Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11412 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
IN N1 1 4 12/0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SÜ REMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SPESE CONDOMINIALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 21143/01 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 29020 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 3005 Consigliere- Ud. 23/04/02 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IN AN, CASCO PIERINA, Sole elettivamente dal Sig. per diritti € 1,55 TORTOLINI 34, presso lo domiciliati in ROMA VIA B 1 AGO 2002 studio dell'avvocato NICCOLO' PAOLETTI, che li difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato CLAUDIO MUSSATO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COMPRENSORIO TERRA MARE, in persona dell'Amm.re p.t. Dott.PAOLO BORGHESALEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 35, presso lo studio 2002 dell'avvocato AN CHIAPPARELLI, che lo difende 651 unitamente all'avvocato GIUSEPPE CUDINI, giusta delega -1- - in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 99/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 23/02/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/04/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI con le quali si z il ricorso rigettato per manifestal chiede che infondatezza, ex art.375 cpc, trattandosi di censure di puro merito contrastate, nella sentenza impugnata, da congrue motivazioni. - -2- Svolgimento del processo OS NC e CA PI convenivano in giudizio il condomi- nio "Comprensorio Terra Mare", sito in Lignano Sabbiadoro, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che l'immobile di loro proprietà denominato "Villa Anita" non faceva parte del condominio "mancandone i presupposti di fatto e di diritto" in quanto non esisteva parte alcuna dei diversi edifici che fosse o potesse considerarsi di proprietà comune, come nessun sevizio comune vi era di cui potesse giovarsi il fabbricato di essi attori che non ave- vano stipulato convenzioni per l'inserimento nel condominio. Quest'ultimo resisteva alla domanda opponendo che nell'atto di acquisto stipulato il 18/12/1991 dagli attori con l'originario proprietario dell'edificio "Villa Anita", cioè la s.p.a. Sai, esisteva una clausola con la quale gli acqui- renti avevano accettato di sottoporsi e di osservare il regolamento condomi niale. Il convenuto sosteneva l'infondatezza dell'assunto circa l'assenza di servizi comuni ai vari edifici comprensoriali, tra cui quello degli attori. L'adito tribunale di Udine, con sentenza 1/2/1999, rigettava la domanda affermando che nel contratto di acquisto dell'immobile degli attori esisteva una clausola con la quale gli acquirenti avevano accettato - impegnandosi al relativo rispetto i vincoli imposti dalla partecipazione alla gestione con- - dominiale secondo il regolamento recepito dal proprietario alienante. Avverso la detta sentenza gli attori proponevano appello. La corte di appello di Trieste, con sentenza 23/2/2001, rigettava il gra- vame osservando: che l'edificio dei OS era separato e distinto dagli altri edifici del complesso comprensoriale Terra Mare;
che nella specie si trattava di un supercondominio;
che, pur ammesso che gli appellanti non 3 avessero mai accettato di far parte del supercondominio, tuttavia gli stessi erano tenuti a sottostarvi quanto alle spese, essendo all'uopo sufficiente l'esistenza della situazione di fatto di servizi comuni;
che, come risultava dal documento prodotto proprio dagli appellanti, in relazione all'impianto di illuminazione i OS, in data 16/3/1993, avevano fatto eseguire lavori di distacco, con autonomo allaccio;
che gli appellanti avevano invece chie sto di essere riconosciuti da sempre estranei al supercondominio;
che, se- condo il condominio appellato, i OS godevano di altri servizi co- muni quale quello di sorveglianza svolto anche in favore dell'edificio de- nominato "Villa Anita"; che non esisteva alcuna prova in contrasto con quanto sostenuto dal condominio;
che in proposito gli appellanti avevano mosso generiche contestazioni;
che pertanto, nella specie doveva parlarsi non di estraneità originaria, ma di distacco degli appellanti dal supercondo- minio;
che ciò era cosa del tutto diversa dalla domanda formulata in causa e soggetta a regole, dimostrazione e prove differenti da quelle fornite in atti;
che nel caso in esame si discuteva di originaria non appartenenza per cui la domanda come formulata era infondata e da respingere. La cassazione della sentenza della corte di appello di Trieste è stata chie- sta dalla OS e dalla CA con ricorso affidato ad un solo motivo. Il condominio "Comprensorio Terra Mare" ha resistito con controricorso. Gli atti sono stati trasmessi, a norma dell'articolo 375 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza "trattandosi di censure di puro merito contrasta- te, dalla sentenza impugnata, da congrua motivazione". I ricorrenti hanno depositato memoria. : 4 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il OS e la CA lamentano che la corte di appello ha offerto una lettura della vicenda in contesa talmente in- congrua ed illogica - anche in relazione al mancato raggiungimento delle prove da risultare del tutto viziata nella motivazione. Ad avviso dei ricor- renti l'illogicità della pronuncia emerge chiaramente sol tenendo conto che sono state date per scontate asserzioni che nella realtà non hanno trovato al- cun supporto - né positivo né negativo - né hanno ricevuto alcuna conside- razione posto che in ordine a tali asserzioni i giudici del merito non hanno dato ingresso ad alcuno dei richiesti mezzi istruttori. In particolare è incom prensibile il rilievo con cui la corte di merito ha ritenuto che essi ricorrenti si fossero limitati ad una difesa "generica" e che, quindi, potesse considerar- si pacifica l'esistenza di servizi comuni anche in favore della Villa Anita. Al contrario essi OS, sia in primo grado che nell'atto di appello, hanno contestato l'esistenza di servizi comuni chiedendo al riguardo prove testi- moniali, consulenza tecnica ed accesso sui luoghi di causa. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, si rivela ingiusta, illogica ed incongrua posto che il giudice di appello non doveva fermarsi a mere supposizioni, ma doveva dar corso alla richiesta istruttoria. Peraltro la proprietà di essi ricor- renti esisteva prima della realizzazione del supercondominio per cui è in- comprensibile in che modo possa l'appartamento di essi OS "distaccarsi" se per anni esso ha goduto di esistenza autonoma quanto a ser- vizi e ad oneri: di tale incongruenza non si è avveduto il giudice di secondo grado. E' pertanto evidente il denunciato vizio di insufficiente, contradditto- ria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia. 5 Il motivo è manifestamente infondato. Le censure mosse con il detto motivo si risolvono, pur se titolate come vizi di motivazione, o nella denuncia di un travisamento dei fatti rimediabile con l'impugnativa per revocazione ex art. 395 c.p.c., o nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa inammissibile in sede di le- gittimità, nonché nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di ri- sultanze probatorie o il risultato del giudizio di fatto con riferimento, in par- ticolare, alla sussistenza di servizi comuni in favore dell'edificio dei Mo- sanghini. Trattasi di attività il cui espletamento costituisce prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - co- me nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della pre- senza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sen- tenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del pro- prio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in di̟- scussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione. Il presupposto logico-giuridico della sentenza impugnata è costituito dalla ritenuta infondatezza della tesi dei OS i quali avevano sostę- nuto "che di fatto il loro edificio nulla ha da spartire con gli altri edifici, le- gati e soggetti al Comprensorio Terra Mare". Al riguardo la corte territoriale ha affermato che il detto assunto degli appellanti risultava smentito dal documento dagli stessi prodotto relativo ai 6 lavori fatti eseguire nel marzo 1993 dai OS al fine di distaccasi dal servizio comune dell'illuminazione: di tale servizio i ricorrenti si erano quindi avvalsi prima dell'esecuzione di tali lavori. Il giudice di secondo grado ha poi rilevato che gli appellanti non avevano contestato la circostanza di fatto dedotta dal condominio secondo cui l'edificio Villa Anita godeva del servizio di sorveglianza come organizzato dal Comprensorio Terra Mare. La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argo- mentazioni complete ed appaganti - coerentemente connesse tra loro nonché immuni da vizi e sviluppate attraverso un ineccepibile iter logico e giuridico tale da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alle indicate conclusioni - oltre che con valutazioni, circa le risultanze di causa, con le quali ha dato esauriente conto delle ragioni del suo convincimento. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione che presup- pongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente ef- fettuata dal giudice del merito. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orienta- mento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la 7 AGENZIA DELLE ENTR 200 OMA 2 Serie 4 Registrato in data. al n30.369... versate €. 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77..) (euro p. II Dirigente Area Servizi) (Dott.ssa Maria Grazia DI Fppoy Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHIN prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cas- sazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità. In particolare il ricorso per cassazione fondato (come nella spe- cie) sull'affermazione che il giudice del merito abbia erroneamente ritenuto non contestata una circostanza di causa è inammissibile configurando ipote- si di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revo- cazione ex articolo 395 n. 4 c.p.c. ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Inoltre il ritenere che la mancata contestazione di determinati fatti costituisca implicita ammissione dei fatti medesimi è questione riservata al giudice del merito il cui apprezzamento, se non lacunoso e viziato sotto il profilo logico-giuridico, è incensurabile in sede di legittimità ( sentenza 6/11/2001 n. 13686 ). Pertanto il ricorso, a norma dell'articolo 375, secondo comma, c.p.c., de- ve essere rigettato perché manifestamente infondato con la conseguente 109T 129.11 condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di 20,66 legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo. 456T TOT.14977
P.Q.M.
La Corte, visto il secondo comma dell'articolo 375 c.p.c., rigetta il ricor so e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 192,55, oltre euro 500,00 a titolo di onorari Roma 23 aprile 2002 Il presidenteDeff Il consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 Dotissa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERA 1 AGO. 2002 IL CANCELLIERECT Roma 8