Sentenza 16 gennaio 2002
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- 1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: unificazione delle scuole di formazione per le amministrazioni centrali.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, promossi con quattro ordinanze del 2 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Centrotto - Interpre Tagione - clausol SEZIONE TERZA CIVILE di contratto di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: assicuraziony - Presidente Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 13267/99 - Cron.880 Dott. Ugo Consigliere FAVARA VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Paolo Rep. 134 Consigliere TRIFONE Dott. Francesco Ud. 20/09/01 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE copia studio Richiesta SENTENZA Sole Wip dal Sig.
1.55. sul ricorso proposto da: per diritti 16 GEN. 2002 FORMA GONARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE MARIA CRISTINA 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SAMMARTINO, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati MARIO BRUNI, GABRIELE €1,55 L.3000 CANCELLERIA MANCA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 3F023386 ITALICA ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona dei rappresentanti pro tempore Avv. C. Parenti elegali Avv. G. Raiteri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO 2001 D'AMELIO, che lo difende anche disgiuntamente agli 1613 -1- avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, SALVATORE TRIFIRO' ' giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 160/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ DIST SASSARI, emessa il 26/06/98 e depositata il 31/07/98 (R.G. 200/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giuseppe SAMMARTINO;
udito l'Avvocato Piero D'AMELIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. IO MA conveniva in giudizio la società Italica assicurazioni s.p.a. e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Nuoro, notificata il 21.7.1995, proponeva una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 51.960.000, richiesta a titolo di indennità di assicurazione. Esponeva che il 4.4.1991 aveva stipulato con la società un contratto qualificato polizza globale d'azienda agricola, che contemplava il rischio di danni a terreni, fabbricati, bestiame e Il 5 e 6.8.1994, ignoti vandali gli avevano ucciso un scorte. consistente numero di animali. La società, che pur aveva acceduto alla verifica dei danni, non aveva poi inteso pagare l'indennità. Motivo ne era stato la tesi che il contratto non prevedesse i danni da atti vandalici, ma quelli da incendio, esplosioni ed altri analoghi fenomeni, pur se verificatisi in conseguenza di atti vandalici о dolosi e più in generale di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi. 2. - L'Italica assicurazioni si costituiva in giudizio proponendo l'interpretazione del contratto già opposta prima del processo. da3. Il dibattito tra le parti si incentrava sulla conoscenza, parte dell'assicurato, delle condizioni di contratto che avrebbero delimitato il rischio nel senso sostenuto dalla società e sul significato delle relative clausole. 4. - Il tribunale accoglieva la domanda. Nella sentenza 21.8.1996 affermava che l'attore non aveva conoscenza delle condizioni generali di contratto e che nel avuto 3 documento sottoscritto il danno da atti vandalici era assicurato senza limitazioni.
5. La decisione è stata riformata dalla corte d'appello, che ha giudicato fondata la difesa della società. Nella sentenza del 31.7.1998 la corte ha affermato che le condizioni generali di contratto erano contenute in un documento costituente allegato della polizza, consegnato alla parte. Mentre la polizza denominava i rischi oggetto di garanzia, e tra questi, come causa dei danni, anche gli atti vandalici, la clausola 15 dell'allegato, ne specificava la portata nel senso di riferirsi ai danni materiali e diretti cagionati da incendio altri analoghi fenomeni verificatisi tra l'altro in conseguenza di atti vandalici. Il fatto OccorsO all'attore era perciò escluso dal campo di applicazione del contratto di assicurazione.
5. IO MA ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 3.7.1999. L'Italica assicurazioni ha resistito con controricorso. IO MA ha depositato una memoria il 4.9.2001. Motivi della decisione - Il ricorso contiene due motivi.
1. Ambedue denunziano vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1341, 1 e 2 comma, 1229 e 1419 cod. civ., il primo, in relazione agli artt. 1362, 1363, 1364, 1365 e 1370 il secondo). 4 Prima di esporre gli argomenti svolti dal ricorrente conviene desumendolo dagli scritti delle parti e dalla riprodurre il contenuto degli atti su cui si incentra ancora la sentenza discussione.
2. Dunque, la polizza globale azienda agricola constava in primo luogo di un frontespizio. In questo erano elencati, come rischi del settore A, oggetto di garanzia assicurativa, quelli contraddistinti con le seguenti voci: incendio e garanzie accessorie - fenomeno elettrico danni d'acqua condotta grandine ed azione del vento caduta aerei onda sonica - urto veicoli e natanti spese di smassamento del foraggio asfissia bestiame - dispersione liquidi tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi spese di demolizione sgombero e trasporto dei residuati del sinistro spese di salvataggio guasti a fabbricati e furto infissi fermentazione e autocombustione del foraggio>. Il frontespizio presentava le seguenti ulteriori parti. Una prima relativa ai documenti facenti parte del contratto, scritto Modelli ed Intercalari facenti parte integrante dove era della polizza sono Mod 19 Ed 9/85, Mod. 19 proposta Ed. 9/85>. Una seconda parte constava della seguente dicitura, posta immediatamente sopra la firma dell'assicurato e dell'assicuratore, ed era del seguente tenore: Questo documento riporta gli estremi delle garanzie che vengono prestate in conformità alla normativa stampata sul modello contrattuale sopra identificato> mediante un asterisco che, con la firma di accettazione del presente documento, l'Assicurato riceve contestualmente, confermando di ben conoscere ed approvare>. La corte d'appello, nella sentenza, dichiara che l'unico modello contrattuale identificato nel frontespizio con un asterisco è stato il Mod. 19c - Ed. 9/85. Questo modello conteneva vari articoli, tre gli altri quelli da 3 a 18, ciascuno contenente la descrizione dei rischi elencati nel frontespizio come oggetto di garanzia assicurativa. L'art. 15 era relativo al rischio indicato nel frontespizio con la voce tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi> e lo descriveva così: I danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati, da incendio, esplosione, implosione, scoppio, fumo, gas e vapori, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sabotaggio, atti vandalici e atti sommosse, atti di terrorismo, dolosi>. Gli argomenti svolti insieme nei due motivi sono questi.
3. La polizza, il frontespizio della polizza, menzionava come causa dei danni, coperta da assicurazione, gli atti vandalici senza alcuna limitazione, limitazione che è invece presente nel modello. -nel frontespizio della polizza è richiamato in Il modello sollecitare l'attenzione del contraente - cioè modo tale da non contrassegnandolo con un asterisco e rinviando all'asterisco per inserire il contenuto del modello in quello del contratto. 6 Ma la dicitura di richiamo neppure atta a sollecitare l'attenzione del contraente sul fatto che l'oggetto del contratto, l'individuazione dei rischi assicurati, sta nel modello e non nel frontespizio ed è compiuta nel modello in modo da restringere l'oggetto dichiarato nel frontespizio. Il ricorrente ne trae una duplice conseguenza. La equivocità delle espressioni usate avrebbe dovuto condurre i giudici ad interpretare il contratto nel senso che l'oggetto ne fosse stato quello che egli era stato in condizioni di intendere, dato il modo in cui i documenti contrattuali erano stati formulati dall'assicuratore. Avere la corte d'appello acceduto alla interpretazione invece accolta è frutto della violazione delle norme sull'interpretazione indicate nel secondo motivo. L'interpretazione accolta dalla corte d'appello, dato il contrasto tra frontespizio della polizza e modello, conduce ad assegnare alla clausola contenuta nel modello il ruolo di una esclusione dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione della polizza: ma allora la clausola avrebbe dovuto essere dichiarata nulla, perché stipulata in violazione delle norme indicate nel primo motivo.
4. La seconda censura non ha fondamento. Individuato il documento contrattuale insieme in frontespizio e modello, se lo si interpreta, come ha fatto la corte d'appello, nel senso che la delimitazione dei rischi assicurati è stata operata nei diversi articoli del modello, mentre il frontespizio 7 ne ha solo riportato le voci, od in altri termini le relative rubriche, non è configurabile quella alternativa tra clausola con cui è assunta una obbligazione e clausola con cui si limita la responsabilità per il suo inadempimento, in cui dovrebbe radicarsi la violazione delle norme indicate nel primo motivo. Si è allora ricondotti al tema centrale della controversia. 5. - Questo tema consisteva nello stabilire, nel contrasto tra le parti circa l'ampiezza del rischio assicurato, se i documenti contrattuali, consistenti in modelli predisposti dalla società assicuratrice ed includenti condizioni generali di contratto, si prestassero solo all'interpretazione offertane dalla società o non presentassero invece ambiguità di significato, tali da autorizzare la diversa interpretazione sostenuta dal contraente. Ambiguità di significato, quale quella denunciata nel motivo, per cui il contraente, pur reso edotto che il contenuto del condizioni generali dicontratto sarebbe risultato anche dalle contratto, non sarebbe stato richiamato а considerare che la delimitazione del rischio assicurato non era nella indicazione dei tipi di rischi indicati nel frontespizio, ma appunto solo nel modello e nelle condizioni generali lì riportate. Se ambiguità di significato vi fosse stata, infatti, avrebbe dovuto trovare applicazione il dettato dell'art. 1370 cod. civ. e preferirsi la seconda interpretazione, imputando а chi aveva predisposto il modulo di frontespizio il rischio del suo fraintendimento, anziché ad omissione di diligenza da parte del 0 08 contraente il non essersi soffermato sui diversi pertinenti articoli del modello. E perciò il punto che doveva essere affrontato consisteva, rilevazione del contenuto del modello, nelloprima che nella stabilire se i diversi enunciati presenti nel frontespizio erano stati formulati chiaramente nel senso per cui la concreta delimitazione dei rischi assicurati era stata rinviata al modello, mentre nel frontespizio ne era compiuta solo un'indicazione sommaria, priva di un autonomo significato e tale da assolvere all'unica funzione di rimandare ai diversi pertinenti articoli del modello. Orbene, questo aspetto della controversia non è stato affrontato dalla corte d'appello, soffermatasi unicamente a considerare se il contratto conteneva il richiamo al modello e non se il richiamo era formulato in modo tale da non ingenerare dubbi circa la sua portata. 6. - L'accertamento, compito del giudice di merito, che avrebbe dovuto essere eseguito sul punto, è mancato. E ciò integra una violazione dell'art. 1370 cod. civ. L'applicazione della norma avrebbe potuto essere esclusa solo l'interpretazione delle diversedopo aver accertato, attraverso parti del frontespizio, condotta alla stregua degli artt. 1362 a 1366 cod. civ., che i suoi enunciati non presentavano ambiguità e non erano tali da dare adito alla tesi sostenuta dal contraente circa il contenuto dell'accordo. Il secondo motivo, in questi limiti, è fondato. Non lo è invece l'argomento, che attiene alla interpretazione, ma è svolto nel primo motivo, del non essere stato tenuto in conto che la società, dopo il fatto, s'era prestata all'accertamento del danno: l'assicuratore ha interesse ad un pronto accertamento del danno, anche quando l'operatività della copertura del rischio dubbia. - Il ricorso in parte accolto.
7. La sentenza cassata in relazione e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che è designato nella corte d'appello di Cagliari, sede di Cagliari Il giudice di rinvio rinnoverà l'interpretazione del contratto compiendo l'accertamento omesso dal giudice di appello e in ciò si atterrà al principio enunciato al punto 5. Provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla corte d'appello di Cagliari, sede di Cagliari Così deciso il giorno 20 settembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il Presidente Il relatore ed estensore Vittorio fuva Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Joggi, in 16.1.07 Ging Caleol IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 10 109T129. M 45CT 30,99 TOT. 160,19 2.2003 AGHILA 27.1 Registrato cin, 13032 (euro FPO) iudiziari Response Cerv CHINI) (Dr. M. FAQ