Sentenza 28 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2003, n. 10304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10304 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA - 1 0 3-04/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAD E Oggetto Lavoro Composta da li Ili.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 1914/01 Dott. Guglielmo SCIARELLI PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 23001 Dott. Mario Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 28/02/03 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 21, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente :
contro
BO OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2003 in atti;
- controricorrente 1287 -1- avverso la sentenza n. 1187/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 20/05/00- R.G.N. 1245/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO 1- che l'ing. OR ON ha chiesto all'INPS che fosse rideterminata la sua pensione in base alla contribuzione accreditatagli presso l'INPDAI per il periodo 1937-1945; 2- che l'INPDAI ha comunicato, in data 25.3.98, che la somma accreditata per l'ing. ON era pari a lire 31.950 che, rivalutata, ammontava a lire 374.202; 3- che l'INPS ha ritenuto che detta somma costituisse retribuzione e non contribuzione pervenendo, di conseguenza, ad una rideterminazione della pensione che non consentiva all'assicurato di superare il minimo di legge;
4- che il Tribunale di Torino, con sentenza del 14.2.00, ha accolto la tesi dell'ing. ON in base ai chiarimenti resi dal c.t.u. che ha dichiarato che: a- che trattavasi di contribuzione lo si ricavava anche dall'art.32 dpr. 914/55 che indica come ammontare minimo dei contributi per i dirigenti d'aziende industriali, nei vari anni dal 1937 al 1953, proprio le somme indicate nella prima colonna del prospetto INPDAI;
ed altresì dal ccnl del 1938, costitutivo dell'INPDAI, che all'art. 6 b- precisa che la contribuzione è pari all'11% della retribuzione : si poteva perciò ricavare una retribuzione media pari circa 1.3000 annue;
5- che l'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui l'ing. ON resiste con controricorso;
egli ha anche presentato note;
1 RITENUTO IN DIRITTO 1- che con la censura proposta avverso la decisione impugnata l'INPS riporta una serie di norme sulla base delle quali a suo avviso va determinata la pensione sul presupposto,evidentemente, che la somma, la cui natura era controversa, fosse retribuzione, asserendo di dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in quanto l'operato dell'istituto è da ritenere conforme alla normativa;
2- che trattasi di censura meramente contrappositiva della tesi sostenuta dall'istituto al convincimento del Tribunale fondato sulla c.t.u., senza indicare ,nella stessa, alcun errore circa la individuazione della natura della somma risultata accreditata presso l'INPDAI ed è, pertanto, inammissibile;
3- che il ricorso va rigettato;
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condîna il ricorrente alle spese liquidate in € 1 oltre € 2.000,00 per onorari da attribuirsi all'avv. Sante Assennato. 89 N 84-8-11 OILE T ISNES IV OLLINIⱭ O Roma 28 febbraio 2003-03- VA S INDO VO FON τα ο α VISOWI VE WINES Il Consigliere es. Conado Saykele Il Presidente englichen I mulh IL CANCELLIERE zauco Depositato in Cancelleria 28 GIU. 2003 oggi, to/2anco IL CANCELLIERE 2