Sentenza 10 agosto 2010
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Le turbe psicologiche che non si traducano in grave infermità fisica non sono idonee a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena.
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Leggi di più… - 2. Carcere e condizioni salute incompatibili con penaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/08/2010, n. 32365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32365 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/08/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 42
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 23870/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA MI, N. IL 07/09/1979;
avverso l'ordinanza n. 670/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 13/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mura Antonello, che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 13.04.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di differimento facoltativo della pena per motivi di salute, ex art. 147 c.p., anche nella forma della detenzione domiciliare, avanzata da UL CA (fine pena, allo stato, al 02.08.2020), sul rilievo che le patologie di cui la predetta soffre, come da recentissimo (01.04.2010) aggiornamento della situazione sanitaria, risultavano stabilizzate, sotto controllo e prive di fatti acuti rilevanti. In particolare si evidenziava come l'anzidetta condannata, affetta da immunodeficienza, non presentasse incompatibilità con l'ambiente carcerario, ove riceveva adeguate cure, mentre in passato episodi acuti avevano condotto a ricoveri esterni, ex art. 11 Ord. Pen.- La sua situazione clinica, in definitiva, consentiva la restrizione inframuraria senza che ne soffrissero il senso primario di umanità e dignità, ne' le complessive condizioni di salute.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'anzidetta condannata che motivava il gravame deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nei seguenti sostanziali termini: a) il Tribunale aveva disatteso i gravi precedenti (ricoveri per polmoniti batteriche) ed aveva omesso di esperire una perizia medico-legale, affidandosi alle relazioni sanitarie del carcere;
b) le condizioni di isolamento (cella singola e mancate attività sociali) inducevano nella detenuta situazione ansiosa-depressiva.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. In data 30.07.2010 la difesa della ricorrente depositava memoria di replica a sostegno delle proprie tesi e richieste.
5. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
Va dapprima rilevato come il diniego di perizia, atto in sè neutro, non sia censurabile per Cassazione, posta la discrezionalità sulla sufficienza dell'accertamento in fatto di cui è titolare il giudice del merito, una volta che vi sia - come nel presente caso - adeguata e coerente motivazione sul punto (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 14230 in data 22.01.2007, Rv. 236191, Pastorelli;
ecc). Ciò posto, va rilevato come la valutazione del Tribunale di Sorveglianza sia stata effettuata, nella fattispecie in esame, sulla base di accertamento assolutamente recente (datato pochi giorni prima della decisione) che garantiva la stabilità della condizione clinica della detenuta e la sua compatibilità con l'ambiente carcerario (anche se con alcune cautele). In tal senso deve rilevare questa Corte come l'ordinanza impugnata si sia correttamente attenuta ai parametri valutativi di legge, come illustrati da questa Corte di legittimità, che escludono la concedibilità del differimento pena per "grave infermità fisica" ove non ricorra serio e conclamato pericolo quoad vitam (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 8936 in data 22.11.2000, Rv. 21829, Piromalli;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 27313 in data 24.06.2008, Rv. 240877, Commisso;
ecc), ovvero accertata incompatibilità carceraria anche nel senso che le cure necessarie non siano praticabili in Istituto, considerando peraltro che le eventuali situazioni acute e di crisi ben possono essere fronteggiate con il ricovero esterno, ex art. 11 Ord. Pen. (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 36856 in data 28.09.2005, Rv. 232511, La Rosa). Tanto ritenuto, occorre rilevare come il ricorso - che comunque è largamente volto a non consentita rilettura in fatto - pur deducendo (per valutazione soggettiva) situazione sanitaria più grave di quella accertata in atti, non invoca ne' pericolo quoad vitam, ne' effettiva incompatibilità con l'ambiente carcerario, e neppure scadimento al disotto della soglia minima di dignità umana, limitandosi a rilevare alcune difficoltà psicologiche della detenuta che - al più - investono i limiti discrezionali delle opportunità trattamentali degli operatori di Istituto. Su quest'ultimo punto occorre rilevare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, eventuali turbe psicologiche che non si traducano in concreto in grave infermità fisica non sono idonee a giustificare il differimento della pena (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 25674 in data 15.04.2004, Rv. 228132, Petruolo;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 41986 in data 04.10.2005, Rv. 232887, Veneruso;
ecc), posto che in tal caso si imporrebbero le misure di cui all'art. 148 c.p.. È assolutamente evidente, pertanto, che le mosse censure non possono avere positivo accoglimento in questa sede di legittimità. Il ricorso è dunque infondato e pertanto se ne impone il rigetto.- Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente UL CA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 agosto 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2010