Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/08/2010, n. 32365
CASS
Sentenza 10 agosto 2010

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Massime1

Le turbe psicologiche che non si traducano in grave infermità fisica non sono idonee a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena.

Commentari2

  • 1Art. 684 - Rinvio dell’esecuzione
    https://www.filodiritto.com/

    Rinvio dell'esecuzione (art. 684) È costituzionalmente illegittimo l'art. 684 comma 1 nella parte in cui attribuisce al Ministro della Giustizia e non al tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sull'istanza di differimento della pena proposta ai sensi dell'art. 147 n. 1 Cod. pen. (Corte costituzionale, sentenza 274/1990). Pur quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, il tribunale di sorveglianza può ritenere comunque necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, quali appunto i permessi, per verificare la capacità del soggetto di adeguarsi alle prescrizioni connesse alle misure alternative alla …

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  • 2Carcere e condizioni salute incompatibili con pena
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/08/2010, n. 32365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32365
Data del deposito : 10 agosto 2010

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