CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli nel procedimento a carico di: CC ZI nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 15/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NE LI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore avv. M. GABRIELLA CETRONI CIRAOLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5697 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Tivoli ha respinto la richiesta, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a ZI CI con la sentenza del Tribunale di Tivoli del 21 giugno 2013, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 26 maggio 2015, che aveva subordinato la sospensione condizionale dEl Pagamento di una provvisionale di euro 5.000,00 in favore della persona offesa entro tre mesi dal passaggio in giudicato della stessa sentenza (avvenuto il giorno 25 settembre 2015). 1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che quanto dedotto dal CI (rispetto alla propria condizione economica) e l'ammontare della provvisionale, inducevano a ritenere configurabile una condizione di impossibilità di adempiere in capo al condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 165 e 168, n.1, evidenziando che il CI non ha adempiuto l'obbligazione a suo carico e non ha depositato alcuna documentazione a conferma della assoluta impossibilità di adempiere, limitandosi a dedurre le difficoltà economiche da lui incontrate nel corso degli anni. Ciò nonostante il Tribunale ha respinto la domanda di revoca, incorrendo nella lamentata violazione di legge, pur in assenza della prova della impossibilità e nonostante il CI avesse chiesto espressamente un termine per adempiere. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di mancanza di motivazione poiché, a fronte delle deduzioni assolutamente generiche del condannato, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto motivare in maniera sicuramente più approfondita per ritenere dimostrata la assoluta impossibilità di provvedere all'adempimento sopra richiamato. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. Così deciso il 13 dicembre 2022. 3. Il difensore del condannato ha depositato memoria con la quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Invero, nel caso di specie, è pacifico che il CI non abbia adempiuto, nemmeno parzialmente, al pagamento della provvisionale di euro 5.000,00 in favore della persona offesa, cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Come noto i è principio affermato da questa Corte che l'assoluta impossibilità di adempiere impedisce la revoca del beneficio, una volta accertata dal giudice dell'esecuzione (Sez. III, 13.11.2008, n. 3197, Rv 242177). Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non ha però spiegato, in modo congruo, la sussistenza della assoluta impossibilità per il CI di provvedere, essendosi limitato ad indicare che quanto dedotto dal condannato induceva a ritenere configurabile una condizione di incolpevole impossibilità di adempiere. Palese appare dunque la violazione di legge e di motivazione non avendo il giudice a quo motivato, in modo adeguato e logico, perché vi sarebbe l'assoluta impossibilità dell'adempimento tenuto anche conto, come dedotto dal ricorrente, del non breve periodo trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, del mancato pagamento almeno parziale e della omessa allegazione da parte del CI di concreti elementi a conferma della sopra indicata impossibilità. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla luce dei rilievi sopra svolti.
P. Q.M.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NE LI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore avv. M. GABRIELLA CETRONI CIRAOLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5697 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Tivoli ha respinto la richiesta, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a ZI CI con la sentenza del Tribunale di Tivoli del 21 giugno 2013, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 26 maggio 2015, che aveva subordinato la sospensione condizionale dEl Pagamento di una provvisionale di euro 5.000,00 in favore della persona offesa entro tre mesi dal passaggio in giudicato della stessa sentenza (avvenuto il giorno 25 settembre 2015). 1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che quanto dedotto dal CI (rispetto alla propria condizione economica) e l'ammontare della provvisionale, inducevano a ritenere configurabile una condizione di impossibilità di adempiere in capo al condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 165 e 168, n.1, evidenziando che il CI non ha adempiuto l'obbligazione a suo carico e non ha depositato alcuna documentazione a conferma della assoluta impossibilità di adempiere, limitandosi a dedurre le difficoltà economiche da lui incontrate nel corso degli anni. Ciò nonostante il Tribunale ha respinto la domanda di revoca, incorrendo nella lamentata violazione di legge, pur in assenza della prova della impossibilità e nonostante il CI avesse chiesto espressamente un termine per adempiere. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di mancanza di motivazione poiché, a fronte delle deduzioni assolutamente generiche del condannato, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto motivare in maniera sicuramente più approfondita per ritenere dimostrata la assoluta impossibilità di provvedere all'adempimento sopra richiamato. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. Così deciso il 13 dicembre 2022. 3. Il difensore del condannato ha depositato memoria con la quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Invero, nel caso di specie, è pacifico che il CI non abbia adempiuto, nemmeno parzialmente, al pagamento della provvisionale di euro 5.000,00 in favore della persona offesa, cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Come noto i è principio affermato da questa Corte che l'assoluta impossibilità di adempiere impedisce la revoca del beneficio, una volta accertata dal giudice dell'esecuzione (Sez. III, 13.11.2008, n. 3197, Rv 242177). Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non ha però spiegato, in modo congruo, la sussistenza della assoluta impossibilità per il CI di provvedere, essendosi limitato ad indicare che quanto dedotto dal condannato induceva a ritenere configurabile una condizione di incolpevole impossibilità di adempiere. Palese appare dunque la violazione di legge e di motivazione non avendo il giudice a quo motivato, in modo adeguato e logico, perché vi sarebbe l'assoluta impossibilità dell'adempimento tenuto anche conto, come dedotto dal ricorrente, del non breve periodo trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, del mancato pagamento almeno parziale e della omessa allegazione da parte del CI di concreti elementi a conferma della sopra indicata impossibilità. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla luce dei rilievi sopra svolti.
P. Q.M.