Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale e le buste paga rilasciate ai dipendenti possono essere valutate, in assenza di elementi contrari, come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse.
Commentario • 1
- 1. In che modo la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 può escludere la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis – perché, nella qualità di legale rappresentante di una ditta ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo complessivo di Euro 35.284,38 ed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 26064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26064 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/02/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 476
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36965/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 6.6.2006 dalla Corte d'appello di Napoli;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 6.6.2007 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella resa il 27.1.2005 dal Tribunale di Nola, ha rideterminato in otto mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa la pena inflitta a CO SE in quanto colpevole del reato continuato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, perché - quale legale rappresentante della s.a.s. Top Line di SE CO & C. - aveva omesso di versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nei mesi di luglio 2000, ottobre 2000 gennaio 2001, aprile 2001, maggio 2001, luglio 2001 e settembre 2001.
2 - L'imputato ha proposto personalmente ricorso per Cassazione, deducendo violazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione sul punto. Sostiene che mancava la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, che è presupposto essenziale del reato, non essendo sufficiente a tal fine la presentazione del modello DM10.
3 - Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Dopo l'intervento di Sez. Un. n. 27641 del 28.5.2003, Silvestri, rv. 224609, non c'è più dubbio che elementi essenziali del reato previsto dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, sono da una parte la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, e dall'altra il mancato versamento all'istituto previdenziale delle relative ritenute previdenziali e assistenziali.
A questo riguardo, la sentenza impugnata ha letteralmente osservato che "la circostanza che l'imputato abbia effettivamente corrisposto la retribuzione al dipendente si desume dalla stessa condotta dell'imputato che ha regolarmente presentato i modelli DM 10 (denunzia dei contributi dovuti per l'unico lavoratore dipendente e delle eventuali somme a credito)". Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e nonostante la impropria formulazione letterale della predetta motivazione, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale, così come le buste paga rilasciate ai dipendenti, non sono un mero indizio, ma, in assenza di elementi contrari, possono essere valutate come prova piena della effettiva corresponsione della retribuzione.
Simili documenti, infatti, sono direttamente rappresentativi dei fatti da accertare, e non già rappresentativi di fatti diversi dai quali si può poi logicamente indurre il fatto da accertare. Il giudice, quindi, in conformità all'art. 192 c.p.p., può correttamente valutarli come prova storica della effettiva corresponsione delle retribuzioni, in forza del tradizionale schema di valutazione articolato in "fatto probatorio - massima d'esperienza - fatto accertato", laddove il documento proveniente dallo stesso imputato è il fatto probatorio, la massima d'esperienza è che il documento proveniente dall'imprenditore, in assenza di elementi contrari, è veridica rappresentazione di atti o fatti compiuti dall'imprenditore stesso (secondo lo spirito della regola civilistica di cui all'art. 2709 c.c.), il fatto accertato, infine, è la effettiva corresponsione della retribuzione al dipendente. Alla luce di questi principi, nel caso di specie il giudice di merito ha correttamento accertato sia la corresponsione delle retribuzioni sia l'omesso versamento all'istituto previdenziale delle relative trattenute.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007