Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
Il commerciante presso il quale è rinvenuta solo parte del prodotto pescato non può rispondere del reato di cui agli artt.15, comma primo, e 24, comma primo, della legge 14 luglio 1965 n. 963, in relazione all'art. 89 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere detenuto, per commerciarli, molluschi eduli lamellibranchi allo stato di novellame senza la preventiva autorizzazione, in quanto in tale caso non è possibile individuare il pescato sul quale calcolare la tolleranza del 10% ai sensi dell'art 91 del citato D.P.R.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1998, n. 8790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8790 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza Pubblica
Dott. Paolo Tonini Presidente del 15 giugno 1997
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Morgigni Consigliere N. 2187
3. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Novarese Consigliere N. 5104/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello, qualificato ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Rimini avverso la sentenza n. 196/97 del 4/2-5/4/97, pronunciata dal Pretore di Rimini nel procedimento
contro
OR IL, nato a [...] il [...].
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. V. Meloni, con le quali chiede l'annullamento con rinvio della gravata sentenza ed il rigetto dell'impugnazione incidentale dell'imputato;
- udito il difensore, avv. Falcolini, che conclude per il rigetto del ricorso del P.M. e l'accoglimento dell'impugnazione incidentale;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, il Pretore di Rimini assolveva, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", OR IA dalla contravvenzione di cui agli artt. 15, comma 1 lett. c) , e 24, comma 1, L. n. 963/1965 in relazione all'art. 89 D.P.R. n. 1639/1968, per aver detenuto, per commerciarli, molluschi LI AN (kg. 140 di venus gallina) allo stato di novellame, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile.
Avverso tale decisione il P.M. della Pretura proponeva appello, che, qualificato ricorso per cassazione, veniva trasmesso per competenza a questa Corte dalla Corte distrettuale di Bologna. Con esso il P.M. deduce violazione di legge (art. 15, comma 1 lett. "c", L. n.963/1965), in quanto il Pretore aveva considerato la violazione del divieto di detenzione di novellame in misura eccedente il 10% del pescato come reato proprio del solo pescatore, mentre è invece ipotizzabile anche a carico del commerciante.
Con appello incidentale, ex art. 595 c.p.p., l'imputato deduceva: 1) che il quantitativo di novellame di vongole accertato dalla Capitaneria di Porto costituiva una percentuale sensibilmente inferiore al limite di tolleranza (10% sul pescato) previsto dall'art. 91 D.P.R. n. 1639/1968; 2) assenza di colpa e buona fede, non potendo il commerciante verificare la detta percentuale di novellame sul pescato, quando il pescatore abbia distribuito il prodotto a più commercianti, tanto più che il prodotto già avrebbe dovuto essere controllato dalla competente autorità all'ingresso in porto;
3) l'eventuale superamento del limite anzidetto della quantità di novellame, riscontrato con riferimento al prodotto detenuto da un commerciante, non esclude il rispetto del limite menzionato al momento della pesca, potendosi verificare in pratica una divisione non omogenea del prodotto tra i vari commercianti. All'odierno dibattimento il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La gravata decisione affronta specificamente il problema oggetto della censura del ricorrente e lo risolve correttamente con motivazione logica ed adeguata.
In definitiva le questioni decisive nel caso di specie sono due: 1) se anche il commerciante sia destinatario del divieto di detenere novellame, posto dall'art. 15, comma 1 lett. c), L. n. 963/1965; 2) in caso affermativo, come si computi il "pescato", sul quale calcolare la c.d. tolleranza (10%) del novellame, ai sensi dell'art.91 D.P.R. n. 1639/1968, sostituito dal decreto 21/4/1983 del Ministro
per la marina mercantile, e cioè se debba farsi riferimento alla partita detenuta da ciascun commerciante ovvero alla quantità complessiva originariamente pescata, valutata prima della distribuzione ai vari commercianti.
Per quanto concerne la prima questione, teoricamente chiunque, e non solo chi esercita l'attività di pesca, risponde della detenzione di novellame in quantità eccedente la tolleranza consentita. In pratica, però, a meno che l'intero prodotto pescato sia stato consegnato ad un unico commerciante, ipotesi abbastanza inconsueta, il grossista che acquista solo parte del prodotto non potrà avere mai cognizione del rispetto del divieto posto dalla legge, non disponendo dei dati relativi alla quantità complessiva originariamente pescata ne' a quella del novellame in essa presente. Occorre, infatti, sottolineare per quanto concerne la seconda delle questioni sopra indicate - che il novellato art. 91 del D.P.R. n.1639/1968 (per effetto del menzionato D.M. del 1983) parla di tolleranza del 10% "sul totale catturato" e non detenuto, fugando così qualsiasi eventuale perplessità interpretativa nell'affermare che il punto di riferimento obbligatorio per il calcolo della detta tolleranza non può che essere la quantità complessiva di pesce, crostacei o molluschi pescata, e non quella detenuta dal rivenditore. Ne consegue che il commerciante, presso il quale è rinvenuta solo parte del prodotto pescato, non può rispondere del reato de quo, mancando totalmente la prova della sussistenza sia dell'elemento materiale che di quello intenzionale di esso.
La gravata sentenza è, dunque, esente dalle proposte censure. Nessuna determinazione ritiene di adottare questo Collegio sul c.d. appello incidentale dell'imputato, perché, tenuto presente il contenuto di detto atto e la mancanza di interesse del OR a ricorrere contro la decisione pretorile, l'"appello" in questione non può qualificarsi impugnazione, bensì solo memoria difensiva.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998