Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 21 23/1999 1$.02.200110 0 SU REP BR IC ITALIA A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI SEZIONI UNITE CIVILI hon 14612 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Primo Presidente Aggiunto перRep 23337 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sez. Dott. Vincenzo CARBONE Presidente di Sez. CORTE TIONE Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Riche IL SOLE 24 ORE dal y Dott. Antonio VELLA Consigliere 3000 per Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere 11. 14 MAG 2001 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Francesco SABATINI Consigliere LIRE 3000 CANCELLERIA Dott. Enrico ALTIERI Consigliere ha pronunciato la seguente CG512526 SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 21623/1999 del R.C. AA.CC. Oggetto: Difetto di proposto .... da giurisdizione. LA PANORAMICA s.n.c., in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t. Fausto Chiacchiaretta, elettiva- mente domiciliata in Roma, Via del Viminale n. 38,presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Macedonio, rappresentata e difesa 62 dall'Avv. Arcangelo Finocchi come da procura a margine del ri- corso. RICORRENTE
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 20, presso l'Avvocatura dello Stato che la difende ope legis. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 248/99 del 04.05.1999 / 25.05.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.02.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Arcangelo Finocchi. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Do- menico Iannelli che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, con rinvio alla sezione semplice per l'esame degli alti motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 09.04.1993 la Panoramica s.n.c., concessionaria del servizio di pubblico trasporto su li- nee extra urbane nella Regione Abruzzo, assumendo di aver diritto a percepire - in virtù del detto rapporto di concessione e giusto quanto disposto dall'art. 6 della Legge 10.4.1981 n. 151 2 nonché dagli artt. 49 e 56 della Legge Regione Abruzzo 9.9. 1983 n. 62 contributi annuali volti al conseguimento dell' equilibrio economico delle imprese esercenti il relativo servizio in regime di concessione, conveniva davanti al Tribunale di L'Aquila la Regione Abruzzo al fine di sentirla condannare: a) al pagamento degli importi dovuti ai sensi degli artt. 49 e 56 della L. R. A. n. 62/83 a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per il quinquennio 1987/1991; b) al pagamento degli importi differenziali dovuti (in forza del comb. disp. degli artt. 49 e 57 L.R.A. cit.) quale scostamento tra i ricavi effettivi ed i ricavi presunti del servizio di trasporto relativamente al mede- simo quinquennio;
c) al rimborso delle minori entrate correlate alle facilitazioni tariffarie concesse dalla medesima ammini- strazione. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla prima domanda relativa al pagamento degli importi dovuti a titolo di conguaglio dei contributi e rigettava tutte le altre domande. Con sentenza n. 248/99 del 04.05.1999 / 25.05.1999, la Corte d'appello di L'Aquila, rigettava il gravame della soc. Pa- noramica e confermava la decisione del Tribunale, osservando, Arghak in ordine alla prima domanda, ai fini della giurisdizione, che, poiché la Regione non aveva disposto alcuna erogazione dei contributi, la posizione del concessionario andava qualificata 3 come interesse legittimo, ed era irrilevante il richiamo all'art. 5 della L.
6.12.1971 n. 1034 che fa salva la competenza dell' AGO per le controversie concernenti "indennità, canoni ed al- tri corrispettivi”, laddove l'espressione “altri corrispettivi" pre- suppone appunto una obbligazione già assunta dalla P.A. con proprio autonomo atto di liquidazione ed erogazione del con- tributo, che nel caso specifico non c'era stato. Ricorre per cassazione La Panoramica s.n.c. in base a tre motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione e perciò portato alla cognizione di queste Sezioni Unite. La Regione Abruzzo resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 37 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c., la ri- corrente assume che l'art. 5 della L.
6.12.1971 n. 1034 fa sal- va la competenza dell'AGO per le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi", ove la generica espressione "altri corrispettivi” riguarda ogni sorta di compen- so valutabile in denaro, relativo a concessione di beni o servizi pubblici, e quindi anche i contributi di esercizio. Pertanto an- Alephant dava affermata la competenza dell'autorità giudiziaria ordina- ria. Il motivo è infondato. 4 Con esso viene riproposta la questione di giurisdizione che la Corte d'appello ha affrontato e risolto, con ampia ed esau- riente motivazione, sulla base delle risultanze processuali e in conformità al costante indirizzo formatosi in materia. Invero la Corte d'appello ha fondato la sua decisione sull' incontroverso presupposto (non contestato della ricorrente) che non era stato mai liquidato in favore della società attrice la sovvenzione che a titolo di conguaglio assumeva di avere di- ritto dalla Regione, la cui erogazione era frutto di criteri cor- relati ad apprezzamento discrezionale dell'amministrazione. Da ciò la Corte d'appello ha tratto la conseguenza che la posi- zione della società concessionaria non era di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, per cui la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte d'appello ha quindi fatto corretta applicazione al caso in esame del principio - altre volte enunciato da queste Sezioni Unite (cfr. Sez. Un. 26.4.2000 n. 287; 25.5.1999 n. 288; 15.11.1994 n. 9594; 25.11.1995 n. 12207, le ultime due citate dalla stessa Corte d'appello) secondo il quale, “in ma- - teria di sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio Alfaul di trasporto in regime di concessione, mentre le controversie attinenti alla spettanza ed alla quantificazione del beneficio sono devolute alla giurisdizione amministrativa, essendo con- figurabili al riguardo soltanto interessi legittimi del concessio- 5 nario, una volta che l'erogazione sia stata disposta sorge un rapporto obbligatorio tra pubblica amministrazione e benefi- ciario, che è sostanzialmente regolato dalle norme del codice civile e soggetto alla cognizione del giudice ordinario, al quale vanno, pertanto, devolute le controversie aventi ad oggetto la corresponsione di interessi e la rivalutazione sulle somme di cui alla sovvenzione riconosciuta ed erogata con ritardo." Va pure detto che relativamente alla posizione soggettiva del concessionario, beneficiario della sovvenzione, bisogna distin- guere due fasi: quella che precede il provvedimento ammini- strativo di attribuzione della sovvenzione e quella successiva, che sorge in conseguenza di tale provvedimento. Riguardo alla prima fase, la posizione del concessionario è quella di aspetta- tiva ad ottenere il beneficio richiesto e tale posizione può tro- vare tutela diversa, a seconda del contenuto della norma attri- butiva della sovvenzione. Se tale norma ricollega la nascita dell'obbligazione della pubblica amministrazione al verificarsi di una situazione giu- ridica, compiutamente descritta e disciplinata, in modo da non lasciare spazio alcuno all'apprezzamento discrezionale dell' autorità amministrativa, che deve in tal caso ritenersi vinco- lata nell'interesse immediato e diretto del privato, si è in pre- senza di una norma di relazione, attributiva di un diritto sog- gettivo alla prestazione da parte della pubblica amministrazio- 6 ne fin dal momento in cui il fatto genetico si è verificato: in tale ipotesi il credito del concessionario è azionabile davanti al giudice ordinario, indipendentemente dalla circostanza della mancata conclusione del procedimento amministrativo e dell' adozione del relativo provvedimento. Viceversa quando la norma che prevede la sovvenzione la- scia all'autorità amministrativa un margine di discrezionalità, o nel valutare se la fattispecie legale, soltanto genericamente delineata, si sia in concreto verificata oppure nel determinare la misura della prestazione a carico dell'ente pubblico, la re- lativa disposizione si pone come norma di azione, diretta a di- sciplinare il contenuto dell'attività amministrativa e pertanto la correlativa situazione giuridica del privato è di interesse le- gittimo: in tale ipotesi la tutela di questa posizione giuridica avviene necessariamente o attraverso l'impugnazione dell'atto che nega la sovvenzione o, in caso di inerzia della p.a., attra- verso l'impugnazione del silenzio-rifiuto. Poiché nel caso specifico non si contesta che la legge 104/81 n. 151 e quella regionale 62/83 delineano un quadro normativo nel quale è evidente l'esistenza della discrezionalità, Abhish non essendo l'importo del contributo predeterminato normati- vamente, la posizione giuridica della concessionaria è di inte- resse legittimo. Vero è che tale constatazione non potrebbe essere di per sé 7 decisiva, atteso che si tratta di erogazioni a favore di società titolari di concessioni di pubblici servizi di trasporto, dovendo- si tener conto dell'art. 5 della 1. n. 1034 del 1971, invocato dalla ricorrente, il quale prevede nel secondo comma la giuri- sdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi". Ma nel caso specifico tale secondo comma non può trovare applicazione perché la controversia riguarda la erogazione non di "sovvenzioni straordinarie" (come nell'ipotesi di cui alle sentenze di queste Sez. Un. 22.3.1999 n. 169, 11.10.1991 n. 10692 e 22.2.1981 n 112 citate dalla ricorrente) ma di "contributi di esercizio" che chiaramente non possono ritenersi inclusi tra gli “altri corrispettivi” contemplati dalla citata nor- ma. In conclusione, in base alle considerazioni svolte, la Corte rigetta il motivo (primo) attinente alla questione di giurisdizio- ne e dispone che gli atti siano trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla sezione semplice ai fini della decisione degli altri motivi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo;
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice ai fini della decisione degli altri motivi del ricorso. 8 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE r Autoains blefrute -Clarem Calloboratore di Canceliante Depositato in Cancelleria Roma, lì 10 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA b leerio 60000 310000. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in drit 3 1 DIC. 2001 4 ain. 56577 versate : 310.000 (Hire trecentodieciralip p. Dirigente e Servizi (Dott.ssa Maria DI FILIPPO) Responsabi Servizio Aur Giudiziari (Dr. RACCHINI) ROMA 2 9