Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 1
Una sindrome ansioso-depressiva può costituire causa di differimento della esecuzione della pena solo quando sia di tale gravità da indurre una patologia fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità. (Nella specie la Corte, pur escludendo che la debilitazione fisica conseguente ad anoressia sia automaticamente causa di differimento, ha ritenuto che andasse meglio accertato se il grave deperimento del condannato poteva esser compatibile con lo stato di detenzione).
Commentari • 2
- 1. Art. 684 - Rinvio dell’esecuzionehttps://www.filodiritto.com/
Rinvio dell'esecuzione (art. 684) È costituzionalmente illegittimo l'art. 684 comma 1 nella parte in cui attribuisce al Ministro della Giustizia e non al tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sull'istanza di differimento della pena proposta ai sensi dell'art. 147 n. 1 Cod. pen. (Corte costituzionale, sentenza 274/1990). Pur quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, il tribunale di sorveglianza può ritenere comunque necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, quali appunto i permessi, per verificare la capacità del soggetto di adeguarsi alle prescrizioni connesse alle misure alternative alla …
Leggi di più… - 2. Carcere e condizioni salute incompatibili con penaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2005, n. 41986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41986 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3202
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 10275/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IP, n. il 27 febbraio 1965;
contro l'ordinanza 13 ottobre 2004 del Tribunale di sorveglianza di Napoli;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
letto il parere del Procuratore Generale Dr. Enrico DELEHAYE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 13 ottobre 2004 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p. proposta da RU PP, detenuto in esecuzione di ergastolo infittogli con sentenza 9 luglio 1999 della Corte d'assise di Salerno. Il tribunale, dopo aver dato atto, riprendendo conclusioni del consulente di parte, che il RU presenta un "gravissimo deperimento psico-organico ad andamento ingravescente", ha osservato che "l'art. 147 c.p. ammette la sospensione dell'esecuzione della pena solo in caso di grave infermità di tipo fisico e che tale non può essere considerata quella grave debilitazione fisica conseguente a patologia anoressica".
Ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione, il RU deducendo che erroneamente il tribunale: a1) ha ritenuto che la descritta infermità non integra una grave patologia;
a2) non ha disposto una perizia medica per approfondire il suo stato di salute;
a3) ha omesso di valutare e indicare l'adeguatezza del trattamento sanitario praticato in regime detentivo;
a4) ha affermato l'irrilevanza, ai fini del rinvio dell'esecuzione della pena di un, pur rilevato, "gravissimo deperimento psico-organico ad andamento ingravescente".
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
Se, infatti, la debilitazione fisica conseguente ad anoressia non integra di per sè e in modo automatico una grave infermità fisica idonea a determinare il rinvio della esecuzione della pena (Cass., sez. 1, 21 agosto 1997 n. 4574, Particò, riv. 208423), è principio giurisprudenziale consolidato che una sindrome ansioso-depressiva può costituire causa di differimento della pena quando assuma aspetti di tale gravità da indurre una patologia fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze da essa derivanti, al senso di umanità (cfr., da ultimo, Cass., sez. feriale, 6-31 agosto 2004, n. 35741, Foti). Su tali punti l'ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione, limitandosi all'affermazione di un principio di diritto parziale e - ove generalizzato in modo acritico - errato.
Ne consegue l'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005