Sentenza 2 agosto 2005
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, la semplice detenzione per la vendita di supporti a contenuto musicale abusivamente riprodotti e privi del contrassegno della SIAE, relativamente ai fatti commessi prima della entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248, non integra il reato di cui all'art. 171 ter legge 22 aprile 1941 n. 633.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/08/2005, n. 32590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32590 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 02/08/2005
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 9
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 20801/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 28 gennaio 2005 dalla corte d'appello di Roma;
udita nella pubblica udienza del 2 agosto 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 gennaio 2004, il giudice del tribunale di Roma dichiarò NO LU colpevole del reato (commesso il 22 febbraio 1998) di cui all'art. 171 ter, lett. a), della legge 18 agosto 2000, n. 248 (sic) per avere detenuto e posto in vendita musicassette e compact disc illegalmente riprodotti e privi del contrassegno SIAE riproducenti opere tutelate dal diritto di autore e lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed e. 2.000,00 di multa.
La corte d'appello di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2005, qualificò il fatto ai sensi dell'art. 171 ter, lett. d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dalla legge 248/2000 e confermò nel resto la sentenza di primo grado.
Osservò, tra l'altro, la corte d'appello che non condivideva l'orientamento giurisprudenziale introdotto da questa Corte con la sent. 17.10.00, YE (che peraltro si riferiva alla sola ipotesi di musicassette prive del contrassegno SIAE e non anche a quella di supporti abusivamente riprodotti); che la fattispecie in esame doveva quindi ritenersi costituire reato anche prima dell'entrata in vigore della legge 18.8.00, n. 248; che quindi, mentre ai fini della pena doveva applicarsi la norma più favorevole vigente al momento del fatto, la condotta andava invece qualificata secondo le modificazioni introdotte dalla citata legge del 2000.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 1 cod. pen., 14 preleggi, 171 ter, lett. a) e b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere presuntivamente ritenuto una condotta finalizzata alla vendita in luogo della mera detenzione di quanto in sequestro;
violazione dell'art. 193 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla valutazione della prova circa la destinazione a vendita dei supporti abusivamente riprodotti.
Osserva che, secondo la norma vigente al momento del fatto, costituiva reato solo la effettiva vendita dei supporti musicali (musicassette e compact disc) abusivamente riprodotti e privi del contrassegno SIAE e non anche la semplice detenzione sia pure al fine di porli in vendita, mentre ovviamente non poteva tenersi conto della sopravvenuta norma penale introdotta dalla legge 248/00. Manca inoltre ogni motivazione sulla sussistenza del dolo richiesto dall'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, anche se effettivamente la motivazione della sentenza impugnata è in parte erronea e va quindi rettificata come in seguito indicato. La corte d'appello ha infatti ritenuto che il fatto contestato all'imputato configurasse il reato di cui all'art. 171 ter, lett. b) e c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 17 del d. lgs. 15 marzo 1994, n. 204 e quindi modificato con l'art. 1 del d. lgs. 15 marzo 1996, n. 204, ed ha altresì ritenuto di non condividere l'orientamento giurisprudenziale introdotto con da questa Corte con la sent. 17.10.00, YE, trattandosi di un orientamento minoritario e riguardante la sola ipotesi di musicassette prive del contrassegno SIAE e non anche quella di supporti abusivamente riprodotti, di modo che, per configurare il reato, era sufficiente la sola detenzione al fine di vendita di musicassette o altri supporti musicali abusivamente riprodotti o privi del contrassegno SIAE. Si tratta però di una interpretazione che non può essere condivisa, perché con essa si scade da una legittima interpretazione estensiva ad una indebita interpretazione analogica della condotta incriminata, come questa Corte ha ripetutamente affermato.
La questione nasce dal fatto che il previgente testo dell'art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 (testo poi modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha appunto introdotto per tutte le ipotesi ivi previste un reato a consumazione anticipata), testo previgente introdotto dall'art. 17 del d. lgs. 15 marzo 1994, n. 204 e quindi modificato con l'art. 1 del d. lgs. 15 marzo 1996, n. 204, in riferimento alle opere abusivamente riprodotte, puniva: "chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione". È stato precisato che le lett. a) e b) del primo comma del previgente testo dell'art. 171 ter cit. riguardavano esclusivamente le opere cinematografiche o audiovisive mentre la lett. c) riguardava anche le musicassette, i dischi ed altri supporti omologhi contenenti fonogrammi. Quindi, nel caso di videocassette e più in generale di opere cinematografiche o audiovisive e supporti omologhi abusivamente riprodotti era punita, tra l'altro, sia la messa in commercio, sia la concessione in noleggio o comunque in uso, sia la detenzione per gli usi anzidetti, mentre nel caso di musicassette, dischi e altri analoghi supporti, aventi un contenuto musicale e non cinematografico, era punita soltanto la vendita e il noleggio, e non anche la detenzione per la vendita o per il noleggio (v. Sez. 3^, 11 dicembre 2003, n. 5875, Romano, m. 227.841; Sez. 3^, 17 novembre 2004, Sylla;
Sez. 3^, 16 dicembre 2004, Sciarrappa). Orbene, mentre per le videocassette e le opere cinematografiche, stante l'espressa previsione legislativa, era pacifica la punibilità della detenzione ai fini di vendita o di noleggio, per quanto riguardava invece le musicassette e gli altri analoghi supporti aventi contenuto musicale, contemplati esclusivamente dalla lett. c) dell'art. 171 ter cit., era sorto il dubbio se fosse punibile, oltre che la vendita o noleggio, anche la detenzione per la vendita o il noleggio. Solo con l'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, infatti, la norma è stata completamente riformulata, punendo espressamente anche la detenzione per la vendita o per la distribuzione di videocassette o musicassette o altri analoghi supporti privi del contrassegno SIAE.
La più recente giurisprudenza di questa Corte ha peraltro risolto il contrasto interpretativo che si era formato ed è ormai assolutamente costante nel ritenere che la semplice detenzione ai fini di vendita o di noleggio di musicassette e dischi audio privi del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotti, non integrava il reato di cui alla lett. c) dell'art. 171 ter proprio perché questo prevedeva esclusivamente la vendita e il noleggio e non anche la detenzione per la vendita o il noleggio (Sez. 3^, 17 ottobre 2000, n. 12149, YE, m. 217.656; Sez. 3^, 21 febbraio 2001, Zinna, m. 218.979; Sez. 3^, 11 dicembre 2003, n. 5875, Romano, m. 227.841; Sez. 3^, 11 maggio 2004, Andreano, m. 229.354; Sez. 3^, 17 novembre 2004, Sylla;
Sez. 3^, 16 dicembre 2004, Sciarrappa;
Sez. 3^, 21 dicembre 2004, Fallo, m. 230.67 4; Sez. 3^, 9 febbraio 2005, Casser, m. 231.104). È stato invero esattamente osservato che in materia penale, governata dal divieto di analogia in malam partem e dal principio del favor rei non è consentito al giudice rimediare ad eventuali sviste legislative dilatando la fattispecie penale al di là del suo contenuto tassativo.
Alcune decisioni hanno ritenuto che tutt'al più, secondo le concrete fattispecie, avrebbe potuto essere ravvisabile la violazione dell'art. 171 ter, lett. c) della legge 22 aprile 1941, n. 633 nella forma del tentativo, atteso che una volta esclusa la sua natura di reato a consumazione anticipata non sussistono ragioni ostative alla applicabilità dell'art. 56 cod. pen. (Sez. 3^, 21 dicembre 2004, Fallo, m. 230.674; Sez. 3^, 9 febbraio 2005, Casser, m. 231.104). In altri termini, secondo l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che qui si intende confermare, ai sensi del vecchio testo dell'art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633, la semplice detenzione ai fini di vendita di musicassette e dischi audio privi del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotti, non integrava il reato di cui alla lett. c), perché questo puniva soltanto la vendita o il noleggio e non anche la detenzione ai fini di vendita e di noleggio, e non integrava nemmeno il reato di cui alla lett. b), perché questo, pur contemplando anche la detenzione ai fini di vendita o di noleggio, riguardava però soltanto le opere cinematografiche o audiovisive abusivamente duplicate o riprodotte, mentre le musicassette o i dischi audio sono diversi dalle videocassette o dalle opere cinematografiche o televisive e dai supporti analoghi previsti dalle lett. a) e b), proprio perché hanno un contenuto musicale e non cinematografico.
In tal senso rettificata la motivazione della sentenza impugnata, va però osservato che, a parere del Collegio, questo indirizzo giurisprudenziale non è applicabile nel caso di specie di modo che il ricorso deve essere rigettato. Ritiene infatti il Collegio che, dalle sentenze di primo e secondo grado, risulta che i giudici del merito hanno accertato che l'imputato non si era limitato a detenere per la vendita o a porre in commercio le musicassette e gli altri supporti musicali abusivamente riprodotti e privi del contrassegno SIAE, ma li aveva effettivamente venduti ai passanti durante il mercato domenicale di Porta Portese a Roma. Risulta quindi integrato, secondo il Collegio, il reato all'epoca previsto dall'art. 171 ter, lett. c), della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 agosto 2005. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2005