Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8427 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
27/02 се 69960 0 84 VINYINGINE V VIN S 1 'N 1 TTY VL AL EPUBBLICA ITALIANA 8 VA N PROIZVULSIDEN 9 9861/5/9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.10422.00 Cron. 23318 Composta dai Magistrati: Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE Ud.25.3.2002 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO:processo Dott. GIUSEPPE VITO A. MAGNO CONSIGLIERE tributario CONSIGLIEREDott. VITTORIO RAGONESI notificazioni ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 69960 SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE FONDI SAIF SRL. GIA' AGRIM SPA e - prima ancora STO SPA, corr. in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore> Amministratore Unico Di Martino Gregorio, in atti generalizzato, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tartaglione di Napoli per delega a margine del ricorso per elettivamente domiciliata in Napoli Centro Direzionale Cassazione, Isola G1 presso il difensore ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro 3 3 1 13 tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 221.36.97 in data 29.10.97 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 6.11.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.3.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. STEFANO SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La STO spa presentava all'Ufficio del Registro di Formia, in data 15.7.76, denuncia per Invim straordinaria, indicando un valore iniziale per terreni agricoli posseduti in Fondi di lit. 376.738.065 ed un valore finale di lit. 833.390.265. L'Ufficio del Registro confermava il valore iniziale ed elevava il valore finale a lit.
6.900.000.000. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado. Frattanto l'ufficio predetto emetteva avviso di liquidazione per Invim ed applicava una riduzione del 40% • Successivamente, con altro avviso di liquidazione, revocava la riduzione anzidetta per non avere la società dimostrato di esercitare direttamente e continuativamente attività agricola sui fondi in argomento. La società proponeva ulteriore ricorso contro l'avviso di liquidazione. L'ufficio emetteva ingiunzione di 2 pagamento ed anche tale atto veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, chiedendo la conferma dei valori dichiarati e l'abbattimento del 40% per avere esercitato impresa agricola. La Commissione Tributaria di primo grado stabiliva che ai terreni 2. in parola dovesse applicarsi la valutazione automatica, inferiore al valore dichiarato, nonchè l'abbattimento del 40%. Proponeva appello l'Ufficio del Registro di Formia e la Commissione Tributaria Regionale lo accoglieva motivando nel senso che il sopraluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Latina aveva confermato il valore commerciale dei terreni anzidetti, ricadenti in parte in zone edificabili e quindi esclusi dalla valutazione automatica. L'attività agricola risultava esercitata su una parte irrisoria dei terreni, onde non competeva la riduzione richiesta.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la società SAIF, deducendo unico motivo. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 16 Decreto Legislativo n. 546.92 ed 8 della Legge n. 890.92 nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 346.98. La comunicazione dell'avviso di trattazione e del dispositivo della sentenza risultano effettuate a mezzo di raccomandata postale, la stante il mancato recapito, con quale non è stata accompagnata, 3 altra raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario. Tanto è vero che la discussione ha avuto luogo, in appello, senza la partecipazione della società contribuente.
5. Nella memoria integrativa, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato deduce che la segreteria della Commissione Tributaria Regionale ha comunicato gli avvisi di trattazione di ciascun appello incidentale alla società ricorrente all'indirizzo dalla stessa indicato di via Mergellina 23 Napoli e lo stesso è avvenuto per il dispositivo della sentenza.
6. Va preliminarmete inammissibile il controricorso dichiarato Finanziaria dello Stato, in quanto nello dell'Amministrazione stesso non sono indicati i motivi. Tali motivi sono enunciati, tardivamente, nella memoria integrativa.
7. Il presunto vizio relativo alla comunicazione dell'avviso di grado non ha rilevanza, in deposito della sentenza di secondo quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo, avendo la società SAIF potuto impugnare ritualmente la sentenza di secondo grado. Nessuna nullità può essere al riguardo dichiarata.
8. Quanto alla dedotta irrituale comunicazione dell'avviso di trattazione del processo in appello, si rileva che in linea di principio la sentenza n. 346 della Corte Costituzionale è applicabile al caso in esame, in quanto la materia del contendere non è coperta da giudicato nè trattasi di situazione consolidata sul piano processuale ( vedi in senso conforme Cass. 23.11.2001 n. 14859, Cass. 25.7.2001 n. 10115 ed altre). Ma nella specie Qu 4 difettano i presupposti per applicare la citata sent enza, in quanto la notifica è stata effettuata regolarmente all'indirizzo di via Mergellina 23, Napoli, domicilio indicato dalla parte.
9. Il ricorso per Cassazione deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Stante l'inammissibilità del ricorso e del controricorso, non vi è luogo a pronunciare sulle spese. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 25 marzo 20 02. IL PRESIDENTE 1 OTT. BRUNO SACCUCCI асчи 'N IV 1 S 1 E N V N I G TV O IL CONSIGLIERE ESTENSORE N T I Y 8 N I 7 I /9 N DR. VINCENZO DI NUBILAfallityний V RS 6 G 1/ E V 6 8 N 9 O C IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITA G 13 610/2002 Oggi IL CANCELLIERE 01 Innocenzo Battista