Sentenza 10 marzo 2005
Massime • 1
In tema di disciplina della pesca, il reato di cui agli artt. 15 e 24 della Legge 14 luglio 1968 n. 963, divieto di detenzione di novellame di qualunque specie marina vivente o di specie di cui sia vietata la cattura in quantità eccedente quella consentita, è ascrivibile anche al commerciante, a condizione che presso lo stesso sia rinvenuto l'intero pescato, atteso che diversamente non sarebbe possibile individuare la quantità complessiva del pescato sul quale calcolare la tolleranza del 10% di novellame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2005, n. 14281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14281 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 10/03/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 00515
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 036304/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RO IC n. il 01/02/1959;
avverso sentenza del 06/04/2004 TRIBUNALE di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANGELISTA VITTORIO;
udito il PM nella persona del Dott. PASSACANTANDO G. che ha concluso:
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER EL ricorre, per ministero del difensore, avverso la sentenza in data 6.04.04, con cui il Tribunale di Messina lo condannava alla pena di _ 600,00 di ammenda per il reato p.p. dagli artt. 15, lett. C) e 24, L. 963/65, avendo detenuto e commercializzato kg. 2 di novellame di pesce del tipo "bianchetto". Il ricorrente deduce violazione dell'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 125, c. 3^, c.p.p., essendosi il giudice limitato ad affermare la penale responsabilità dell'imputato in modo generico ed apodittico, senza esaminare alcun principio di diritto;
inoltre, la sentenza sarebbe nulla, perché vergata a mano con grafia incomprensibile;
infine, il commerciante risponderebbe del reato ascritto solo qualora presso di lui sia stato venduto l'intero pescato, essendo altrimenti impossibile individuare la quantità originaria del pescato e quella del novellame in essa presente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il divieto di detenere novellame di qualunque specie marina vivente (oppure di specie di cui sia vietata la cattura) in quantità eccedente quella consentita, previsto dall'art. 15, l. 14.07.65, n. 963, sanzionato dall'art. 24, si riferisce non soltanto a chi esercita la pesca, ma anche al commerciante;
peraltro, oltreché, ai sensi dell'art. 91, D.P.R. 2.10.1968, N. 1639 - regolamento di esecuzione della L. 963/65 - è prevista, al fine di assicurare la tutela delle risorse ittiche, una tolleranza di novellame del 10% sul totale del pescato, il commerciante è chiamato a rispondere del reato in questione qualora presso di lui sia rinvenuto l'interro pescato, in quanto, diversamente, sarebbe possibile individuare la quantità complessiva di pesce originariamente pescata, ne' quella del novellame in essa presente (Cass. 3^, 43235/02; Cass. 38744/04;
Cass. 8790/98). La situazione normativa, come sopra delineata, ha subito, poi, una modifica con l'entrata in vigore del D.M. 21.07.98 (G.U. 4.08.98, n. 180), precedente al fatto addebitato al ER (6.11.99), secondo cui la detta tolleranza del 10% (art. 3) va calcolata su "ogni confezione del prodotto pescato" e non sul "totale catturato": se non che, il disposto del D.M., citato per rappresentare in modo completo il quadro normativo di riferimento, non si attaglia alla fattispecie, riferendosi esso esclusivamente ai molluschi bivalvi, mentre il novellame, detenuto e commercializzato dal ER, è novellame di pesce del tipo "bianchetto".
Tutto ciò premesso, osserva la Corte che, alla stregua dell'art. 91, D.P.R. 1639/68 - come sostituito dall'art. 1 del D.M. 21.04.1983 del
Ministro per la Marina Mercantile -, il "totale catturato" sul quale calcolare la c.d. tolleranza del 10% del novellame, deve considerarsi, nel caso concreto, con riferimento non alla partita di pesce detenuta da ciascun commerciante, bensì alla quantità complessiva originariamente pescata, valutata prima della distribuzione per il commercio, in relazione al che, il Tribunale ha omesso di accertare la necessaria e rilevante circostanza se il prodotto catturato fosse stato consegnato al ricorrente in tutto o in parte.
Nel caso, infatti, in cui l'imputato avesse ritirato solo una parte del prodotto, egli non avrebbe potuto mai avere cognizione del rispetto del divieto posto dalla legge, non disponendo dei dati relativi alla quantità complessiva originariamente pescata, ne' a quella del novellame in essa presente.
Alla stregua delle svolte ragioni, si rende, pertanto, necessario annullare l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2005