Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 2
La contravvenzione prevista dall'art. 679 cod.pen. si distingue da quella di cui all'art. 678 cod.pen., perché, mentre quest'ultima è diretta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente, senza licenza o senza rispettarne le condizioni, la prima, invece, è diretta a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 679 cod. pen., con riferimento alla condotta di detenzione per il commercio di materie esplodenti per un quantitativo di peso inferiore a quello necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 678 cod. pen.).
Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen., la detenzione, senza autorizzazione dell'autorità competente, di materiale esplodente il cui peso non superi i cinque chilogrammi.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2015, n. 11176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11176 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 13/02/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 177
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 53947/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RR N. IL 07/03/1979;
avverso la sentenza n. 41/2011 TRIBUNALE di LOCRI, del 18/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza il Pubblico Ministero, in persona del dott. GALASSO Aurelio sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza deliberata il 18 luglio 2014 e depositata il 16 ottobre 2014, il Tribunale ordinario di Locri, in composizione monocratica, ha condannato alla pena dell'ammenda in euro duecento RO AD, imputato delle contravvenzioni di commercio abusivo di materie esplodenti, ai sensi dell'art. 678 c.p., e di omessa denunzia di materie esplodenti, ai sensi dell'art. 679 c.p., comma 1, commesse in Caulonia Marina il 23 febbraio 2010.
Il Tribunale, sulla base della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto alla perquisizione locale e al sequestro del corpo del reato, ha accertato che il giudicabile deteneva presso il circolo Arci-Pesca della frazione di san Nicola di Caulonia un quantitativo di petardi, suddivisi in cinquantuno confezioni, per il perso complessivo di kg. 4,24 senza che fosse munito di "licenza di commercio che gli consentisse la vendita" e senza aver fatto la prescritta denunzia della detenzione alla competente autorità.
Il Tribunale ha reputato integrate entrambe le contravvenzioni e ha irrogato la indicata pena finale, reputata equa alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p.. 2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione col ministero del difensore di fiducia, avvocato Domenico Albanese, mediante atto recante la data del 26 novembre 2014, depositato quello stesso giorno, col quale ha sviluppato due motivi.
2.1 - Col primo mezzo di impugnazione il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 678 e 679 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.
Il ricorrente deduce: difetta qualsiasi prova in ordine al commercio del materiale esplodente;
peraltro tale condotta neppure costituisce oggetto di imputazione;
la contestazione fa riferimento esclusivamente alla detenzione in deposito degli artifizi pirici. Ma sotto tale profilo la condotta accertata è affatto legittima in quanto ai sensi dell'art. 97 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita la detenzione senza licenza di artifizi pirici in quantità non superiore a venticinque chilogrammi.
2. - Col secondo mezzo di impugnazione il difensore denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) mancanza di motivazione, censurando che il Tribunale non aveva preso in considerazione le istanze difensive di concessione delle circostanze attenuanti generiche (assertivamente richieste), di contenimento della pena nel minimo, e aveva omesso di stabilire la pena per ciascuno dei reati. 3. - Il ricorso merita accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.
3.1 - Fondato è il primo motivo di ricorso in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 678 c.p.. Laddove la condotta di vendita del materiale esplodente neppure forma oggetto di contestazione, la accertata detenzione del quantitativo di petardi in sequestro non integra la contravvenzione in parola, in quanto non eccede il limite consentito per la detenzione senza licenza à termini dell'art. 97 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Soccorre, esattamente in termini, il principio di diritto da questa Corte suprema di cassazione, secondo il quale "non integra la contravvenzione prevista dall'art. 678 c.p. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti, nella specie petardi confezionati con polvere pirica, non supera i cinque chilogrammi" (Sez. 1, n. 110 del 21/11/2002 - dep. 08/01/2003, Germano, Rv. 223065; cfr., pure, con riferimento alle "bombe carta" Sez. 1, n. 18575 del 25/03/2011 - dep. 11/05/2011, Zambrano, Rv. 250170).
3.2 - Inammissibile - in quanto immotivato - è, invece, il primo motivo del ricorso in ordine alla concorrente contravvenzione di omessa denunzia di materie esplodenti, ai sensi dell'art. 679 c.p., genericamente evocato dal ricorrente nell'incipit del mezzo di impugnazione.
Non è ravvisabile, riguardo alla ridetta contravvenzione, alcuna erronea applicazione della legge penale.
Peraltro è appena il caso di ricordare il principio di diritto, stabilito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: "Il reato di cui all'art. 679 c.p. si distingue da quello previsto dall'art. 678 c.p., perché mentre quest'ultimo è diretto a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettare le condizioni di essa, il primo, invece, è diretto a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore" (Sez. 1, n. 40358 del 12/07/2011 - dep. 08/11/2011, Di Donna, Rv. 251169).
3.3 - Conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Locri per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di omessa denunzia di materie esplodenti, ai sensi dell'art. 679 c.p., (con assorbimento del secondo motivo di ricorso).
Il giudice del rinvio provvedere, altresì, in ordine alla confisca del corpo del reato (omessa dal giudice a quo).
3.4 - Ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 2, la Corte dichiara irrevocabile la sentenza impugnata nella parte relativa alla affermazione della responsabilità del RO in ordine alla ridetta contravvenzione di cui all'art. 679 c.p., la quale, per l'effetto, resta insensibile al decorso del termine della prescrizione.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri per la determinazione della pena per il reato cui all'art. 679 c.p.. Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata relativamente alla responsabilità del RO in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 679 c.p.. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015