Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1998, n. 8790
CASS
Sentenza 15 giugno 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il commerciante presso il quale è rinvenuta solo parte del prodotto pescato non può rispondere del reato di cui agli artt.15, comma primo, e 24, comma primo, della legge 14 luglio 1965 n. 963, in relazione all'art. 89 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere detenuto, per commerciarli, molluschi eduli lamellibranchi allo stato di novellame senza la preventiva autorizzazione, in quanto in tale caso non è possibile individuare il pescato sul quale calcolare la tolleranza del 10% ai sensi dell'art 91 del citato D.P.R.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1998, n. 8790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8790
    Data del deposito : 15 giugno 1998

    Testo completo