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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17384 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FASO INNOCENZA nata a [...] il [...] avverso il decreto del 18/05/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AT TA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di SO OC, terza interessata perché intestataria fittizia di alcuni beni (un'abitazione; un fabbricato in corso di costruzione;
un terreno, beni tutti acquistati tra il 2006 ed il 2007; la quota indivisa pari ad un quarto di altro immobile, acquistato nel 2013) riconducibili a RD NC (soggetto pericoloso in quanto appartenente ad organizzazione criminale di stampo mafioso) sottoposti a confisca di prevenzione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17384 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 09/02/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa di SO OC deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 20 e 24 d. Igs. 159/2011 , avendo la parte fornito la prova della legittima provenienza delle somme impiegate per gli acquisti dei beni immobili confiscati. Il provvedimento impugnato aveva in modo contraddittorio considerato per un medesimo periodo temporale il patrimonio familiare come idoneo a giustificare alcuni acquisti del proposto RD NC e del figlio EA, giungendo a differenti conclusioni ravvisando una sproporzione reddituale quanto agli acquisti operati dalla ricorrente;
non aveva tenuto conto delle indicazioni convergenti della ricorrente e dei familiari che avevano indicato la lecita provenienza delle somme da lei impiegate (derivanti da cessioni di beni mobili ed immobili appartenenti alla sua famiglia), oltre che delle affermazioni del proposto secondo le quali quanto realizzato illecitamente non era stato utilizzato dal nucleo familiare, essendo destinato esclusivamente al sostentamento degli affiliati in stato di detenzione;
comunque, mancava la prova sia dell'impiego di risorse illecite negli acquisti, sia della diretta disponibilità dei beni in capo al proposto. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 20 e 24 d. Igs. 159/2011, e conseguente violazione del diritto di difesa, considerato il carattere apparente della motivazione quanto al profilo della ricostruzione delle risorse economiche della ricorrente. Era contraddittoria la motivazione che, pur ammettendo la liceità dei mezzi impiegati dal nucleo familiare per acquistare e avviare le attività imprenditoriali intestate alla ricorrente e al figlio RD EA, aveva però negato la capacità economica della ricorrente nell'effettuare l'acquisto dei beni confiscati, pur in presenza di "tracce" circa la disponibilità e l'utilizzazione di lecite fonti di reddito (la donazione ricevuta dal padre e i redditi in nero realizzati attraverso le attività imprenditoriali avviate). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 19 e 23 d. Igs. 159/2011, per mancanza o apparenza della motivazione quanto alla disponibilità economica della ricorrente, derivante anche dalla restituzione del prestito erogato in precedenza al figlio EA e dagli introiti conseguiti dallo stesso figlio, ritenuti in modo errato dalla Corte irrilevanti perché conseguiti attraverso condotte di evasione di imposta. 2.3. Con il quarto motivo si lamenta l'omessa dimostrazione della destinazione ad attività a contenuto illecito dei beni oggetto di confisca, risultando dimostrato l'impiego di quei beni in lecite attività imprenditoriali. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato per motivi non consentiti. 1.1. Il primo motivo, pur rubricato come denuncia di violazione di legge, finisce per sollecitare e prospettare differenti ricostruzioni in fatto in ordine alla capacità economica della ricorrente nelle epoche di acquisto dei singoli beni confiscati, a fronte di una puntuale motivazione che ha chiarito perché le deduzioni difensive sulla provenienza delle risorse per gli acquisti non fossero fondate (avendo già il Tribunale specificato la destinazione delle somme, ricevute attraverso una donazione da parte del genitore della ricorrente, per acquisti tutti realizzati nel medesimo anno della donazione, esaurendo così la capacità di utilizzare eventuali somme residue derivanti da quella donazione negli anni a venire: pag. 15); del tutto generiche e reiterative le censure riguardanti l'adozione degli indici ISTAT quali strumenti per la ricostruzione degli impieghi delle risorse a disposizione del nucleo familiare. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti;
si rinnova la tesi della contraddittorietà della motivazione (già da sé non deducibile con il ricorso di legittimità relativo alle misure di prevenzione, poiché consentito solo per denunciare violazioni di legge: ), che la Corte territoriale ha puntualmente superato (v. pag. 15 e ss.) spiegando come il dato della progressione degli aumenti delle risorse, in uno specifico contesto temporale (essendo essi destinati ad essere assorbiti da concomitanti impieghi in plurimi acquisti e investimenti: v. la specificazione offerta dal provvedimento del Tribunale, con i prospetti riportati a pagg. 18-19 e con le ulteriori indicazioni a pag. 21), non si pone in contrasto logico con il successivo riemergere di differenziali negativi tra risorse ridotte e impieghi evidentemente sperequati. Quanto, poi, alla lamentata compressione dei diritti di difesa, è evidente che una volta dimostrata dalla parte pubblica la sperequazione patrimoniale e l'esistenza di acquisti, operati in condizioni di assenza di lecite fonti reddituali, è la stessa fonte normativa a riconoscere la possibilità di confisca (Sez. Unite, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605) dei beni che siano riferibili, al di là del dato dell'intestazione formale, ad ambiti familiari in cui emerga la figura di soggetti che abbiano manifestato carattere di pericolosità sociale nei periodi in cui si siano effettuati gli acquisti sospetti;
la garanzia difensiva è assicurata e concretizzata attraverso la prova contraria (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 0) che la parte può offrire mediante allegazioni e documenti che attestino, in modo non generico o affidato ad imprecisati ambiti temporali e quantitativi, l'esistenza obiettiva di risorse percepite e a disposizione del singolo componente, ovvero del nucleo familiare, tali da giustificare i singoli 3 acquisti eseguiti (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 - 0). Circostanza che nella specie non si è realizzata, come analiticamente indicato dalla Corte d'appello che ha esaminato ciascuna delle possibili fonti reddituali prospettate dalla difesa per giustificare gli acquisti dei beni oggetto di confisca, evidenziandone l'inattendibilità ovvero la genericità (pagg. 16 e ss.) 1.3. Il terzo motivo è generico nella censura, a fronte di una motivazione esistente e che non può dirsi apparente, avendo sondato in dettaglio la tesi difensiva, supportata dalle dichiarazioni del RD EA, ritenendo il dato dichiarativo non idoneo "a fare ritenere sufficientemente assolto l'onere di allegazione", in ragione della genericità delle asserzioni, dell'assenza di riscontri documentali, dell'indimostrata effettività dell'attività di lavoro retribuita (pag. 17), così come per la dedotta restituzione di un prestito, non meglio precisata quanto a tempi e importi (pag. 16); egualmente affrontato il tema della valutazione degli utili e dei corrispettivi non dichiarati dal RD (pag. 19), che non possono costituire fonte lecita di risorse per il carattere non puntuale ed episodico, ma piuttosto sistematico, della condotta di evasione tributaria (Sez. Unite, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 0). 1.4. Del tutto eccentrica rispetto al tema dei presupposti della misura ablativa è infine la critica che mira a metter in discussione la legittimità del provvedimento per non aver dato conto di una non richiesta dimostrazione dell'impiego dei beni confiscati in attività illecite. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/2/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AT TA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di SO OC, terza interessata perché intestataria fittizia di alcuni beni (un'abitazione; un fabbricato in corso di costruzione;
un terreno, beni tutti acquistati tra il 2006 ed il 2007; la quota indivisa pari ad un quarto di altro immobile, acquistato nel 2013) riconducibili a RD NC (soggetto pericoloso in quanto appartenente ad organizzazione criminale di stampo mafioso) sottoposti a confisca di prevenzione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17384 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 09/02/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa di SO OC deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 20 e 24 d. Igs. 159/2011 , avendo la parte fornito la prova della legittima provenienza delle somme impiegate per gli acquisti dei beni immobili confiscati. Il provvedimento impugnato aveva in modo contraddittorio considerato per un medesimo periodo temporale il patrimonio familiare come idoneo a giustificare alcuni acquisti del proposto RD NC e del figlio EA, giungendo a differenti conclusioni ravvisando una sproporzione reddituale quanto agli acquisti operati dalla ricorrente;
non aveva tenuto conto delle indicazioni convergenti della ricorrente e dei familiari che avevano indicato la lecita provenienza delle somme da lei impiegate (derivanti da cessioni di beni mobili ed immobili appartenenti alla sua famiglia), oltre che delle affermazioni del proposto secondo le quali quanto realizzato illecitamente non era stato utilizzato dal nucleo familiare, essendo destinato esclusivamente al sostentamento degli affiliati in stato di detenzione;
comunque, mancava la prova sia dell'impiego di risorse illecite negli acquisti, sia della diretta disponibilità dei beni in capo al proposto. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 20 e 24 d. Igs. 159/2011, e conseguente violazione del diritto di difesa, considerato il carattere apparente della motivazione quanto al profilo della ricostruzione delle risorse economiche della ricorrente. Era contraddittoria la motivazione che, pur ammettendo la liceità dei mezzi impiegati dal nucleo familiare per acquistare e avviare le attività imprenditoriali intestate alla ricorrente e al figlio RD EA, aveva però negato la capacità economica della ricorrente nell'effettuare l'acquisto dei beni confiscati, pur in presenza di "tracce" circa la disponibilità e l'utilizzazione di lecite fonti di reddito (la donazione ricevuta dal padre e i redditi in nero realizzati attraverso le attività imprenditoriali avviate). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 19 e 23 d. Igs. 159/2011, per mancanza o apparenza della motivazione quanto alla disponibilità economica della ricorrente, derivante anche dalla restituzione del prestito erogato in precedenza al figlio EA e dagli introiti conseguiti dallo stesso figlio, ritenuti in modo errato dalla Corte irrilevanti perché conseguiti attraverso condotte di evasione di imposta. 2.3. Con il quarto motivo si lamenta l'omessa dimostrazione della destinazione ad attività a contenuto illecito dei beni oggetto di confisca, risultando dimostrato l'impiego di quei beni in lecite attività imprenditoriali. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato per motivi non consentiti. 1.1. Il primo motivo, pur rubricato come denuncia di violazione di legge, finisce per sollecitare e prospettare differenti ricostruzioni in fatto in ordine alla capacità economica della ricorrente nelle epoche di acquisto dei singoli beni confiscati, a fronte di una puntuale motivazione che ha chiarito perché le deduzioni difensive sulla provenienza delle risorse per gli acquisti non fossero fondate (avendo già il Tribunale specificato la destinazione delle somme, ricevute attraverso una donazione da parte del genitore della ricorrente, per acquisti tutti realizzati nel medesimo anno della donazione, esaurendo così la capacità di utilizzare eventuali somme residue derivanti da quella donazione negli anni a venire: pag. 15); del tutto generiche e reiterative le censure riguardanti l'adozione degli indici ISTAT quali strumenti per la ricostruzione degli impieghi delle risorse a disposizione del nucleo familiare. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti;
si rinnova la tesi della contraddittorietà della motivazione (già da sé non deducibile con il ricorso di legittimità relativo alle misure di prevenzione, poiché consentito solo per denunciare violazioni di legge: ), che la Corte territoriale ha puntualmente superato (v. pag. 15 e ss.) spiegando come il dato della progressione degli aumenti delle risorse, in uno specifico contesto temporale (essendo essi destinati ad essere assorbiti da concomitanti impieghi in plurimi acquisti e investimenti: v. la specificazione offerta dal provvedimento del Tribunale, con i prospetti riportati a pagg. 18-19 e con le ulteriori indicazioni a pag. 21), non si pone in contrasto logico con il successivo riemergere di differenziali negativi tra risorse ridotte e impieghi evidentemente sperequati. Quanto, poi, alla lamentata compressione dei diritti di difesa, è evidente che una volta dimostrata dalla parte pubblica la sperequazione patrimoniale e l'esistenza di acquisti, operati in condizioni di assenza di lecite fonti reddituali, è la stessa fonte normativa a riconoscere la possibilità di confisca (Sez. Unite, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605) dei beni che siano riferibili, al di là del dato dell'intestazione formale, ad ambiti familiari in cui emerga la figura di soggetti che abbiano manifestato carattere di pericolosità sociale nei periodi in cui si siano effettuati gli acquisti sospetti;
la garanzia difensiva è assicurata e concretizzata attraverso la prova contraria (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 0) che la parte può offrire mediante allegazioni e documenti che attestino, in modo non generico o affidato ad imprecisati ambiti temporali e quantitativi, l'esistenza obiettiva di risorse percepite e a disposizione del singolo componente, ovvero del nucleo familiare, tali da giustificare i singoli 3 acquisti eseguiti (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 - 0). Circostanza che nella specie non si è realizzata, come analiticamente indicato dalla Corte d'appello che ha esaminato ciascuna delle possibili fonti reddituali prospettate dalla difesa per giustificare gli acquisti dei beni oggetto di confisca, evidenziandone l'inattendibilità ovvero la genericità (pagg. 16 e ss.) 1.3. Il terzo motivo è generico nella censura, a fronte di una motivazione esistente e che non può dirsi apparente, avendo sondato in dettaglio la tesi difensiva, supportata dalle dichiarazioni del RD EA, ritenendo il dato dichiarativo non idoneo "a fare ritenere sufficientemente assolto l'onere di allegazione", in ragione della genericità delle asserzioni, dell'assenza di riscontri documentali, dell'indimostrata effettività dell'attività di lavoro retribuita (pag. 17), così come per la dedotta restituzione di un prestito, non meglio precisata quanto a tempi e importi (pag. 16); egualmente affrontato il tema della valutazione degli utili e dei corrispettivi non dichiarati dal RD (pag. 19), che non possono costituire fonte lecita di risorse per il carattere non puntuale ed episodico, ma piuttosto sistematico, della condotta di evasione tributaria (Sez. Unite, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 0). 1.4. Del tutto eccentrica rispetto al tema dei presupposti della misura ablativa è infine la critica che mira a metter in discussione la legittimità del provvedimento per non aver dato conto di una non richiesta dimostrazione dell'impiego dei beni confiscati in attività illecite. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/2/2023