Sentenza 28 maggio 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1968 n. 963, che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame al fine di assicurare la tutela delle risorse ittiche, la percentuale di tolleranza del 10% stabilità dall'art. 91 del Regolamento per la pesca marittima (d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639) va valutata con riferimento all'intero pescato della stessa specie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2004, n. 38744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38744 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 28/05/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1143
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 46318/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM ME, N. a Grosseto il 28/5/1974;
avverso la sentenza del 23.4.2003 del Tribunale di Grosseto - Sezione distaccata di Orbetello;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Albano Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pietro Corsi, il quale ha concluso dichiarando l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.4.2003 il Tribunale di Grosseto - Sezione distaccata di Orbetello affermava la penale responsabilità di AT GO in ordine al reato di cui:
- agli artt. 15, lett. c), e 24 legge 14.7.1965, n. 963 (per avere, quale comandante del motopeschereccio denominato "Contro tutti", pescato, senza autorizzazione, n. 24 casse di novellame di nasello - acc. in Porto Santo Stefano, il 17.8.1999);
e lo condannava alla pena di euro 516,00 di ammenda, disponendo la sospensione del permesso di pesca per 15 giorni ed ordinando la confisca del pescato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo AT, il quale ha eccepito:
- l'insussistenza del reato, poiché non sarebbe stata provata la presenza di novellarne in misura superiore al 10% rispetto al totale pescato, in violazione dell'art. 91 del D.P.R. n. 1639/1968;
- vizio di motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. L'art 15, lett c), della legge n. 963/1965, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 381/1988, vieta - senza preventiva autorizzazione ministeriale - la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellarne di qualunque specie vivente marina oppure delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche, si applica a tutti i comportamenti in contrasto con divieti che, non potendo essere previsti in modo onnicomprensivo nella legge stessa, vengono dettati con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 32 della legge medesima.
Le dimensioni minime del pesce nasello (già determinate in cm. 11 dall'art 87 del Regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R 2.10.1968, n. 1639 come modificato da successivi decreti ministeriali) sono state poi fissate in cm. 20 dalla normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 1626/1994, entrato in vigore in Italia dall'1.1.1995).
L'art 91 dei D.P.R. n. 1639/1968 pone il divieto di pesca (anche) di pesci sotto misura, che, se eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare, ma prevede - per ogni specie -una tolleranza di non più del 10% sul totale catturato, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume.
Nella vicenda in esame risulta accertato, attraverso la deposizione del teste Bulfoni, il superamento sia delle dimensioni minime del pesce sia della percentuale di tolleranza del 10%, che deve essere valutata sull'intero pescato di una stasa specie.
La validità e significanza degli accertamenti fattuali compiuti in proposito si connette alla specifica esperienza degli accertatoli (tenuto anche conto delle caratteristiche delle reti utilizzate per la pesca), tanto che lo stesso ricorrente, in occasione del sequestro del pesce, considerò evidentemente superfluo richiedere uno specifico riscontro del peso.
2. In reato non è prescritto.
L'accertamento risale al 17.8.1999 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 17.2.2004. Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi cinque, in seguito a rinvii disposti su richiesta dell'imputato e del difensore dal 12.6.2002 al 12.11.2002, non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa del riconoscimento di termini a difesa.
Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 17.7.2004. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, 616 e 619 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004