Sentenza 24 febbraio 2016
Massime • 1
La dichiarazione di ricusazione per una causa sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore dell'imputato assente, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., prima del termine dell'udienza, intendendosi quest'ultima come unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento. (In motivazione la S.C. ha chiarito che rimane ferma la possibilità di esplicita riserva di formalizzazione della dichiarazione di ricusazione nel termine di tre giorni dall'udienza stessa, prevista dalla prima parte dell'art. 38, comma secondo, cit.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2016, n. 16159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16159 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2016 |
Testo completo
1 6 15 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA VESSICHELLI - Presidente SENTENZA- Dott. - - Consigliere - N. 357 FRANCESCA MORELLI Dott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere N. 1763/2016 ENRICO VITTORIO Dott. STANISLAO SCARLINI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT MO N. IL 18/09/1969 avverso l'ordinanza n. 9/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 17/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S decandude per l' i lla D. Silypo de conclude par l'accomando Udit i difensor Avv.; del ricors RITENUTO IN FATTO 1 Con ordinanza del 17 settembre 2015 la Corte di appello di Bologna- respi uporala dichiarazione di ricusazione proposta da NE ID nei confronti del G.o.t. del Tribunale di Modena avv. Claudia Belvederi. La Corte territoriale osservava che il giudice, all'udienza del 25 maggio 2015 aveva pronunciato la frase "direi che non c'è nulla da discutere. Poi se ci saranno motivi farete delle impugnazioni, non lo so, fate voi, ma mi sembra molto chiaro", ma che la dichiarazione di ricusazione era tardiva perché non presentata dal difensore, presente, prima del termine della medesima udienza, come prescrive l'art. 38 cod. proc. pen, ma solo l'11 settembre 2015 dall'imputato. 2 Contro tale decisione ricorre NE ID, a mezzo del proprio difensore, deducendo la tempestività della dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato non appena era venuto a conoscenza dalla copia del verbale della frase pronunciata. Cita le sentenze di questa Corte (n. 4677 del 1992 e n. 4217 del 1997) che pospongono il termine per la proposizione della ricusazione alla chiusura del dibattimento, quando le cause che la generano siano sfuggite alla verbalizzazione ed alla attenzione delle parti. Afferma che il termine di 3 giorni per sollevare la questione decorre non dalla conoscibilità ma dalla effettiva conoscenza della causa di ricusazione e la prova della intempestività compete a chi la sostenga. Precisa che, solo con l'acquisizione della copia della trascrizione dell'udienza in cui il Giudice aveva pronunciato la frase incriminata, l'imputato ne aveva avuto contezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato dalla difesa di NE ID è infondato.
1 - Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che la causa di ricusazione sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore di fiducia dell'imputato contumace (o assente), deve essere ritenuta conosciuta da quest'ultimo, sia in virtù del rapporto fiduciario che impone una continua e diretta comunicazione di tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio delle facoltà difensive, sia in forza delle esigenze di economia processuale e di contrasto ad eventuali abusi del diritto di difesa nel processo, cui risponde la previsione del termine decadenziale di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014, Rv. 262996, imp. Fiesoli;
Sez. 6, n. 14222 del 29/01/2007, Rv. 236395, imp. Berlusconi). Tale orientamento non può mutare a seguito dell'introduzione dell'istituto dell'assenza", posto che anche in tal caso è previsto, dall'art. 420 bis (richiamato, per il dibattimento, dall'art. 484) cod. proc. pen., che l'imputato, 1 че che ha avuto reg olare conoscenza del procedimento e non si presenta, sia rappresentato dal suo difensore. -2 Non vi è dubbio, allora, che, nella specie, la causa di ricusazione sia sorta nel corso dell'udienza del 25 maggio 2015, affermandolo sia l'ordinanza impugnata sia il ricorrente ed è pertanto certo che entro la medesima udienza doveva essere presentata la dichiarazione, con la sola precisazione che, entro tale termine, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione, e può formulare riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, in cancelleria (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Rv. 260096, imp. Della Gatta). E' pertanto conforme a diritto la decisione della Corte territoriale di inammissibilità per tardività della presentazione della dichiarazione, a mesi di distanza, dall'imputato, assente ma rappresentato in udienza dal difensore, presa dalla Corte territoriale. - Inconferenti, rispetto alla presente fattispecie sono le pronunce di 3 questa Corte, citate dalla difesa, perché l'una (Sez. 1, n. 4677 del 13/11/1992, Rv. 192597, imp. Durante), pospone il termine di presentazione della dichiarazione solo per quella cause di ricusazione che "sfuggano alla verbalizzazione, come pure all'attenzione e alla comprensione delle parti", evenienza non verificatosi nell'odierno caso concreto;
l'altra (Sez. 1, n. 4217 del 19/06/1997, Rv. 208407, imp. Tornese), invero, non costituisce neppure un'eccezione alla regola indicata posto che aveva affermato la tardività della presentazione dell'istanza successivamente al ritiro del giudice in camera di consiglio per la deliberazione, non presupponendo affatto che il processo si fosse svolto in una pluralità di udienze. T 4 Deve infine ricordarsi che il termine "udienza" va inteso nel suo significato proprio di unità quotidiana di lavoro del giudice, con esclusione, quindi, della possibilità di farlo coincidere con la diversa, ed eventualmente più ampia, nozione di "dibattimento" (che può svolgersi in più "udienze") (Sez. 1, n. 4464 del 24/06/1999, Rv. 214658, imp. Gasperoni). Anche per tale ragione, quindi, il termine previsto dall'art. 38 cod. proc. pen. va interpretato nel senso che la dichiarazione di ricusazione debba avvenire prima della chiusura dell'unità quotidiana di lavoro del giudice. 5 Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
2 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Vessichelli Enrico Vittorio Stanislag Scarlini Milwell لاست DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 19 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise jou jus 3