Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2005, n. 14281
CASS
Sentenza 10 marzo 2005

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In tema di disciplina della pesca, il reato di cui agli artt. 15 e 24 della Legge 14 luglio 1968 n. 963, divieto di detenzione di novellame di qualunque specie marina vivente o di specie di cui sia vietata la cattura in quantità eccedente quella consentita, è ascrivibile anche al commerciante, a condizione che presso lo stesso sia rinvenuto l'intero pescato, atteso che diversamente non sarebbe possibile individuare la quantità complessiva del pescato sul quale calcolare la tolleranza del 10% di novellame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2005, n. 14281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14281
    Data del deposito : 10 marzo 2005

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