Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 1
Nel delitto di uso di atto falso, la nozione di uso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto; ad integrare il reato basta, pertanto, la semplice esibizione del documento falso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in un'ipotesi in cui non risultava provato che dell'atto falso l'imputato avesse fatto uso, neppure mediante esibizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2001, n. 12640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12640 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 12/01/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 72
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 23133/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
ST TE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 16.12.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25.6.1998, il Tribunale di Pavia dichiarava ST TE colpevole del reato di cui all'art. 489 c.p., condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna e dichiarando altresì la falsità del documento. All'imputato veniva addebitato di avere fatto uso di un falso certificato di circolazione a corredo di un motociclo Peugeot 80 acquistato da tale BE Roberto, certificato da cui risultava, contrariamente al vero, che il predetto mezzo era un ciclomotore di cilindrata 50 cc., anziché motociclo da 80 cc. A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 16.12.1999, confermava l'impugnata decisione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ST, il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione, adducendo che i documenti di circolazione che corredavano il mezzo sono stati rinvenuti all'interno del motociclo nel corso di un controllo di routine nei locali dell'autosalone; che non vi è prova che vi sia mai stata alcun compravendita e/o trattativa riguardante il motociclo;
che non è stata mai fornita la prova dell'uso dell'atto falso da parte dell'imputato; che il mezzo non era esposto per la "vendita", ma era semplicemente custodito in attesa che l'effettivo proprietario fornisse le spiegazioni del caso in ordine alle anomalie già riscontrate dal ricorrente. Conseguentemente, assume il ricorrente, non vi è prova dell'uso dell'atto falso e manca comunque l'elemento soggettivo del reato in quanto egli non ha mai inteso utilizzare scientemente e consapevolmente la documentazione. Lamenta, infine, mancata assunzione di prova decisiva, non avendo la Corte d'Appello ritenuto necessario assumere la testimonianza, ex art. 210 c.p.p., del precedente proprietario del motociclo, nonostante espressa e rituale richiesta formulata in tal senso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Nel delitto di uso di atto falso la nozione di uso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto; ad integrare il reato basta, pertanto, la semplice esibizione del documento falso (cfr. Cass., Sez. 6^, 20.10.1983, Marcello, RIV 160793). Orbene, da quanto emerge dalla motivazione dell'impugnata sentenza, non risulta la prova che l'imputato abbia mai esibito a chicchessia la documentazione falsa che corredava il motociclo. Risulta, infatti, che il mezzo, sprovvisto di targa perché mai immatricolato, è stato sequestrato, a seguito di un intervento della polizia, che rinvenne sotto il sedile la documentazione incriminata. L'impugnata sentenza ha ritenuto che il motociclo fosse esposto nel salone per la vendita e che ciò comporti l'uso della documentazione falsificata.
Tale tesi non può essere condivisa.
Anche a voler prescindere dalle dichiarazioni difensive dell'imputato, secondo cui il mezzo non era esposto per la vendita, deve comunque rilevarsi che per concretare il reato di cui all'art.489 c.p. è necessario fare uso effettivo del documento falso, ad integrare il quale è sufficiente la materiale l'esibizione dello stesso. Nel caso di specie non vi è stata alcuna esibizione a chicchessia del certificato falso, per cui ritenere che di esso si sarebbe fatto uso perché il mezzo era in esposizione per la vendita rappresenta un processo alle intenzioni, considerato che il motociclo, ad esempio, poteva anche rimanere invenduto. Nella fattispecie in esame non può perciò ritenersi sussistente ne' l'elemento materiale del reato in contestazione ne', tanto meno, l'elemento soggettivo. Conseguentemente, si impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001