Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2010, n. 40451
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Sentenza 19 ottobre 2010

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È nulla - con conseguente nullità dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza - la notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza camerale (nella specie riesame), nel caso in cui sia stata omessa la comunicazione, ex art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., dell'avvenuto deposito nella Casa comunale dell'atto di citazione, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento; né, in tal caso, la nullità può considerarsi sanata, ex art. 182, comma primo, cod. proc. pen. - per il quale il difensore che con il suo comportamento negligente ha causato la mancata notifica dell'atto non è legittimato ad eccepire la conseguente nullità - in quanto la mancata notifica al recapito del difensore di un avviso di cui la legge prevede l'urgenza, anche se non addebitabile all'ufficio, non integra di per se una negligenza del difensore, valutabile ai fini della sanatoria della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2010, n. 40451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40451
    Data del deposito : 19 ottobre 2010

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