Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7357 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 5 9 A I 1 . I Z / ee 74 N R 4 A / . R A 6 P 2 T B T S . . I U R L . B G L EPUBBLICA ITALIANA P I . E A D R R . B L T IN DE POL AL ANO0.7 35 7/02 E A A D T D I 1 S A E 3 I N T 1 SSAZION CORTE SUPREMA Q E R N S . Oggetto E E I N T S A E SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 1999/01 Consigliere Cron. 20455 Dott. Enrico ALTIERI MONACI Consigliere Dott. Stefano Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 24/01/02 CECCHERINI - Rel. Consigliere C.C. Dott. Aldo ha pronunciato la seguente -SSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 74925 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RN OL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 391/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2002 273 15/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale dell'Um- sentenza depositata in data 15 dicembre bria, con 1999, confermò la decisione di primo grado, che annullato la cartella esattoriale notificata aveva a LO AR. Con la predetta cartella, l'Am- ministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte do- vute sulla premessa che erano state а suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile, a norma della legge n. 363 del 1984, le somme relati- ve alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio per la sua mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che: nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P.R. n. 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
- il Procuratore generale ha chiesto dichiarar- si manifestamente infondato il ricorso dell'Ammini- strazione;
secondo la consolidata giurisprudenza di que- sta Corte, la norma agevolativa è da intendere nel senso che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricordate, nonché dei contri- buti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef una de- e dell'ilor", e che essa si configura come roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte II rel. est. dr. Aldo CeccheriniCaccherini non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla forma- zione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pa- gata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge;
- non sono addotti argomenti nuovi che imponga- una rinnovata considerazione della questione;
no il ricorso è pertanto manifestamente infonda- to%; - in difetto di costituzione del contribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2002. Il Presidente. Il Cons. est. Но сече (Michele Cantillo) (Aldo Ceccherini) y u M IL CANCELLIERE C DO NI ! Oggi 20 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C LD RA E N 6 O 8 I 9 5 Z 1 / . A 4 N R / - T 6 S 2 A I B . I . G .R R L E P L . R A A D T . L A H B E D A D R I T I E S A P 1 T I N 3 * N E 1 R S E . E S I E T N A A M Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini