Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7086 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LACO 0 0 8 6 7 0 2 IN NOME I IPOPOT IT6 / 02 --REPUBBLICA ITALIAN Z LA CORLE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 6898/99 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere 8340/99 Consigliere Cron19912 Dott. Pasquale PICONE Dott. Grazia CATALDI Consigliere Rep. Dott. Raffaele DI LELLA - Consigliere Ud. 29/01/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante GERMANICO 172, presso lo studio in ROMA VIA che lo rappresenta edell'avvocato OZZOLA MASSIMO, difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NI GE;
intimato e sul 2° ricorso n ° 08340/99 proposto da: 2002 395 NI GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato avverso la sentenza n. 877/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 03/04/98 - R.G.N. 6701/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso dichiarando la cessata materia del contendere.* -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 23.10.1991 al ET di Genova, EU OM rivendicava nei confronti delle Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni - il pagamento della somma di £. 2.575.125, a titolo di rivalutazione della c.d. anzianità pregressa per il periodo 1.1.1981/31.12.1985. Resisteva la società convenuta eccependo anzitutto la prescrizione, ex art. 2948, n.4 c.c. del credito vantato dalla controparte, e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, eccependo, in ogni caso, l'erroneità dei conteggi effettuati nel ricorso. Il ET accoglieva la domanda, condannando la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti la somma di £.
2.986.466 con accessori e rimborsi delle spese di lite. Proposto appello da parte della società, e nuovamente costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Genova, con sentenza del 3.4.1998, confermava integralmente la decisione di primo grado, ponendo a carico della società F.S. le spese del gravame. Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito il OM con controricorso e ricorso incidentale condizionato, quest'ultimo articolato in un unico motivo. In prossimità dell'udienza, la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente disporsi, ex art. 335 c.p.c. la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale riguardando entrambi la medesima sentenza di appello. Con il primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2035 e 2948, n. 4 c.c. la società ricorrente rileva che, diversamente da - quanto ritenuto dal Tribunale di Genova, il regime prescrizionale applicabile ai 3 crediti in questione è quello stesso proprio dei rapporti di lavoro di natura privatistica, il che vale anche per i rapporti dedotti in giudizio, per effetto della privatizzazione operata dalla legge 17.5.1985, n. 210 di riforma dell'Azienda F.S. Col secondo motivo deducendo la violazione e falsa applicazione degli - artt. 10 della legge 30.4.1982, n. 220, 15,c.1 della legge n. 42 del 1979 e 4 della legge 1.7.1982, n. 426 - lamenta la ricorrente che, pur di fronte ad una giurisprudenza di legittimità contraria, l'attribuzione della rivalutazione dell'indennità disposta, con decorrenza 1.1.1981, dall'art. 4 più volte citato, si riferisce esclusivamente al personale dell'Azienda autonoma delle F.S. e non anche ai dipendenti delle ditte appaltatrici. Tale tesi fu, del resto, condivisa anche dalle organizzazioni sindacali, dal momento che in dipendenza di accordo tra i sindacati e l'Ente F.S., erano stati rivalutati, nella misura prevista dall'art.4 della legge n. 426/82, i servizi prestati a favore di ditte appaltatrici con decorrenza 1.1.1986. -deducendoCon l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato l'omesso esame di fatto e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. lamenta i resistente che il Tribunale non ha tenuto conto della natura non periodica dei benefici economici in questione. Lo stesso Giudice del gravame, inoltre, avrebbe violato l'art. 2697 c.c. non avendo preso atto del mancato adempimento degli specifici oneri probatori indicati nel corso del giudizio di merito. In prossimità dell'udienza la società ricorrente e l'intimato hanno sottoscritto un regolare atto di conciliazione sindacale che pone fine ad ogni pretesa per i titoli fatti valere nella presente controversia, sicché, nei confronti di entrambe le parti deve dichiararsi l'inammissibilità dei rispettivi ricorsi (principale e incidentale) essendo venuto meno ogni loro interesse alla lite. 4 Visto l'esito della controversia, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Vincento M iles 2 ि IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 16 MOG 200K IL CANCELLIERE Wase 3 3 0 5 1 A . . I S T S N D R A , A T 3 ' O , L 7 L - L A L S 8 E - O E D 1 B P I 1 S I S I D N N E E A G G S T O S I G E A O A L P D O E M T I , A T L O I A L R R D I E T S D D I O G E R 5