Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME D0306 8 /0 1 Aula B REPUBB . ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 7018/98 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Consigliere 6377 Cron. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Cons. Relatore Ud. 11/12/00 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NU NC, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Veralli n. 4, presso l'avv. Caterina Renda, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Amato, giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
5399 controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1996/97 аш 1 del 15.5.97 (causa n. 75/97 r.g.), depos. il 10.6.97. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 11/12/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
udita l'avv. Renato Renda per delega dell'avv. Amato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Agrigento MA NC chiedeva decreto ingiuntivo per il pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi sui ratei di prestazioni assistenziali tardivamente corrisposti. Emesso il decreto, proponeva opposizione il Ministero dell'Interno proponendo eccezione di prescrizione quinquennale. Con sentenza del 17.1.96 il Pretore revocava il decreto e, applicando la prescrizione decennale, rigettava l'eccezione e condannava l'Amministrazione al pagamento di £ 2.845.450. Con atto di appello depositato il 20.1.97 il Ministero ribadiva che la prescrizione era quinquennale e che il credito era prescritto. Con sentenza del 15.5.97 il Tribunale di Palermo riteneva che, in punto di rivalutazione ed interessi, alle prestazioni assistenziali fossero applicabili gli stessi principi previdenziali. Facendo al riguardodei crediti ош 2 applicazione della giurisprudenza di questa Corte, affermava la prescrizione quinquennale tanto per la rivalutazione che per gli interessi, nel primo caso ex art. 129 del r.d.1. 4.10.35 n. 1827 (dato che si faceva riferimento a ratei di pensione già liquidata e posti in pagamento), nel secondo caso ex art. 2948 n. 4 c.c. (trattandosi di obbligazione autonoma, seppure accessoria rispetto a quella cui gli interessi ineriscono). Dato che tra il momento in cui l'Amministrazione aveva corrisposto la prestazione e quello in cui era stato fatto valere il credito era intercorso un lasso temporale inferiore al quinquennio e che non era maturata la dedotta prescrizione, rigettava l'appello. Avverso questa sentenza la MA propone ricorso, cui resiste l'Amministrazione. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 442 e 429 c.p.c. e dell'art. 129 del 1935, nonché carenza didel r.d.l. n. 1827 motivazione, ritenendo corretto il principio, adottato dal giudice di merito, che la rivalutazione costituisce una componente di indicizzazione del credito principale soggetta al suo stesso termine di prescrizione, ma errata la qualificazione data al credito stesso, di 3 rateo liquido. Nella specie, infatti, il credito relativo alla rivalutazione non era stato riconosciuto dall'Amministrazione e, pertanto, doveva essere considerato illiquido, di modo che avrebbe dovuto essere ritenuta inapplicabile la prescrizione quinquennale. La conseguenza sarebbe 1'indebita applicazione dell'art. 129 del r.d.l. 1827/35 (riferibile solo ai crediti liquidi) e l'erronea disapplicazione degli artt. 429 e 442 c.p.c. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 442 e 429 c.p.c., dell'art. 129 del r.d.l. 1827 del 1935 e dell'art. 2948 c.c. con riferimento alla pronunzia sugli interessi, per la quale la ricorrente ritiene che debba farsi applicazione dello stesso principio richiamato a proposito della rivalutazione. Trattandosi di somma mai messa in riscossione, la prescrizione non può che essere decennale. Così sintetizzato il tenore dei motivi sottoposti a questo Collegio, preliminarmente deve rilevarsi che la MA ha notificato due volte lo stesso ricorso, procedendo al deposito ex art. 369 c.p.c. solo nel secondo caso (1. prima notifica in data 18.2.98; 2. seconda notifica in data 15.4.98, deposito il 29.4.98). La costituzione dell'Amministrazione dopo la prima еш 4 notifica (reiterata in termini identici anche dopo la seconda notifica) non vale a sanare l'improcedibilità causata dall'omissione del deposito;
pertanto, ai fini della presente decisione l'atto da prendere in considerazione è quello notificato in data 15.4.98, per il quale non risulta in ogni caso realizzata alcuna decadenza, essendo la notifica stessa intervenuta entro il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, come emerge dalla parte espositiva, il Tribunale, seppure con motivazione diversa da quella del primo giudice, ha rigettato l'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza del Pretore, nella sostanza ribadendo l'accoglimento della domanda proposta dalla MA. Tale contenuto della pronunzia di appello comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in ragione del principio enunziato dall'art. 100 del codice di rito, estensibile anche ai giudizi di impugnazione, secondo cui per proporre una domanda ○ per contraddire ad essa è necessario avervi interesse. Al riguardo questa Corte ha ritenuto che l'interesse all'impugnazione va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte soccombente. Tale interesse totale parziale nel richiede una soccombenza Ош 5 precedente grado di giudizio e viene, pertanto, a mancare nell'ipotesi in cui la parte vittoriosa intenda ottenere solamente la modifica della motivazione della pronunzia impugnata, a meno che nella parte motiva della stessa siano contenute enunciazioni suscettibili di passare in giudicato e dalle quali possa derivare un pregiudizio all'impugnante (cfr. la sentenza 26.5.98 n. 5229, che richiama il principio già affermato dalle precedenti sentenze 14.4.97 n. 3193, 14.12.96 n. 11180, 8.3.95 n. 2722, 6.9.95 n. 9401). Dato che la sentenza impugnata contiene una pronunzia di rigetto dell'appello e che la MA non denunzia ulteriori affermazioni in essa contenute che possano in qualche modo suscitare il suo interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve essere previsto per le spese.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2000 سا Il Presidente ✓ тат стом Il Consigliere estensore Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERA Depositata in Cancelleria Oggi, - 2 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 6