Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2002, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOM0 2441/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU EM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE © Presidente R.G.N. 13142/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 16343/00 5846 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Cron. Rep. 659 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Consigliere - Ud. 09/10/01 Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3.10 EDILDOMUS 90 DI CO NI SOC, (già EDILDOMUS per diritti 20 FEB. 2002 snc) di IANNARONE RAFFAELE, in persona del legale IL CANCELLIERE rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA R.R. PEREIRA 202, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOFFA, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SALEMI, giusta delega in atti;
CANCELLER A - ricorrente
contro
PROSPERI BRUNA, CE FRANCO;
intimati e sul 2° ricorso n° 16343/00 proposto da: 2001 BRUNA, CE FRANCO, elettivamente 1327 PROSPERI -1- domiciliati in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANCINI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
EDILDOMUS 90 DI CO NI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R R PEREIRA 202, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOFFA, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SALEMI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 580/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato BOFFA RA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale il rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato MANCINI Luigi, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale o l'inammissibilità -2- °rigetto del ricorso principale. -3- R. G. N. 13142+16343/00 Oggetto: Annullamento di contratto di compravendita. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 4-11-1994, la Edil Domus 90 di AN AE s.n.c. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma UN PR e RA EC e, premesso di avere acquistato da costoro, con contratto del 15-11- 1991, al prezzo di lire 180.000.000, un terreno di mq. 803 in Mentana, località Formelluccio, ricevendo dai venditori, contestualmente alla vendita, certificato di destinazione urbanistica del terreno e concessione del sindaco di Mentana, con cui era stata autorizzata la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo;
che, peraltro, la stessa autorità comunale aveva disposto, con ordinanza del 24-11- 1992, la sospensione dei lavori di costruzione in precedenza autorizzati, in quanto il terreno ricadeva in zona di rispetto secondo il vigente piano regolatore, e la variante a detto piano, che rendeva edificabile il terreno, non era stata ancora approvata dalla regione;
che, pertanto, il consenso di essa acquirente era stato viziato da errore sulla qualità dell'oggetto del contratto, 2 per la ritenuta edificabilità del terreno, avendo i "ingenerato in essa Edil Domus la venditori convinzione di avere acquistato un fondo edificabile”, con la conseguenza che nella fattispecie si era realizzata una vendita di aliud pro alio;
tutto ciò premesso, chiedeva l'annullamento del contratto per dolo dei convenuti O, in subordine, la risoluzione dello stesso per vendita di aliud pro alio, con condanna dei convenuti medesimi alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento dei danni. Si costituivano PR UN e EC RA, che, nel contestare la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, con condanna dell'attrice per lite temeraria, deducevano che successivamente all'acquisto del terreno la Edil Domus aveva presentato al Comune di Mentana progetto per la realizzazione, in variante, di un fabbricato costituito da quattro appartamenti, in ordine al quale la commissione edilizia aveva espresso parere contrario al rilascio della concessioine edilizia;
negavano, comunque, di avere posto in essere raggiri per indurre l'attrice ad acquistare il terreno, evidenziando, nel contempo, il provvedimento di sospensione dei lavoriche 3 adottato dal sindaco non aveva modificato la destinazione del terreno stesso, che era sempre ricompreso nella variante del piano regolatore in base al quale la concessione era stata rilasciata, per cui, in definitiva, non ne era mutata la destinazione edificatoria. Con sentenza in data 5-3/15-4-1997, l'adito tribunale rigettava le domande proposte dalla Edil Domus 90 di AN AE s.n.c., che condannava al rimborso delle spese del giudizio in favore dei convenuti, e rigettava anche la domanda riconvenzionale avanzata da questi ultimi per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Proposto appello dalla Edil Domus 90 di NE AN s.n.c., già Edildomus 90 di AN AE s.n.c., la corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 22 febbraio 2000, lo ha rigettato, condannando l'appellante alle spese del grado, sulla base delle argomentazioni che qui di seguito si riassumono. E', innanzitutto, priva di pregio, per la corte territoriale, l'eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento del contratto per vizi della volontà, ed, in particolare, per errore ex art.1428 c.C., sollevata dagli appellati, in quanto in primo grado l'annullamento era stato richiesto soltanto per dolo della controparte e per vendita di aliud pro alio. E, tuttavia, il motivo di appello, con il quale è stato denunciato l'errore ingenerato nell'acquirente Edildomus dai venditori circa l'edificabilità del terreno acquistato, è infondato, posto che la situazione giuridica dell'immobile, "classificata nello strumento urbanistico comunale in zona V-Rispetto Assoluto-", è stata espressamente indicata nell'atto di compravendita al quale è stato allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 4 novembre 1991 dal sindaco del Comune di Mentana, da cui risulta che il terreno era compreso nel piano di recupero di Via Reatina, adottato con delibera consiliare n.66 del 10 maggio 1991, che prevede un indice di edificabilità di mc/mq 1,00. stay Parte acquirente è stata quindi espressamente messa della situazione giuridica al corrente conseguentemente, non può dell'immobile, e, ritenersi rilevante, ai fini delle richiesta di annullamento del contratto, l'ordinanza di sospensione dei lavori intervenuta soltanto il 24 novembre 1992, in attesa dell'approvazione della 5 variante al piano regolatore, atteso che della presenza di tale variante l'acquirente era stato reso edotto nell'atto di compravendita. Evidenzia, inoltre, la corte di appello che l'ordinanza di sospensione, peraltro intervenuta in presenza di una richiesta di variante in corso d'opera presentata dalla stessa Edil Domus 90 il 2 marzo 1992 in relazione ad un villino quadrifamiliare, rispetto a quello trifamiliare di cui alla originaria concessione n.3362 del 7 novembre 1991, allegata agli atti, non fa venir meno la potenzialità edificatoria del suolo, che, pertanto, rimane nella stessa situazione giuridica in cui si trovava al momento dell'acquisto. Considerata, infine, la documentazione allegata al contratto, nella quale è chiaramente delineata la situazione dell'immobile, va a maggior ragione respinto il subordinato motivo di appello avente ad oggetto la risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio. Ricorre per la cassazione della sentenza la soc.EDILDOMUS 90 di CO NI, già Edildomus s.n.c. di AN AE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo quattro motivi di gravame. Resistono con controricorso PR UN e EC RA, che propongono anche ricorso incidentale condizionato, cui replica la ricorrente principale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1428, 1429, 1431, nonché 1439 C.C., in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., per - il giudice di appello - non essersi confrontato con le ipotesi articolate dall'appellante che ha chiesto l'annullamento del contratto per vizio nella formazione del consenso, articolatamente identificato nell'errore essenziale" (immediata edificabilità del terreno acquistato in virtù di concessione edilizia "illegittimamente conseguita" e senza che i venditori avessero informato l'acquirente della carente approvazione regionale, in ciò costituendo il dolo dei primi che ha indotto in errore la seconda). Il giudice di appello non ha tenuto conto, in altri termini," della plurivalenza della fattispecie e della gradata iscrizione della stessa nel motivo di 7 H appello, in relazione alle distinte ipotesi normative di cui agli artt. 1428 e 1439 C.C., limitandosi a discutere la causa solo sotto il profilo dell'errore, omettendo pertanto l'esame del vizio formativo del contratto, costituito dal raggiro". Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione in ordine alla incidenza dell'ordinanza di sospensione sulle caratteristiche del bene e sulla struttura del contratto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riguardo alla ritenuta irrilevanza, in ordine alla immediata potenzialità edificatoria del suolo che per la corte territoriale rimaneva, pertanto, - nella stessa situazione giuridica in cui si trovava al momento dell'acquisto - dell'ordinanza di sospensione dei lavori intervenuta soltanto il 24- thy 11-1992, in attesa dell'approvazione regionale della variante al piano regolatore, della quale l'acquirente non era stato edotto dai venditori al momento dell'acquisto; donde l'errore, determinato dall'altrui raggiro, nel ritenere, in quel momento, edificabile il terreno. Con il terzo motivo viene denunciata violazione dei criteri dell'ermeneutica giuridica dettati dagli 8 :1 in relazione all'art.360artt. 1362 e segg. C.C., nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere, la corte di appello, valutato compiutamente e correttamente la documentazione acquisita al processo ed il comportamento dei venditori - segnatamente quello della PR - anteriore alla contratto di compravendita e per avere escluso, in conseguenza valutazione, che l'acquirente di siffatta erratta stata indotta in errore dai potesse essere raggiri della PR e del EC circa la immediata edificabilità del terreno;
laddove, un attento esame dei documenti, la scansione e successione temporale delle date in cui gli stessi furono emessi ed il loro con il collegamento ricordato comportamento della PR (pubblicazione sul giornale "Porta Portese" dell'annuncio di vendita del terreno de quo come edificatorio), avrebbero dovuto indurre quel Aun giudice a ritenere che effettivamente l'acquirente si era determinata a comprare il bene in quanto tratta in inganno dai venditori, che le avevano taciuto che esso non era immediatamente edificabile, a causa della mancata approvazione della variante del piano di recupero di Via Reatina da parte del competente organo regionale. 9 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, omessa acquisizione delle prove richieste. Violazione del principio dispositivo in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. La PR ed il EC eccepiscono, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da una società in persona del legale rappresentante pro tempore", senza che nell'intestazione o nel contesto del ricorso siano indicati l'organo munito del potere di rappresentanza della società ed il nome di detto rappresentante. Propongono, a loro volta, ricorso incidentale condizionato a termini dell'art.360 n.3 c.p.c. - per violazione dell'art. 112 c.p.c. degli artt.169-359 c.p.c., per non essersi pronunciata, la corte di appello, sull'eccezione di improcedibilità e/o di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati all'udienza collegiale di spedizione della causa a sentenza, a causa del mancato deposito in atti, nel termine di legge, del fascicolo di parte appellante, che veniva depositato soltanto in quella sede. 10 L'eccezione di inammissibiltà del ricorso principale sollevata dai resistenti è priva di pregio, risultando, da un lato, ben leggibile, nella procura a margine del ricorso, il nominativo (NE AN) del soggetto che ha conferito il è mandato al difensore e la cui sottoscrizione stata da quest'ultimo autenticata;
e non essendovi incertezza, dall'altro per quanto si desume anche - dall'ampia ed esauriente trattazione riservata dalla corte di appello all'argomento, a seguito di analoga eccezione sollevata dagli appellati sull'esistenza in capo a tale soggetto dei necessari poteri rappresentativi della società ricorrente Edildomus 90 s.n.c. di NE AN (SS.UU.n.1167/94; n.5023/98). Il ricorso è, peraltro, infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, il giudice di appello ha puntualmente esaminato i diversi profili day prospettati dall'appellante a sostegno della contratto di domanda di annullamento del compravendita del 15-11-1991, pervenendo alla esatta conclusione, sulla base della prodotta documentazione, che al momento della stipula dell'atto l'acquirentie era a perfetta conoscenza della "situazione giuridica" in cui si trovava il 11 terreno che andava ad acquistare, posto che secondo quanto si legge nella sentenza impugnata aveva ricevuto dai venditori, contestualmente alla vendita, il certificato di destinazione urbanistica e la concessione edilizia per costruire un fabbricato ad uso abitativo. Tali essendo i fatti accertati, appare perfettamente logica e coerente la statuizione con la quale la corte di appello, nell'escludere che i potessero avere indotto in errore venditori l'acquirente sulla natura edificatoria del terreno essendo questo effettivamente edificabile, per cui non era riscontrabile, in definitiva, alcun errore asseritamente ingenerato dai primi nella Edildomus ha rigettato la domanda, volta, come ha ricordato lo stesso giudice, originariamente ad ottenere l'annullamento del contratto per dolo della controparte e per vendita di aliud pro alio in appello, per vizio del consenso determinatoe, da errore sulle qualità dell'oggetto ex art.1428 C.C., per inesistenza vuoi del preteso errore dell'acquirente vuoi del denunciato dolo dei venditori che di siffatto errore sarebbe stato causa. Non si riscontrano, dunque, le violazioni di legge 12 ed i vizi di motivazione denunciati con il primo motivo. Altrettanto infondato è il secondo motivo, avendo territoriale fornito chiara e logicala corte spiegazione circa la irrilevanza dell'ordinanza di sospensione dei lavori, intervenuta soltanto il 24 novembre 1992, sulla ricordata "situazione giuridica" del terreno all'epoca dell'acquisto dello stesso da parte della Edildomus, che era esattamente quella risultante dalla documentazione consegnata contestualmente alla stipula del contratto (15-11-1991) dai venditori all'acquirente ed a questa ben nota;
come le era noto, altresì, perché ne era stata resa edotta nell'atto di compravendita, che esisteva la variante al piano regolatore in attesa di approvazione. E' stato, ad ogni buon fine, opportunamente ricordato che l'ordinanza di sospensione intervenuta in presenza di una variante in corso d'opera presentata dalla stessa Edildomus 90 il 2 marzo 1992, in relazione ad un villino quadrifamilaire, laddove l'originaria concessione edilizia del 7 novembre 1991 riguardava un villino trifamiliare;
da ciò la corte di merito ha tratto ulteriore conferma che il suolo era certamente 13 .. edificabile al momento dell'acquisto da parte della Edildomus e che tale potenzialità edificatoria non è venuta meno per effetto della predetta ordinanza, per cui, ancora una volta, deve escludersi qualsiasi addebito a carico dei venditori in ordine a pretesa vendita di aliud pro alio all'acquirente. La censura di cui al terzo motivo è sostanzialmente assorbita da quanto fin qui detto, ribadendosi che la corte territoriale ha esaminato e valutato compiutamente tutte le risultanze di causa e, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, è pervenuta ad escludere qualsiasi dolo dei venditori, volto a ingenerare nell'acquirente il preteso erroneo convincimento circa l'edificabilità del terreno oggetto del contratto di compravendita, posto che questo, come si è detto, era effettivamente edificabile e tale è rimasto, a nulla rilevando che successivamente sia intervenuta l'ordinanza di sospensione dei lavori, a causa, a quanto pare, di richiesta di variante al progetto originario - per il quale era stata rilasciata regolare concessione edilizia avanzata dalla stessa acquirente. Il quarto motivo è inammissibile per assoluta genericità della censura con esso rivolta alla 14 sentenza impugnata. Quanto al ricorso incidentale, deve rilevarsene parimenti la totale infondatezza, per insussistenza delle denunciate violazioni di legge;
deve escludersi, in ogni caso, che il giudice dovesse -dichiarare l'improcedibilità dell'appello e su questo convengono gli stessi ricorrenti incidentali del fascicolo per il mancato deposito dell'appellante, atteso che e lo ricordano sempre - i predetti ricorrenti la corte di appello ne - autorizzò, comunque, il deposito all'udienza di a sentenza, con ciòspedizione della causa implicitamente, ma inequivocabilmente statuendo sull' eccezione (rilevabile d'ufficio (?) da essi (appellati) sollevata all'udienza collegiale di spedizione della causa a sentenza, in ordine al mancato deposito in atti, nel termine di legge, del fascicolo di parte appellante>. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. La ricorrente principale va, peraltro, condannata alle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna la ricorrente principale alle spese, che 15 (€274,70) liquida in lire 531.900 oltre a lire 1.000.000 (€ 3615,70) (settemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) Smadan IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPORTATO IN CANCEL EGIA Roma 2 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 456T 51,65 TOT. 180,76 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 11 APR. 2002 Serie 4 Registrato in data versate € 180,76 an $314 (euro CENTRITANTA 46 F. Dirigente Area Servici (Dott.ssa Maria Grazia P 51$$ Besponsabile Serviziot iziari (Dr. M. RACC CH 002 16