Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2002, n. 8263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8263 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
C.C. 67759 EPUBBLICA ITALIANA E D A T E N S E IN NOME DEL DOLO0 82 6 3/0 2 RTE SUPREMA IVA geration SEZIONE TRIBUTARIA Ужин dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 500/00 Enrico ALTIERI - Presidente Do Consigliere Dott. Eugenio AMARI Cron.22721 Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Ud. 08/03/02 - Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 67759 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFF IVA LATINA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002
- ricorrente -
$1213
contro
GESTIONE SERVIZI PENNACCHI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato LILIA GRENGA, difesa dall'avvocato PIER LUIGI CIOTTI, giusta procura in calce;
controricorrente avversO la sentenza n. 220/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Francesco udienza del 08/03/02 dal Antonio GENOVESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Costituzionale;
in subordine il rigetto del Corte ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio IVA di Latina procedeva а rettifica nei confronti della Società Gestione servizi Pennacchi srl, in relazione all'anno d'imposta 1991, contestando la mancata riduzione della detrazione d'imposta, in presenza di operazioni esenti. In particolare, nel cor- SO di un'ispezione documentale, erano state rinvenute sei fatture per addebito di interessi che, non essendo state assoggettate ad I. V.A., non erano state tenute in 2 considerazione per il calcolo del cd. pro rata, ai fini della determinazione della percentuale di indetraibili- tà dell'imposta ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del d. P. R. n. 633 del 1972. La società ricorreva alla C.T.P. di Latina, chie- dendo l'annullamento della rettifica sia perché le som- me sarebbero del tipo di quelle escluse dalla base im- W ponibile, sia perché era stata presentata la dichiara- zione di condono ai sensi dell'art. 49 della legge n. 413 del 1991. L'Ufficio si costituiva affermando sia la legittimità della propria pretesa che l'inefficacia della domanda di condono, per la presenza di errori ma- teriali e di calcolo. La Commissione accoglieva il ri- corso. L'ufficio proponeva appello, sostenendo che le ope- razioni eseguite dalla società non potevano essere con- siderate né accessorie alle operazioni imponibili né occasionali, in quanto rappresentanti un finanziamento alle società del gruppo (rientranti nella previsione dell'art. 10, comma 1, d. P. R. n. 633). La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello.
2. Ricorre avverso detta sentenza il Ministero del- le Finanze con due motivi, cui resiste la società con- tribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 19, commi 3 e 4, e 10 del d. P. R. n. 633 del 1972 e del loro com- binato disposto, nonché degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. e del loro combi- nato disposto. Le fatture emesse per addebito degli interessi, non W assoggettate ad IVA, ai sensi dell'art. 10 del d. P. R. n. 633, riguardavano attività proprie dell'impresa о comunque accessorie alle altre operazioni imponibili (perché inerenti alle operazioni di addebito degli in- teressi sui conti correnti delle singole consociate af- ferenti finanziamenti a breve assunti direttamente dal- la società resistente presso istituti di credito) e, pertanto, dovevano concorrere alla individuazione del volume di affari e della percentuale del pro rata. L'onere della prova in ordine ai presupposti del diritto alla detrazione di cui all'art. 19, comma del d. P. R. n. 633, gravava sulla società, che invece non l'avrebbe soddisfatto. La società, infatti, avrebbe svolto un'attività di prestazione dei servizi azienda- li, compresi quelli di tesoreria, e gestione dei movi- menti finanziari di tutte le società del gruppo, con pagamenti ed incassi compresi finanziamenti presso istituti di credito per conto delle consociate a cui, 4 successivamente, trasferire la provvista.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, commi 3 e 4, 10 e 15, n. 3, del d. P.R. n. 633 del 1972 e del loro combinato disposto, nonché degli artt. 116 cod. proc. civ. e. 2697 cod,. civ. e del loro combinato di- sposto. Si duole altresì della insufficienza e contrad- dittoria motivazione su punti decisivi della controver- sia. Al caso esaminato non sarebbe applicabile l'art. 15, n. 3), del d. P. R. n. 633, che esclude dall'assoggettabilità a tributo le somme corrisposte a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cedente o del committente. La società non avrebbe fornito la prova dell'aver agito nell'esercizio di un potere di rappresentanza e nel caso di specie non potrebbe venire in rilievo alcuna disciplina speciale riguardante i cd. gruppi di società in tema di bilancio consolidato del gruppo (art. 2429-bis), trattandosi di discipline stabilite solo per i settori di riferimento.
3. I due motivi possono essere trattati congiunta- mente, attenendo, ambedue, all'assolvimento dell'onere probatorio riguardante operazioni economiche non sog- gette a tributo: ovvero attinenti all'inerenza delle operazioni esenti da I.V.A. all'attività propria 5 dell'impresa ovvero all'accessorietà di quelle alle al- tre operazioni imponibili (art. 19, comma 4, del d. P. R. n. 633 del 1972, nel testo in vigore ratione tem- apportateporis e cioè а seguito delle modificazioni dall'art. 9 del d. P. R. 31 marzo 1979, n. 94), oppure alla natura di operazioni escluse dal computo della ba- se imponibile, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d. P. R. 633, citato.
3.1. La sentenza della Commissione tributaria re- gionale del Lazio, qui impugnata, ha motivato il riget- to del gravame proposto dall'Ufficio contro la sentenza di primo grado, sia sulla base dell'applicabilità dell'art. 15 del d. P. R n. 633, che esclude alcune operazioni dal computo della base imponibile, sia sulla base della ricorrenza del caso di cui all'art. 19, com- ma 4, dello stesso d. P. R. n. 633, per essere quelle operazioni esenti dall'imposta e non dovendosene tener conto nel ridurre la percentuale di detrazione stabili- ta dal comma 3 dello stesso articolo. Osserva l'intimata contribuente che la fattispecie incensurabile perché attiene а una valutazione del è fatto>> compiuta dai giudici di merito. L'osservazione non coglie nel segno. Sia con rife- rimento alla prima delle due rationes decidendi, sia con riferimento alla seconda, la sentenza è retta da 6 asserzioni tautologiche che non mostrano la ragioni della decisione. Con riferimento alla prima ratio, essa non indica, infatti, quali siano state quelle e per conto della
contro
- anticipazioni fatte in nome parte>> escluse dal computo della base imponibile e quale grado di documentazione, richiesto dalla disposi- zione in esame, esse avessero. Con riguardo alla secon- da ratio, non è detto in base a quale ragionamento le operazioni, che ora si affermano esenti, siano inerenti l'attività d'impresa ovvero, in base a quale criterio, esse siano state ritenute, comunque, accessorie alle altre operazioni imponibili svolte dalla società con- tribuente. Ma v'è di più. La motivazione esprime una ricostru- zione non univoca del fenomeno giuridico osservato poi- ché qualifica la stessa operazione economica una volta con riferimento all'art. 15, n. 3), del d. P. R. n. 633 del 1972 e una volta come operazione esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello stesso d. P. R. n. 633, entrambi nel testo vigente ratione temporis. Ma, com'è noto, si tratta di situazioni del tutto diverse tra lo- ro: la prima disposizione corrisponde alla sua qualifi- cazione del dato economico nei termini dell'operazione non imponibile>>, e la seconda in quella dell' operazione esente>>, entrambe escluse 7 dall'addebito del tributo, ma aventi un diverso regime giuridico, atteso che le operazioni esenti dovevano e devono essere formalizzate ai fini IVA, con adempimento dell'obbligo della fatturazione, della registrazione e dell'inserimento nella dichiarazione, ai fini del com- puto della percentuale d'indetraibilità, mentre alcune operazioni non imponibili (come quelle risultanti dalle attività di esportazione in paesi extracomunitari) pos- sono addirittura dar luogo ad integrale detrazione su- gli acquisti. Ma oltre che a profili formali, la que- stione pratica più importante che differenzia i due ti- pi di operazione, specie con riferimento alle operazio- ni escluse dalla base imponibile>>, ai sensi dell'art. 15, n. 3), cit., riguarda il problema della documentazione delle cd. spese per conto>> della con- troparte (alla quale la sentenza impugnata riporta una delle due qualificazioni richiamate), vale а dire di spese corrispondenti a somme non riconducibili a corri- spettivi. Tali importi, infatti, ove non specificamente documentati, necessitano di una specifica dimostrazio- che potrebbe dar luogo a richiamo di prassi commer- ne ciali che vanno espressamente menzionate. Il carattere ancipite del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, unitamente alla mancanza di una di- mostrazione delle affermazioni esposte, fanno assumere 8 alla motivazione un carattere tautologico e, in parte, anche contraddittorio, che impone il rinvio della que- stione ad altra sezione dello stesso Giudice, il quale oltre ad aver cura del nuovo esame di merito delle questioni poste dalle parti nel giudizio di appello provvederà anche alla quantificazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Commis- sione Tributaria Regionale della Lombardia, Lazú Così deciso in Roma, nella sede della Corte di cas- sazione, 1'8 marzo 2002. L'Estensore Francesco Antonio, GENOVESE a. Ja Il Présidente Enrico ALTIERI Ogg -7610. 2002 DEPOS 7 чаша Алиев пои CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano, A 9