Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'Avvocato FABIO LORENZONI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO DE SIMONI e CHIARA LAVERDA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ON GD e SA di RISPARMIO di PADOVA e ROVIGO S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 957/01 del Tribunale di PADOVA, depositata il 27/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente l'Avvocato LORENZONI che ha chiesto per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- che, con ricorso del 10 maggio 1999 al Tribunale di Padova, DA ON propose opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, avverso numerosi avvisi di mora - emessi dalla
Concessionaria del Servizio di riscossione tributi del Comune di Padova e relativi a cartelle esattoriali afferenti a quaranta violazioni al codice della strada (d. lgs. n. 285 del 1992), accertate negli anni 1992, 1993, 1994 e 1996 - chiedendo che venisse dichiarata la nullità degli atti impugnati e che il Comune di Padova fosse condannato al risarcimento dei danni;
- che, in particolare, la ricorrente deduceva, tra l'altro, che gli avvisi di mora erano generici;
che i processi verbali di contestazione delle predette violazioni non gli erano mai stati validamente notificati e che, pertanto, il Comune era decaduto dal diritto di riscuotere le relative sanzioni pecuniarie in ragione sia della estinzione delle corrispondenti obbligazioni, sia della tardiva iscrizione a ruolo;
- che, costituitosi, il Comune di Padova, nell'instare per la inammissibilità o per la reiezione della opposizione, precisò, tra l'altro, che alcuni processi verbali di contestazione delle violazioni erano stati notificati alla ricorrente, a mezzo del servizio postale, per compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 8 comma 2^ della legge n. 890 del 1982; altri le erano stati notificati personalmente ed altri ancora ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.;
- che il Giudice unico del Tribunale di Padova, con sentenza n. 257/01 del 27 novembre 2001, "accertata la nullità delle notificazioni dei verbali di contravvenzione", dichiarò la nullità dei successivi avvisi di mora e delle successive iscrizioni a ruolo, rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ON;
- che, in particolare, il Giudice del Tribunale di Padova, con riferimento alla predetta, ritenuta nullità degli avvisi di mora opposti - dopo aver affermato che la notificazione dei processi verbali di contestazione era stata eseguita, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, per compiuta giacenza - ha ritenuto la nullità della loro notificazione in applicazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2^ della legge n. 890 dal 1982, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 346 del 1998;
- che avverso tale sentenza il Comune di Padova ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di censura;
- che DA ON, benché ritualmente intimata, non si è costituita, ne' ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con il primo (con cui deduce: "Violazione ed erronea applicazione dagli artt. 142 e 142-bis D.P.R. n. 393/1959 nonché degli artt. 203 e seguenti d. Lgs. del 30/04/1992 ed inoltre dei principi in tema di retroattività delle sentenze di annullamento della Corte costituzionale. Omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia") ed il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione ed erronea applicazione degli artt. 142 e 142-bis D.P.R. n. 393/1959 nonché degli artt. 203 e seguenti d. Lgs del 30/04/1992, sotto altro profilo. Omessa o insufficiente motivazione su un punto preciso della controversia prospettato dalle parti") - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - la ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo: a) - in primo luogo, che la sentenza di incostituzionalità n. 346 del 1998 non si applicherebbe alla fattispecie , tenuto conto che la notificazione dei processi verbali di contestazione de quibus si sarebbe perfezionata ai sensi dell'art. 8 comma 4^ della legge n. 890 del 1982 e che, pertanto, ci si troverebbe dinanzi a rapporti c.d. "esauriti"; b) - in secondo luogo, che il Giudice a qua non avrebbe assolutamente tenuto conto della deduzione, secondo la quale non tutti i processi verbali di contestazione erano stati notificati a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, ma soltanto alcuni, mentre altri erano stati notificati, sempre a mezzo del servizio postale, a mani proprie ed altri ancora ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.;
- che il primo motivo del ricorso deve essere respinto - previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 comma 2^ cod. proc. civ., essendo il suo dispositivo conforme al diritto - sulla base delle considerazioni e delle precisazioni che seguono : A) - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2^ della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, nonché dell'art. 8 comma 3^ della stessa legge, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. A norma dell'art. 136 comma 1^ della Costituzione, quando viene dichiarata la illegittimità
costituzionale di una legge, questa "cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". In aderenza a tale statuizione costituzionale, l'art. 30 comma 3^ della legge n. 87 del 1953, dopo avere disposto in ordine alla pubblicazione della sentenza ed alla comunicazione alle Camere "affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza", statuisce a sua volta che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". Queste disposizioni comportano l'applicabilità della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma a tutti i rapporti non ancora "esauriti", operando tale declaratoria in modo differente dall'abrogazione, dalla quale si differenzia per presupposti, natura ed effetti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, infatti, a differenza dall'abrogazione, ha per presupposto la invalidità della legge, in quanto viziata dal suo contrasto con un precetto costituzionale. La efficacia invalidante. È assimilabile all'annullamento. Rende, in base all'art. 136 Cost., la norma dichiarata incostituzionale - sia essa di natura sostanziale, procedimentale tale o processuale - non più applicabile ai rapporti che siano o divengano oggetto di giudizio, ancorché riguardanti situazioni anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, salvi gli effetti dei giudicati già formatisi, nonché delle decadenze e delle prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità. Nè la regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, è riferibile alla declaratoria di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma è una conseguenza della invalidità della legge (Cass. SS. UU. 9 aprile 1984, n. 2274), che ne comporta, secondo la normativa sopra riportata, l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento fra il principio enunciato nell'art. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo. In particolare, sin dalla sopra menzionata sentenza delle sezioni unite di questa Corte, è stato affermato il principio, successivamente consolidatosi, valevole per le norme processuali ma anche per quelle procedimentali, secondo il quale non è consentito distinguere tra applicazione diretta - riferita cioè alla formazione dell'atto secondo la norma poi dichiarata illegittima -e applicazione indiretta - riferita al mero controllo sull'atto in precedenza compiuto - giacché anche in tale ultimo caso il giudice non può ritenere legittima un'attività svoltasi in conformità ad una norma dichiarata incostituzionale. La retroattività delle sentenze di illegittimità costituzionale, nei sensi anzi detti, costituisce ormai jus receptum ed è stata da ultimo riaffermata sia dalle sezioni unite civili che dalle sezioni unite penali di questa Corte (rispettivamente con le sentenze 19 novembre 2001, n. 14561 e 28 gennaio 1998, n. 3). B) - Diversamente da quanto ritenuto da questa Corte in precedenza (Casa. 1 novembre 2000, n. 14744), ritiene peraltro questo Collegio che ove la notifica di un atto, come quella del verbale di accertamento di sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, deve essere compiuto dall'Amministrazione, a pena di decadenza (con la conseguente estinzione, in caso di mancato tempestivo compimento, dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione (artt. 201 comma 5^ del nuovo codice della strada, approvato con d. lgs. n. 285 del 1992), entro un termine, dal quale decorre un ulteriore termine entro ' cui l'atto puo' essere impugnato dal destinatario, l'esaurimento del rapporto, se la notifica è avvenuta in forza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, va diversamente valutato in relazione al notificante ed al destinatario della notifica. Con la tempestiva notifica, regolare secondo le norme vigenti al momento in cui è avvenuta, l'Autorità che ha accertato la sanzione amministrativa impedisce il verificarsi della decadenza e tale effetto deve ritenersi definitivamente acquisito, impedendo la estinzione dell'obbligo del destinatario di pagare la sanzione, cosicché l'Amministrazione può reiterare la notifica entro il termine di prescrizione, con gli effetti e le conseguenze previsti dagli artt. 201 e segg. del codice della strada. Quanto invece al destinatario della notifica, costituisce principio consolidato che egli può dedurne la nullità e i vizi formali e sostanziali dell'accertamento in sede di impugnazione del ruolo (Cass. SS. UU. 19 ottobre 2000, n. 1122 conformi: Cass. 9 aprile 2001, n. 5277; Cass. 7 aprile 2000, n. 4360; Cass. 20 gennaio 1999, n. 482). Nei riguardi del destinatario, pertanto, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale la notificazione è stata eseguita, essendo il vizio della notifica deducibile in sede di impugnazione del ruolo, il rapporto non può dirsi esaurito, cosicché le declaratorie di illegittimità costituzionale della normativa attinente alla notifica debbono ritenersi operanti, impedendo, fra l'altro, il verificarsi, per il destinatario stesso, di ogni decadenza, sostanziale e processuale. C) - Tale ricostruzione della fattispecie, che contempera l'interesse e le ragioni del notificante con quelle del destinatario, appare conforme a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, con la successiva sentenza 26 novembre 2002, n. 477, che con riferimento all'art. 4 della legge n. 890 del 1982, ha affermato il principio tendenziale - valevole in ogni caso come regola ermeneutica - secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità. Principio che costituisce un ulteriore sviluppo di quanto già affermato in precedenza dalle SS. UU. di questa Corte, con la sentenza 5 marzo 1996, n. 1729, a proposito della notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, che aveva scisso il momento dell'efficacia della notifica in relazione al notificante ed al notificando. Ne deriva che le declaratorie di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza n. 346 del 1998 debbono ritenersi applicabili alla fattispecie in esame nel senso che, pur non potendosi pronunciare in danno dell'Amministrazione la decadenza prevista dall'art. 201 comma 5^ del codice della strada, con l'estinzione per l'interessato dell'obbligo di pagare la sanzione, in sede di opposizione alla cartella esattoriale l'opponente può dedurre, in conformità a quanto costantemente affermato da questa Corte, la nullità della cartella e della notifica dei verbali e ogni altro vizio procedimentale e sostanziale anteriore all'emissione della cartella;
- che dalle considerazioni dianzi argomentate discende che la nullità della notificazione dei processi verbali di contestazione, limitatamente a quelli relativamente ai quali la notificazione è stata eseguita "per compiuta giacenza" - conseguente all'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità n. 346 del 1998 - ha determinato l'impossibilità giuridica dell'acquisto, da parte degli stessi, dell'efficacia di titolo esecutivo e, quindi, la nullità degli atti di riscossione (nella specie, cartelle esattoriali ed avvisi di mora) opposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio (e ciò - si ribadisce - fermo restando che il Comune di Padova non è decaduto dal diritto di pretendere la sanzione pecuniaria portata dai processi verbali de quibus, da far eventualmente e nuovamente valere, previa rituale rinnovazione della notificazione dei processi verbali medesimi);
- che, invece, il secondo motivo merita accoglimento, limitatamente ai processi verbali di contestazione notificati alla controricorrente, sempre a mezzo del servizio postale, a mani proprie (nn. 248/00 726 e 247/00 901), ed a quelli notificati alla medesima ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. (nn. 413/02 962 e 413/03 884):
infatti, la sentenza impugnata nell'accertare, tout court, la nullità della notificazione di tutti, i verbali di contravvenzione e nel dichiarare la conseguente nullità di tutti i relativi avvisi di mora opposti, nonostante le puntuali deduzioni, svolte dal Comune di Padova nella comparsa di costituzione e risposta depositata dinanzi al Giudice a quo il 28 gennaio 2000, nella quale erano stati specificamente evidenziati, appunto, i quattro predetti verbali di contestazione - ha omesso di modulare la pronuncia in conformità alle deduzioni del Comune e, preliminarmente, di esaminare e di decidere sull'eccezione di intempestività del ricorso introduttivo, dallo stesso sollevata con riferimento ai quattro processi verbali di contestazione de quibus, in ragione della dedotta, precedente notificazione di cartella esattoriale, avente ad oggetto la riscossione delle somme portate dai verbali medesimi;
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua, e la relativa causa rinviata al Giudice di Pace di Padova, in persona di altro Magistrato, il quale, oltre ad eliminare i rilevati vizi di omessa pronuncia e motivazione, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Padova, in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004