Sentenza 15 aprile 2004
Massime • 1
Non è ammesso il rinvio dell'esecuzione della pena di carattere facoltativo e, conseguentemente, la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) nei confronti di chi sia affetto esclusivamente da sofferenza psichica o anche da patologia psichiatrica che non determini altresì una grave infermità fisica. (Fattispecie concernente asserita sindrome depressiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2004, n. 25674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25674 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/04/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1862
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 32237/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU FI, n. il 1 ottobre 1970;
contro l'ordinanza 8 maggio 2003 del Tribunale di sorveglianza di Napoli;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Giovanni Galati che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 8 maggio 2003, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto le richieste di affidamento terapeutico, sospensione dell'esecuzione ex art. 90 legge stupefacenti e detenzione domiciliare proposte da RU FI (condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per tentata estorsione aggravata). Ha osservato il tribunale: a1) quanto alle misure terapeutiche, che il programma concordato dal RU con il Sert è generico, inadeguato (a fronte del permanere di un comportamento tossicomanico) e insufficiente a contenerne la elevata pericolosità sociale (evidenziata dalla appartenenza a una organizzazione camorristica); a2) quanto alla detenzione domiciliare, la sindrome depressiva risultante dalla documentazione prodotta non è incompatibile con lo stato di detenzione.
Ha proposto ricorso il RU deducendo: b1) la nullità dell'ordinanza per mancato differimento dell'udienza nonostante la propria impossibilità a comparire debitamente documentata;
b2) l'illogicità della motivazione in punto reiezione delle richieste di affidamento terapeutico e sospensione della esecuzione della pena, fondata del carattere "poco impegnativo" del programma concordato;
b3) l'insufficienza della motivazione in punto asserita incompatibilità tra la dedotta sindrome depressiva e la carcerazione.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. Il ricorrente ha prodotto memoria a ulteriore illustrazione delle proprie deduzioni.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. A fronte dell'impedimento addotto il tribunale di sorveglianza, lungi dal disattenderlo in modo apodittico (come afferma il ricorrente), ha disposto i necessari accertamenti presso l'ospedale ove il ricorrente si trovava, rilevando, all'esito, che le condizioni di salute dello stesso non integravano un "impedimento assoluto" a comparire. A ciò nulla oppone il ricorrente, limitandosi ad affermare la circostanza - pacifica e inconferente - che la sera precedente l'udienza si era recato, a seguito di malore, in ospedale ove era stato trattenuto per terapie e controlli.
Con il secondo motivo vengono proposte questioni non consentite in sede di legittimità. La motivazione in punto inadeguatezza del programma terapeutico concordato è, infatti, analitica e fondata su dati oggettivi incontestati (programma fondato esclusivamente su rapporti con il servizio territoriale;
permanenza inalterata, al momento della presentazione dell'istanza, dello stato di tossicodipendenza;
marcata pericolosità sociale) interpretati secondo criteri razionalmente attendibili. Ciò esclude, per consolidata giurisprudenza, la possibilità di censure in sede di legittimità, dove il controllo della motivazione è limitato alla "verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sè e per sè considerato, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (così Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260). Ictu oculi infondato è, infine, il terzo motivo. Non risulta, infatti, agli atti, e non si deduce in ricorso, che la sindrome depressiva da cui è affetto il RU abbia determinato altresì una "malattia fisica". In tale situazione il tribunale ha fatto retta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta dell'univoco testo legislativo, esclude l'applicabilità dell'art. 147 c.p., e conseguentemente della speciale disposizione dell'art. 47 ter ordinamento penitenziario, in caso di esclusiva sofferenza psichica ed anche di patologia psichiatrica (cfr., per tutte, Cass., sez. 1^, 15 ottobre 1996, n. 5220). Alla stregua di quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in 500 (cinquecento) euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004