. della sentenza del G.U.P.) il ruolo di concorrente di De LU nell'estorsione, in quanto egli ha svolto il compito di intermediario tra IM e FE, il quale ha agito per il tramite di De LU, dovendosi sottolineare che, dopo il rimprovero ricevuto il giorno prima dal "creditore" FE, ER ha portato il giorno dopo il "debitore" IM al cospetto di De LU, nella piena consapevolezza di quali fossero le intenzioni del duo De LU-FE, per cui legittimamente il giudizio di colpevolezza è stato esteso anche nei confronti del ricorrente, a nulla rilevando che la minaccia sia stata proferita solo da De LU, posto che, rimanendo in silenzio, ER ha rafforzato l'azione intimidatrice del coimputato, in tal modo avallando la posizione della persona vicina al "creditore" della persona offesa. Il fatto poi che, a sua volta, ER abbia ricevuto il giorno prima "pressioni" da FE non esclude che, il giorno successivo, egli sia diventato complice di De LU (e dunque di FE) nella richiesta estorsiva rivolta a IM, risultando in tal senso l'impostazione dei giudici di merito coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723), secondo cui, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, profili questi ultimi che non appaiono ravvisabili nel caso di specie, avendo ER presenziato al colloquio, essendo ben consapevole delle modalità con cui De LU avrebbe cercato di convincere IM a onorare il "debito" contratto con FE. 17 FZ Pertinente risulta in tal senso il richiamo dei giudici di appello all'ulteriore principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807), secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto, come nel caso di specie, stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa Dunque, ribadito che l'azione intimidatrice ha sortito l'effetto, almeno nel breve periodo, di indurre IM a pagare quanto richiesto da FE, deve osservarsi che l'attribuzione della condotta illecita a ER si sottrae alle censure difensive, con le quali si prospetta un differente inquadramento, fattuale e giuridico, della vicenda, che non può trovare ingresso a fronte della corretta ricostruzione dei giudici di merito, rivelatasi coerente sia con le acquisizioni probatorie, non travisate, ma logicamente correlate tra loro, sia con i criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto al concorso morale nell'estorsione, a ciò dovendosi solo aggiungere che, avuto riguardo al ruolo non proprio marginale ricoperto nella vicenda da ER, il quale ha condotto IM dinanzi a De LU, pur sapendone le intenzioni, non appare illegittimo il mancato riconoscimento nella vicenda in esame dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857) che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, il che va escluso nel caso di specie. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive riferite al capo N1. 5. In ordine alla posizione di RA, occorre premettere che, successivamente all'emissione della presente sentenza, il Collegio è stato informato del decesso del ricorrente, avvenuto il 26 maggio 2023: tale circostanza, pur lasciando invariate le statuizioni rese al momento della decisione, esime il Collegio dall'approfondire le doglianze sollevate, a parte quella più generale riguardante la configurabilità dell'associazione di cui al capo A, che concerne anche i coimputati ER e FE, dovendosi unicamente precisare che, rispetto alle altre imputazioni censurate nel ricorso di RA (reati di cui capi B, G, M ed M1), la sentenza impugnata non presenta profili critici suscettibili di essere rilevati in sede di legittimità, risolvendosi le censure difensive nella non consentita prospettazione di letture alternative dei fatti, destinate a rimanere sullo sfondo al cospetto della compiuta disamina compiuta dai giudici di appello che, restando fedeli alle acquisizioni 18 FE probatorie, hanno ben ricostruito, con adeguata autonomia critica rispetto al primo giudice (come dimostra l'assoluzione di alcune condotte del capo B), i fatti di causa e il ruolo svolto dal ricorrente (cfr., quanto al capo B, pag. 22 ss. della decisione impugnata;
quanto al capo G, 32 ss. e, quanto ai capi M ed M1, pag. 37 ss.).
6. Passando al ricorso di FE, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione preliminare difensiva riguardante la mancata trasmissione da parte della Corte di appello di taluni atti del procedimento penale espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. cod. proc. pen., nell'elenco contenuto nell'ultima pagina del ricorso per cassazione;
ed invero, in vista della celebrazione dell'udienza in sede di legittimità, i difensori del ricorrente hanno rilevato che solo alcuni degli atti indicati nel predetto elenco erano stati trasmessi alla Corte di cassazione, mentre altri non sono stati inviati: si tratta, in particolare, delle dichiarazioni di IO LU del 20 ottobre 2017, delle annotazioni di P.G. del 1.11.2017 e del 15.11.2017 (punto 4), dell'intercettazione di cui al progr. 164 dell'11.12.2017 (punto 5) e dell'informativa del 25.3.2019 dei Carabinieri Roni (punto 7). Orbene, ritiene il Collegio che l'incompleta trasmissione degli indicati in calce al ricorso non integra alcun profilo di nullità, né tantomeno giustifichi l'esigenza di un rinvio dell'udienza al fine di sollecitare l'acquisizione degli atti mancanti. Occorre evidenziare in proposito che l'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. n. 11 del 2018 e rubricato "adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione", prevede al comma due che "nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice;
della loro mancanza è fatta attestazione". Si tratta di una disposizione di tipo regolamentare che non è assistita da alcuna sanzione, per cui, stante il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., deve innanzitutto escludersi che la mancata trasmissione degli atti da parte della Corte di appello alla Corte Suprema integri un'ipotesi di nullità. Allo stesso modo, non può affermarsi che l'omessa o incompleta trasmissione degli atti specificamente richiamati nel ricorso per cassazione valga a giustificare la necessità di un rinvio dell'udienza di legittimità, al fine di colmare l'eventuale lacuna documentale ravvisata, a meno che non se ne ravvisi l'assoluta necessità. L'indicazione degli atti prevista dall'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., infatti, è funzionale ad assicurare il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, allegazione che, in forza della nuova previsione, è materialmente devoluta, per evidenti esigenze pratiche, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 19 FZ Ciò presuppone che l'indicazione degli atti da allegare sia chiara e precisa, avendo questa Corte affermato al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432) che resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Ora, nella vicenda in esame, deve riconoscersi che gli atti da allegare al ricorso erano stati compiutamente indicati, per cui, sotto tale profilo, il principio di autosufficienza del ricorso deve ritenersi rispettato, non potendo ricadere sulla difesa eventuali disfunzioni organizzative dell'ufficio giudiziario a quo. Ciò non comporta, tuttavia, che il Collegio fosse tenuto a rinviare l'udienza per consentire l'integrazione degli atti mancanti, posto che le allegazioni richieste riguardavano atti non indispensabili ai fini della decisione sulle censure difensive articolate nel ricorso, risultando a tal fine sufficiente il materiale disponibile. A ciò deve poi aggiungersi che, su un piano più generale, l'omessa trasmissione degli atti da parte del giudice dell'impugnazione non impedisce che la Corte di cassazione sia messa in condizione di ricevere tempestivamente gli atti ritenuti utili ai fini dell'esplicitazione delle doglianze sollevate, dovendosi considerare, da un lato, che lo stesso art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. lascia salva l'evenienza che copia degli atti specificamente indicati sia già contenuta negli atti trasmessi, dall'altro che il difensore, nelle more della celebrazione dell'udienza dinanzi alla Corte di cassazione, può tempestivamente verificare la completezza del fascicolo processuale e, in parte, l'avvenuta trasmissione da parte del giudice dell'impugnazione degli atti indicati specificamente in calce al ricorso. In definitiva, pur nella vigenza dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. e pur nella permanenza dei doveri incombenti sull'ufficio giudiziario, resta in capo al difensore un autonomo onere di diligenza sia nel provvedere sua sponte alle allegazioni ritenute necessarie, sia nel verificare che quanto richiesto al tempo della proposizione del ricorso sia stato realmente trasmesso al giudice di legittimità. Nel caso di specie, oltre a ribadirsi che la mancata trasmissione non ha riguardato atti essenziali, deve osservarsi che in ogni caso la segnalazione difensiva è risultata tardiva, in quanto avvenuta solo a ridosso dell'udienza, e senza che dalla difesa sia stata curata preventivamente l'allegazione degli atti risultati mancanti. Ne consegue che l'eccezione preliminare della difesa non risulta fondata.
6.1. Ciò premesso, venendo al terzo motivo (i primi due saranno trattati nell'esposizione comune relativa alla fattispecie associativa), si ritengono non meritevoli di accoglimento le censure riferite ai capi M ed M1. Con tali imputazioni è stato contestato a FE di avere detenuto illecitamente, in concorso con LO RO e SS RA, un quantitativo di almeno tre chili di cocaina all'interno di un box sito in via Santa Beatrice, loro procurato da 20 FZ IO LU e di aver posto in essere nei confronti di costui un'estorsione, minacciandolo al fine di costringerlo a restituire tre chili di cocaina scomparsa nel box, oppure l'equivalente in denaro, ciò nel presupposto che LU fosse in qualche modo responsabile dell'ammanco. Orbene, sia il Tribunale (pag. 27 ss. della decisione di primo grado) che la Corte di appello (pag. 37 ss. della sentenza di secondo grado) hanno fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato essenzialmente sulle dichiarazioni rese da IO LU, il quale, in data 20 ottobre 2017, sporgeva denuncia a carico degli imputati, riferendo di aver reperito, su richiesta di FE e RO, tra loro legati da vincoli familiari, un box dove RO gli aveva detto di dover ricoverare delle auto. Nel precisare di aver ricevuto, quale corrispettivo dell'impegno profuso per il ritrovamento del box, il corrispettivo di mille euro, LU aggiungeva che, dopo aver detto a FE e RO di non voler più essere coinvolto nell'affari, avendo notato nei pressi del garage degli strani movimenti, il 5 ottobre 2017 incontrò FE e RO, i quali gli dissero che, la sera prima della restituzione delle chiavi del box, avevano rilevato che la saracinesca del garage era stata forzata e che dal suo interno era stati portati via tre chilogrammi di cocaina;
i due lo accusavano quindi dell'ammanco, intimandogli di restituire la droga o il corrispettivo del suo valore, in quanto avrebbero dovuto risarcire degli albanesi ("cosa gli devo dire a questi? Oggi sono venuti a casa mia con il ferro...questi ti vengono a casa con i ferri e ti dicono i soldi....non voglio arrivare che te li devo portare a casa"...). Essendosi protratte le minacce nei giorni seguenti, LU decise di sporgere querela. I giudici di appello, nel ritenere attendibili le dichiarazioni di LU, in quanto rivelatesi precise, coerenti e non animate da intenti calunniatori, oltre che riscontrate dagli accertamenti di P.G. su molte delle circostanze di contorno riferite e comunque non smentite da seri elementi contrari, hanno correttamente ritenuto l'estorsione tentata e non consumata, non risultando (né del resto desumendosi dall'imputazione) che LU pagò le somme richiestegli dagli imputati. Quanto al tema della utilizzabilità delle dichiarazioni di LU, la Corte di appello hanno innanzitutto evidenziato che, nel momento in cui si presentò alle Forze dell'ordine per denunciare di aver subito il tentativo di estorsione, il querelante non era indagato per il reato in materia di stupefacenti, né fino a quel momento erano emersi elementi in forza dei quali avrebbe dovuto esserlo, venendo egli iscritto nel registro delle notizie di reato il giorno seguente a quello della proposizione della denuncia, evidentemente proprio sulla base delle dichiarazioni auto-indizianti rese circa la disponibilità da egli procurata del garage dove era custodita la droga. Partendo da questi dati di fatto, i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da LU, pur se il relativo verbale di audizione non fu interrotto, ciò in forza della condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807, Sez. 2, n. 5823 del 21 of 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280640, Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Rv. 279804), secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante. Tale impostazione ermeneutica, ancorata a una corretta esegesi delle norme processuali, risulta maggiormente condivisibile rispetto alla pur esistente tesi contraria (espressa ad esempio da Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020 Rv. 280277 e Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Rv. 253019), che tuttavia risulta meno diffusa nella recente giurisprudenza di legittimità, per cui non si ritiene necessario devolvere la questione controversa alle Sezioni Unite, stante la dimensione ormai ridotta del contrasto interpretativo sul tema controverso. Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive.
7. Resta da affrontare a questo punto la tematica riguardante la configurabilità della fattispecie associativa di cui al capo A, tematica sollevata, in termini sostanzialmente sovrapponibili, dai tre soggetti ritenuti dalla Corte territoriale intranei al sodalizio, ossia NI FE, CA ER e SS RA. Al riguardo deve premettersi che la Corte di appello (pag. 59 ss. della sentenza impugnata) ha precisato che, a prescindere dalle posizioni, non trattate, degli altri coimputati indicati nella contestazione come componenti dell'associazione e al di là della posizione di De LU, assolto per non aver commesso il fatto dal reato associativo, era possibile individuare tre sicuri appartenenti al sodalizio nelle persone di NI FE, SS RA e CA ER, in modo da ritenere sussistente il "numero minimo" necessario ai fini della configurabilità del reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, il cui comma 1 prevede espressamente che la fattispecie in esame sussiste se "tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti" tra quelli indicati nella norma incriminatrice. Ciò posto, la Corte territoriale ha definito il ruolo dei tre appartenenti: quanto a FE, che peraltro aveva alle spalle una storia delinquenziale di elevato spessore, è stato sottolineato il suo ruolo di organizzatore e capo indiscusso del gruppo, essendo colui che decideva la destinazione della droga, che impartiva gli ordini ai sottoposti, che progettava l'espansione territoriale dell'attività, che coinvolgeva soggetti, quale LO RO, nella ricerca dei luoghi dove custodire la droga, come si è avuto modo di vedere in relazione alla disamina dei capi M ed M1. Era stato lo stesso FE, inoltre, in un dialogo intercettato con RA, a evidenziare gli ingenti movimenti di denaro legati al traffico di stupefacenti ("se vai a vedere al mese stai sempre su quei 500, 400, 450 al mese") e a rivendicare il proprio ruolo predominante di vero e proprio imprenditore del crimine ("non posso steccare, c'ho le conoscenze io, faccio tutto, io metto i soldi, la gente la piglio io, gli amici che mi lavorano, la cosa ce l'ho io...se cascano i soldi ce li rimetto io"). 22 ре In ordine alla posizione di RA, la sentenza impugnata ha valorizzato la veste di cognato di FE e di suo stretto collaboratore nel compimento degli affari illeciti. RA, infatti, era incaricato dal capo del sodalizio di tutte le attività materiali di consegna e di ritiro della droga, nonché del recupero del denaro, come desumibile dalla pluralità degli elementi investigativi delineatisi a suo carico. In relazione alla posizione di ER, invece, i giudici di secondo grado hanno messo in risalto la circostanza che egli, pur non risultando tra gli acquirenti della sostanza stupefacente trattata da FE, era comparso nel processo svolgendo un ruolo equiparabile a una sorta di "caporalato", nel senso che egli aveva il compito di reperire soggetti disposti ad acquistare la droga, nei cui confronti fungeva quasi da "garante", essendo a lui che FE si rivolgeva quando vi erano ritardi nei pagamenti da parte di soggetti introdotti nel giro, o quando occorreva impartire disposizioni agli stessi, essendo significativi i messaggi con cui il capo del sodalizio dava indicazioni a ER su tempi e luoghi su cui incontrare alcune persone. Particolarmente rilevante, ai fini del giudizio sulla partecipazione di ER alla associazione di cui al capo A, è stata ritenuta la vicenda di cui al capo N1, rispetto alla quale è emerso, come si è visto, che FE aveva incaricato ER di sollecitare il "debitore" IM a provvedere al pagamento e, stante l'infruttuosità di tali solleciti, aveva preteso che lo stesso fosse condotto al suo cospetto. L'incontro era fissato per un lunedì, ma all'appuntamento ER si presentò da solo, venendo per questo rimproverato da FE, con il quale per l'indomani venne organizzato un nuovo incontro, cui avrebbe partecipato De LU;
in tale occasione, ER si presentò all'appuntamento con IM, destinatario della minaccia estorsiva di De LU, che ER di fatto avallò restando in silenzio. Dunque, anche alla luce di tale vicenda, i giudici di appello sono pervenuti alla conclusione che ER fosse partecipe dell'associazione, in quanto, reperendo soggetti disposti ad acquistare la droga, per poi smerciarla attraverso una loro rete di vendita e garantendo per loro, egli svolse un ruolo importante nelle dinamiche operative del gruppo criminale e nel raggiungimento degli obbiettivi dallo stesso perseguiti, ponendosi consapevolmente al suo servizio.
7.1. Orbene, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata circa la configurabilità del reato associativo non si sottrae alle critiche difensive. Ed invero, se le argomentazioni riferite alle posizioni di FE e RA risultano pertinenti e supportate da solide acquisizioni probatorie, viceversa l'analisi del ruolo partecipativo di ER risulta affidata a considerazioni assertive e non adeguatamente specifiche;
in particolare, in ordine al presunto ruolo di caporalato svolto dall'imputato, non si comprende a quali risultanze probatorie la Corte di appello faccia riferimento per giustificare l'affermazione secondo cui ER "aveva il compito di reperire soggetti disposti ad acquistare la droga, nei cui confronti fungeva da garante", non potendosi sottacere che, in realtà, l'unica 23 FZ vicenda dettagliatamente ricostruita al riguardo è solo quella di cui al capo N1, vicenda sicuramente rilevante, ma, a quanto si desume, rimasta isolata. Ciò incide inevitabilmente sulla verifica del requisito della necessaria stabilità dell'adesione al patto associativo, dovendosi al riguardo richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Rv. 283278 e Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Rv. 270564), secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati, con la precisazione che la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396). Nella vicenda in esame, a risultare carente nella motivazione della sentenza impugnata è la verifica circa la stabilità del patto associativo, dovendosi al riguardo evidenziare che il concorso di ER nella vicenda estorsiva di cui al capo N1 può sicuramente costituire un indizio dell'eventuale partecipazione del ricorrente alla compagine associativa, ma in sé non può ritenersi sufficiente a considerare provato l'affectio societatis, che richiede invece uno stabile coinvolgimento nelle dinamiche illecite, che travalichi la collaborazione a un episodio circoscritto. Ora, se è vero che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (cfr. Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 265890), è altrettanto vero che, rispetto al singolo episodio in ordine al quale è stata accertata la penale responsabilità di ER, non può parlarsi di una condotta inequivocabilmente rivelatrice della consapevole adesione del ricorrente alle dinamiche associative, ove si consideri che l'iniziativa di portare IM al cospetto di De LU è scaturita non dalla libera volontà di ER, ma dal rimprovero formulatogli il giorno prima da FE, il che, pur non escludendo la rilevanza penale della condotta concorsuale di ER, vale comunque a ridimensionare la valenza probatoria di tale singola condotta rispetto al giudizio circa la presunta appartenenza dell'imputato al sodalizio. Peraltro, risulta pacifico che ER, a differenza di FE e RA, non aveva in uso telefoni criptati o altri strumenti di comunicazione "dedicati", il che vale a 24 FZ corroborare il convincimento circa la peculiarità della posizione di ER, che del resto non aveva alcun ruolo diretto nel commercio degli stupefacenti. Ora, se può astrattamente condividersi con la Corte territoriale il rilievo secondo cui il ruolo di ER poteva non richiedere particolari cautele, visti i suoi compiti di reclutatore di coloro che acquistavano all'ingrosso da FE, deve tuttavia rimarcarsi che il tema dell'assiduità dello svolgimento di tali compiti non risulta adeguatamente sviluppato nella sentenza impugnata, sebbene si tratti di un requisito imprescindibile ai fini della configurabilità dell'affectio societatis. Stante la lacuna argomentativa sul punto, si impone dunque la necessità di un approfondimento di merito, volto a verificare se, rispetto alla specifica posizione di ER, la condotta illecita si sia esaurita nel coinvolgimento in un singolo episodio, inquadrabile nel concorso di persone, o se abbia travalicato in maniera significativa tale ambito, delineandosi cioè come stabile, reale e volontaria partecipazione al sodalizio, il che presuppone un'analisi attenta circa l'entità, la costanza nel tempo, la consapevolezza e l'effettiva incidenza pratica dell'eventuale messa a disposizione di ER rispetto alle esigenze del gruppo delinquenziale che, senza la partecipazione di tale ricorrente, non può ritenersi ravvisabile.
8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di FE, ER e RA, limitatamente alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze sollevate da FE e ER in punto di trattamento sanzionatorio. Nel resto, le impugnazioni dei tre imputati ritenuti intranei al sodalizio vanno invece disattese, al pari di quelle proposte nell'interesse dei ricorrenti RT e De LU.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FE NI, ER CA e RA SS, limitatamente alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati. Rigetta i ricorsi di De LU AR e RT CC, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Sundla Pabio Zunica LU Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 인 25 LUG 2023 25