Sentenza 23 giugno 2006
Massime • 1
Il reato commesso all'estero non può rientrare nella giurisdizione del giudice italiano per il solo fatto che sia legato dal vincolo della continuazione con altro reato commesso in Italia, trattandosi di ipotesi non compresa tra quelle che, ai sensi degli artt. da 7 a 10 del cod. pen., comportano deroga al principio di territorialità sul quale si basa la giurisdizione dello Stato italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2006, n. 25889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25889 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 23/06/2006
Dott. COLLA Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 958
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 4141/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA AN, N. a Venezia il 20.8.1963;
avverso la sentenza in data 14 novembre 2005 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il reato di cui all'art. 367 c.p. con eliminazione della relativa pena, e il rigetto nel resto. FATTO
Con sentenza in data 22 settembre 2003, il Tribunale di Venezia, all'esito di giudizio abbreviato, condannava ZA AN, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art.61 c.p., n. 11, alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 400
di multa in guanto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 646, 367, 612 c.p., perché, abusando della qualità di prestatore d'opera in favore di HI ON, per conto del quale doveva alla guida di un camion consegnare degli escavatori in Germania, si appropriava di due di essi, simulandone il furto con denuncia presentata presso l'ufficio di polizia di Haar, e minacciando successivamente lo HI che era sopraggiunto sul luogo per verificare le modalità del preteso furto (in Salzano, Haar e Dresda, tra il 1^ e il 3 dicembre 1998).
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, dichiarava non doversi procedere nei confronti del TO in ordine al reato di cui all'art. 612 c.p., rideterminando conseguentemente la pena in mesi sei, giorni dieci di reclusione ed Euro 300 di multa.
Rilevava la Corte di merito che il reato di minaccia era stato commesso interamente in territorio estero, e quindi per esso, per il principio di territorialità, difettava la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, ex art. 9 c.p. Lo stesso non poteva dirsi per l'appropriazione indebita e nemmeno per la simulazione di reato: in effetti, quest'ultimo reato era stato consumato interamente in territorio estero, ma era legato da continuazione con l'appropriazione, sicché doveva ritenersi punibile secondo la legge dello stato italiano.
Quanto alla prova dei reati, essa derivava chiaramente dalla versione assolutamente inattendibile resa dal TO circa le modalità del furto.
Ricorre per cassazione personalmente l'imputato, che deduce:
1. Inosservanza dell'art. 9 c.p. con riferimento alla imputazione di simulazione di reato. Anche questo fatto era stato pacificamente commesso in territorio estero, e non valeva a radicare la giurisdizione italiana il ravvisato nesso di continuazione con il fatto di appropriazione indebita, non essendo questo un parametro considerabile alla luce degli artt. 6 c.p. e segg.
2. Manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale.
La Corte di appello aveva operato un travisamento della prova, avendo ricostruito le modalità del denunciato furto in modo arbitrario. Nulla induceva a ritenere che il furto degli escavatori (avvenuto in una stazione di servizio mentre il TO stava dormendo nella cabina del camion, come da lui dichiarato) non potesse essere avvenuto secondo le modalità denunciate. Nè era rispondente alla verità processuale che l'imputato avesse successivamente cambiato versione dei fatti.
3. Inosservanza dell'art. 597 c.p.p., comma 3 e art. 442 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
In violazione del divieto di reformatio in pejus, nel rideterminare la pena i giudici di appello avevano negato le attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice. Quanto alla misura della pena la Corte territoriale si era espressa con motivazione apparente.
Per di più non aveva tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso appare fondato.
Come riconosce il giudice a quo, e come del resto appare incontestabile sulla base della ricostruzione dei fatti, la simulazione di reato è stata commessa dall'imputato interamente in territorio estero, dato che essa si concretò attraverso la falsa denuncia di furto presentata dal TO presso l'ufficio di polizia di Haar (Germania).
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non rileva ai fini della sussistenza della giurisdizione penale italiana per un delitto commesso in territorio estero, l'esistenza della continuazione tra tale reato e altro commesso nel territorio dello stato (Cass., sez. III, 6 novembre 1961, Zervakakis;
Cass., sez. III, 11 ottobre 1958, Barretau), poiché, al di fuori delle ipotesi considerate dagli artt. da 7 a 10 c.p., che nella specie non ricorrono, la giurisdizione italiana è retta dal principio di territorialità, e l'art. 6 c.p. (come del resto l'art. 3 c.p.) non fa cenno alcuno alla ipotesi del reato continuato, disciplinata dall'art. 81 c.p., cpv. a tutt'altri fini. Le ulteriori censure appaiono invece infondate o inammissibili. Il secondo motivo, ormai ristretto, per quello che si è sopra detto al residuo reato di appropriazione indebita, appare introdurre in sede di legittimità profili attinenti alla ricostruzione del fatto e al significato degli elementi probatori rimessi alla esclusiva valutazione del giudice di merito, che ha reso una motivazione pienamente adeguata.
La Corte di appello ha osservato ineccepibilmente che la tesi fornita dall'imputato non era credibile, per il rilievo decisivo che non era lontanamente ipotizzabile che delle complesse, lunghe e inevitabilmente rumorose operazioni di asporto dei due escavatori dal camion ad opera di ignoti non si avvedesse il TO, che, a suo dire, stava in quel frangente a dormire nella cabina del veicolo. Per di più, per le operazioni di scarico sarebbe stato necessario prelevare all'interno della cabina le chiavi di avviamento degli escavatori e farli scendere a motore acceso dal pianale del mezzo attraverso due binari, che avrebbero dovuto essere estratti attraverso un'apposita leva. L'assurdità di tale versione dei fatti, riferita dal TO al suo principale HI, deve essere stata avvertita dallo stesso imputato, che nella denuncia alla polizia tedesca, l'aveva cambiata, asserendo che il tutto era successo mentre egli si trovava nell'autogrill per fare colazione. Tesi anche questa, comunque, non credibile, in quanto, come osservato dalla Corte territoriale, non era pensabile che i presunti ladri avessero posto in essere una manovra così plateale e laboriosa approfittando della precaria sosta dell'autista nell'autogrill, anziché procedere al ben più agevole furto dell'intero camion, ove tra l'altro erano trasportati anche altri escavatori. Non risponde alla realtà processuale la tesi secondo cui la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato.
A seguito della esclusione del reato di minacce, la Corte veneta si è limitata a eliminare relativa la pena, discrezionalmente determinata (in mancanza di un preciso calcolo da parte del Tribunale), e nulla autorizza a ritenere che abbia inteso illegittimamente escludere detta diminuente.
Quanto alle attenuanti generiche, apparentemente negate dal secondo giudice, mentre dal primo esse erano state ritenute equivalenti alla contestata aggravante, appare, al di là del senso letterale riconducibile alla formulazione usata in sentenza, che la Corte di appello abbia in realtà inteso negarne la plusvalenza rispetto all'aggravante. Sicché non sussiste il contestato vizio di reformatio in pejus.
Infine, la sintetica motivazione sul trattamento sanzionatorio appare adeguata alla concreta entità della pena, parametrata ai livello medio-bassi edittali.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 367 c.p., per difetto di giurisdizione, con eliminazione della relativa pena, desumibile dal testo della sentenza impugnata (giorni dieci ed Euro 50), sicché la residua pena va determinata in mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 367 c.p. per difetto di giurisdizione e ridetermina la pena per il residuo reato di appropriazione indebita in mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006