Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni d'applicabilità della misura cautelare può intervenire anche a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito, purchè il contenuto della decisione risulti incompatibile con l'esistenza di tali condizioni. (Fattispecie avente ad oggetto una sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio in relazione ad un reato ritenuto assorbito nella contestazione oggetto di precedente condanna pronunziata nei confronti dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2008, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/12/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 2283
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 019864/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RO LE, N. IL 26/10/1962;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/01/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) DI RO LE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 24 gennaio 2007 della Corte d'Appello di Catania che ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 18 marzo al 2 aprile 2002, per il delitto di ricettazione dal quale era stato successivamente assolto - con sentenza divenuta irrevocabile - ai sensi dell'art. 649 c.p.p. per il divieto di un secondo giudizio essendo stato ritenuto assorbito, il reato contestato, in quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per il quale l'istante era stato in precedenza condannato in diverso giudizio. La Corte di merito ha escluso il diritto alla riparazione avendo ritenuto che la formula di proscioglimento non fosse ricompresa tra quelle previste dall'art. 314 c.p.p. che danno diritto alla riparazione.
2) Il ricorrente, con il proposto ricorso, deduce i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p., perché l'ordinanza impugnata avrebbe fondato la sua decisione su argomentazioni non corrette e senza tener conto della circostanza che la sentenza di non doversi procedere per violazione del principio ne bis in idem costituisce una sentenza di proscioglimento per il quale non può essere esclusa la riparazione.
Con il ricorso si censura poi l'ordinanza impugnata perché avrebbe travisato il contenuto delle sentenze di merito richiamate nel provvedimento.
3) Vanno preliminarmente esaminate le considerazioni svolte dal Procuratore generale che ha rilevato come il ricorrente non abbia invocato l'art. 314 c.p.p., comma 2 nel ricorso proposto. Su questa eccezione va peraltro sottolineato per un verso che la domanda di riparazione è stata proposta in termini generici, e quindi inclusivi delle due ipotesi di riparazione previste dall'art.314 c.p.p., primi due commi, e come il ricorso appaia parimenti riferito alle due ipotesi di riparazione anche se non precisamente delineate.
4) Sul tema della possibilità di ottenere la riparazione - nel caso di proscioglimento per violazione del divieto di essere nuovamente processato o sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto - questa sezione si è già pronunciata con la sentenza 15 novembre 2003 n. 15613, Natale, rv. 227906 che ha escluso la possibilità della riparazione per non essere, la formula indicata, ricompresa tra quelle indicate nell'art. 314 c.p.p., comma 1. Questo precedente ha fondato la sua decisione su rilievo che il comma 1 non prevede, tra le formule di proscioglimento che danno diritto alla riparazione, quella prevista dall'art. 649 ricordato. Ha poi escluso che la riparazione potesse essere fondata sull'art. 314 c.p.p., comma 2 perché - si legge nella sentenza - la decisione irrevocabile che accerta che il provvedimento cautelare era stato emesso senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dalla legge è solo quella intervenuta nel procedimento cautelare ed emessa dal tribunale per il riesame o dalla Corte di cassazione.
5) Sul punto che forma oggetto della decisione impugnata va osservato che la più recente giurisprudenza di questa sezione ha però condivisibilmente ritenuto di superare il principio ricordato affermando, al contrario, che la decisione irrevocabile cui fa riferimento l'art. 314 c.p.p., comma 2 in esame - che, come è noto, fa riferimento all'ingiustizia "formale" del provvedimento cautelare indipendente dall'esito del giudizio - può essere costituita anche dalla sentenza di proscioglimento che abbia pronunziato nel merito. Del resto il precedente orientamento richiamava una decisione delle sezioni unite di questa Corte che, ai fini dell'affermazione della permanenza dell'interesse all'impugnazione nel caso di misura cautelare revocata, aveva affermato il principio in questione ma in termini non assoluti consentendo sul fatto che possano esistere casi - definiti "marginali" - nei quali la mancanza delle condizioni di applicabilità potevano emergere soltanto dalla sentenza di proscioglimento (v. sentenza ss.uu. 12 ottobre 1993 n. 20, Durante, rv. 195355).
In realtà i casi cui le ss. uu. fanno riferimento non sembrano del tutto marginali e anche quelli indicati dalle ss.uu. si verificano frequentemente (la sentenza fa il caso della condanna per un reato meno grave di quello contestato che non consente l'emissione del provvedimento cautelare).
Superando il più restrittivo orientamento di questa sezione la più recente sentenza Cass., sez. 4, 14 febbraio 2007 n. 10985, Aligi, rv. 236201 ha sottolineato come l'espressione "decisione" irrevocabile usata dal secondo comma in esame è più ampia di quella ("sentenza") cui fa riferimento il comma 1 (che disciplina l'ingiustizia "sostanziale" della detenzione) e che quindi è idonea a ricomprendere anche la sentenza di proscioglimento nel merito. Ovviamente è necessario che dalla sentenza di merito emerga inequivocabilmente - ovviamente con valutazione da effettuare ex post - che la misura cautelare sia stata applicata senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (nel caso esaminato la sentenza di merito aveva derubricato il reato per il quale era stata emessa la misura in reato perseguibile a querela che, nella specie, non era stata proposta).
E analoghi principi erano stati precedentemente affermati da Cass., sez. 4, 6 novembre 2006 n. 42022, Carta, rv. 235676 (in tema di sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 9 c.p.) rilevando come il varco lasciato aperto dalla sentenza delle ss.uu. del 1994 in realtà fosse più ampio di quello ipotizzato. E su questo presupposto ancora più recentemente Cass., sez. 4, 22 gennaio 2007 n. 8869, Frajese, rv. 240332, in un caso identico a quello indicato dalle ss.uu., ha ulteriormente ribadito che la diversa qualificazione del reato ad opera del giudice di merito consente la riparazione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, quando a posteriori si accerti che non esistevano le condizioni previste dall'art. 280 c.p.p. trattandosi di reato punito con pena che non consentiva l'emissione della misura cautelare. In conclusione: l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. può intervenire anche a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito purché il contenuto della decisione sia incompatibile con l'esistenza di quelle condizioni. 5) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello che l'ha pronunziata che provvederà anche sulle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catania cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009