Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
Commentario • 1
- 1. Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022
Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2007, n. 26388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26388 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 18/04/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 717
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 031088/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LE ET, N. IL 01/03/1974;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 10/06/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Letta la memoria del Ministero resistente che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rigetto. La Corte:
OSSERVA
1) LE ET ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 12 dicembre 2003 della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha liquidato a suo favore la somma di Euro 7.500,00 per l'ingiusta detenzione subita, dal 27 febbraio al 17 marzo 2001, a seguito di applicazione, nei suoi confronti, di misura cautelare per il reato di estorsione dal quale era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva.
Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione e lamenta che il provvedimento impugnato non abbia motivato sui criteri utilizzati per la determinazione della somma liquidata a titolo di indennizzo;
in particolare non avrebbe tenuto delle conseguenze diverse dalla mera detenzione e avrebbe senza ragione compensato integralmente le spese tra le parti.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del quale il Ministero resistente ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto. 2) Ciò premesso si osserva che la Corte di merito ha proceduto ad una liquidazione di tipo equitativo prendendo in considerazione il periodo di carcerazione sofferta e, tra le conseguenze di essa, ha ritenuto provate soltanto la sofferenza morale e le conseguenze derivate al ricorrente nel suo ambiente familiare e sociale dalla privazione della libertà personale;
non ha invece ritenuto provata l'esistenza di diversi danni conseguenti alla privazione della libertà personale.
La Corte ha quindi tenuto in considerazione i parametri legali previsti dalla legge ed in particolare quelli previsti dall'art. 643 c.p.p., comma 1, in materia di riparazione dell'errore giudiziario
(istituto cui le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione rinviano, qualora non sia diversamente disposto e in quanto compatibili: art. 315 c.p.p., u.c.), che indica, unitamente alla durata (che viene indicata per prima ma non quale criterio prevalente), le "conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna".
Come è comunemente riconosciuto la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma (e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale.
La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perché i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio se non nei limiti di seguito indicati e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare la violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma evidenziare l'insufficienza della somma liquidata a favore dell'istante. Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione - quale tipico giudizio di merito - è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti - che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato alla durata massima della custodia cautelare - il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
Nel caso in esame non è ravvisabile alcuno di questi casi;
il giudice ha motivato sull'applicazione dei criteri di liquidazione e la somma liquidata, ampiamente superiore al parametro indicato, non assume carattere arbitrario e tanto meno simbolico perché comprensiva anche di una congrua somma ulteriore rispetto a quella derivante dalla mera carcerazione indennizzata con il criterio indicato.
3) Infondato è anche il motivo che si riferisce alla compensazione delle spese tra le parti del giudizio perché, oltre a non esserne stata fatta richiesta, l'accoglimento della domanda è avvenuto per una parte minima rispetto alla richiesta.
4) Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti private del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Compensa interamente tra le parti quelle sostenute dalle stesse nel giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007