Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2005, n. 41986
CASS
Sentenza 4 ottobre 2005

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Una sindrome ansioso-depressiva può costituire causa di differimento della esecuzione della pena solo quando sia di tale gravità da indurre una patologia fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità. (Nella specie la Corte, pur escludendo che la debilitazione fisica conseguente ad anoressia sia automaticamente causa di differimento, ha ritenuto che andasse meglio accertato se il grave deperimento del condannato poteva esser compatibile con lo stato di detenzione).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2005, n. 41986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41986
Data del deposito : 4 ottobre 2005

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