Sentenza 19 ottobre 2010
Massime • 1
È nulla - con conseguente nullità dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza - la notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza camerale (nella specie riesame), nel caso in cui sia stata omessa la comunicazione, ex art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., dell'avvenuto deposito nella Casa comunale dell'atto di citazione, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento; né, in tal caso, la nullità può considerarsi sanata, ex art. 182, comma primo, cod. proc. pen. - per il quale il difensore che con il suo comportamento negligente ha causato la mancata notifica dell'atto non è legittimato ad eccepire la conseguente nullità - in quanto la mancata notifica al recapito del difensore di un avviso di cui la legge prevede l'urgenza, anche se non addebitabile all'ufficio, non integra di per se una negligenza del difensore, valutabile ai fini della sanatoria della notifica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2010, n. 40451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40451 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/10/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1520
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 32051/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.P. N. IL (omesso) ;
2) R.V. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 46/2010 TRIB. LIBERTÀ MINORI di CATANIA, del 08/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa l'8.7.2010 ex art. 309 c.p.p., il tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza 24.6.2010, con la quale il Gip del tribunale per i minorenni aveva applicato a D.P. (alias D.P. ) e a R.V. (alias R.V. ) la misura cautelare della custodia in I.P.M., in ordine al delitto di furto in abitazione, aggravato, in concorso con la tredicenne D.T. . Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge,in riferimento all'art. 157 c.p.p., comma 8 e all'art. 309 c.p.p., comma 8: il tribunale non ha preso in considerazione quanto dedotto con memoria inviata a mezzo fax il 7.7.10, per inosservanza delle modalità del deposito, previste dall'art. 121 c.p.p., secondo cui le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto, mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax può essere utilizzato soltanto dai funzionari della cancelleria, per ordine del giudice.
Secondo il ricorrente, il tribunale non ha rilevato quanto contenuto dell'atto, in ordine alla mancata osservanza delle garanzie ex art.309 c.p.p., comma 8 e comunque non ha effettuato il doveroso controllo della regolare costituzione delle parti, controllo effettuato solo nei confronti dei genitori dei minori. Tale controllo avrebbe consentito di rilevare l'incompleta osservanza della disciplina sulla notifica dell'avviso al difensore della data di fissazione dell'udienza camerale. Infatti, l'ufficiale giudiziario ha tentato l'accesso allo studio del legale, alle ore 12,45 del 2 luglio e,non rinvenendo alcuno, ha lasciato avviso di deposito nella Casa comunale dell'atto di citazione per il successivo giorno 8. Non è stata però data comunicazione, a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. Il ricorso merita accoglimento.
Dalla documentazione della cancelleria del tribunale di Catania, emerge che agli atti non risulta alcuna cartolina attestante la comunicazione, a mezzo raccomandata, dell'avvenuto deposito di copia del decreto di fissazione dell'udienza presso la Casa comunale;
ne' è stato rinvenuto, nella relata di notifica del 2.7.2010, alcun riferimento al numero della raccomandata inviata al destinatario. Deve quindi ritenersi realizzata la nullità della notifica di tale decreto di fissazione dell'udienza, con conseguente nullità dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza medesima. Non si ritiene di poter seguire l'orientamento interpretativo, secondo cui questa nullità è da considerare sanata, ex art. 182 c.p., comma 1, trattandosi di omissione di notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza camerale, addebitabile non all'ufficio procedente, ma al difensore che non ha adempito all'"obbligo di assicurare, con la necessaria diligenza, la ricevibilità delle notifiche" (sez. 3, n. 2893/09 del 18.12.08). Al difensore, che abbia accettato il mandato fiduciario (in base al quale ha proposto l'istanza del riesame), incombe l'onere di tenere a disposizione,presso il proprio recapito, persona adeguata, ovvero apprestare comunque mezzi idonei alla ricezione degli avvisi e delle notifiche, di cui la legge prevede l'urgenza (sez. 3, n. 21401 dell'8.6.05). In caso di inosservanza, il difensore, avendo causato con il suo comportamento negligente la mancata notifica dell'atto, non è legittimato, come dispone l'art. 182 c.p.p., comma 1, ad eccepire la conseguente nullità.(v. sez. 6, n. 2669 del 28.12.1999 che richiama sez. 2, n. 5617 del 19.12.1994, CED 200983). Va rilevato che nelle più recenti sentenze, il giudizio sulla condotta del difensore e la sua valutazione come concausa dell'omessa notifica sono stati formulati all'esito dell'accertamento di una non occasionale impossibilità (ripetuti tentativi di notifica,non andati a buoni fine per reiterata chiusura dello studio, n. 2893/09 e 21401/2005 -; partenza per le ferie del destinatario, 2669/1999). Non è stato quindi accettato - razionalmente e legittimamente - un automatico giudizio di equiparazione tra inefficace tentativo di notifica al difensore - suo comportamento negligente - sua delegittimazione ad eccepire l'omessa notifica.
Questo orientamento interpretativo si tradurrebbe in una non consentita compressione delle garanzie previste al codice di rito, alla luce del principio costituzionale del diritto di difesa. In altri termini, la mancata notifica al recapito del difensore di un avviso, di cui la legge prevede l'urgenza, che comunque non sia addebitabile all'ufficio, non può determinare un'automatica sanzione processuale - non prevista dal nostro ordinamento - che impedisca al difensore di svolgere la sua funzione di assistenza tecnica all'indagato e all'imputato.
Pertanto, in assenza di qualsiasi accertamento, da parte del giudice di merito, funzionale alla dimostrazione che la tempestività e la diligenza dell'ufficio procedente siano state vanificate dalla insuperabile prevalenza della negligenza della difesa, deve concludersi con l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al tribunale per i minorenni di Catania.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale per i minorenni di Catania.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2010