Sentenza 14 aprile 2015
Massime • 1
In tema di impugnazioni "de libertate", l'intervenuta sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'appello proposto non per censurare la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma avverso il diniego di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di esecuzione della misura custodiale per esercitare un'attività lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2015, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2015 |
Testo completo
[ 4 1 3 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1088/2015 -Presidente SENTENZA N Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO -Consigliere REG. GENERALE Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Consigliere N. 42667/2014 Dott. LUCIA LA POSTA Dott. FILIPPO CASA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GI, nato a [...] il [...] TRIBUNALE LIBERTÀ di avverso l'ordinanza n. 375/2014 CALTANISSETTA del 07/08/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 agosto 2014 il Tribunale di Caltanissetta, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., pronunciandosi a seguito del rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 29 maggio 2014, che aveva annullato l'ordinanza del 30 gennaio 2014 dello stesso Tribunale, reiettiva dell'appello proposto da LE EP avverso l'ordinanza del 3 gennaio 2014 del G.i.p. del Tribunale di Gela, ha dichiarato inammissibile l'appello. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che: - il G.i.p. con l'indicata ordinanza aveva negato all'appellante l'autorizzazione a lasciare il luogo degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa in due luoghi diversi all'interno del comune di Gela;
nelle more del giudizio di rinvio, a seguito di annullamento di detta ordinanza, la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita, con ordinanza dell'1 aprile 2014 del Tribunale di Gela, con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla P.G., e tale misura era compatibile con la rappresentata esigenza lavorativa;
-con l'appello non si era espressa alcuna doglianza in ordine alla eventuale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, mentre la censura relativa alla contestata mancanza di prova del dedotto stato di indigenza, che doveva costituire il presupposto per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non lasciava sussistere l'interesse all'appello; -non era esaminabile in sede di rinvio la richiesta di revoca della misura cautelare formulata in udienza, avendo il giudice di rinvio per legge gli stessi poteri del giudice che aveva emesso il provvedimento annullato e non trovando applicazione, nel giudizio di appello de libertate, la regola, vigente per il procedimento di riesame, della proponibilità dei motivi, anche nuovi, fino all'udienza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'interessato LE, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per inosservanza del combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. a), e 627, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale, che ha rilevato una inammissibilità sopravvenuta dell'atto di appello, non ravvisata nell'originario provvedimento di merito e nella sentenza di annullamento, non si è uniformato al principio di diritto e di fatto stabilito da questa Corte, che afferiva alla verifica dei presupposti per potergli concedere, o meno, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La decisione impugnata, apprezzando in termini congruenti la illustrata emergenza fattuale, sopravvenuta nelle more del giudizio di rinvio conseguito all'annullamento -disposto da questa Corte- di precedente ordinanza dello stesso Tribunale, ha rilevato l'intervenuta sostituzione nei confronti dell'appellante della misura degli arresti domiciliari con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla P.G., e ha ritenuto che tale nuova misura fosse compatibile con le esigenze lavorative dedotte dal medesimo a fondamento della sua richiesta, pregiudicandone l'ammissibilità per carenza di interesse alla decisione. Tale valutazione è coerente con condivisi principi di diritto, che il Tribunale ha richiamato e fatto oggetto di esatta interpretazione e corretta applicazione.
2.1. Deve, invero, rilevarsi, che nel sistema processuale penale la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della 3 decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694).
2.2. Sotto concorrente profilo deve anche rimarcarsi, avuto riguardo alla peculiare fase del giudizio definito con l'ordinanza impugnata, che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto, alla cui stregua nella ipotesi in cui, nelle more del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un'ordinanza del tribunale del riesame in materia di custodia cautelare, sia intervenuta la revoca della misura, non viene meno l'interesse a ottenere la decisione da parte del Tribunale della libertà e l'originaria istanza di riesame non può e non deve essere dichiarata inammissibile qualora permanga un interesse al ricorso, come quando l'indagato intenda ottenere un pronuncia sulla eventuale insussistenza degli indizi (tra le altre, Sez. 1, n. 30337 del 14/06/2013, dep. 15/07/2013, Falletta, Rv. 256345; Sez. 2, n. 23060 del 15/05/2007, dep. 13/06/2007, Essadik, Rv. 236785; Sez. 6, n. 37894 del 26/05/2004, dep. 24/09/2004, Torriglia, Rv. 230235; Sez. 3, n. 3353 del 03/10/1996, dep. 06/11/1996, Maggio, Rv. 206709).
3. Alla luce di questi principi, qui riaffermati, è esente da vizi denunciabili in questa sede di legittimità l'ordinanza, che, rappresentate la modifica della misura cautelare in corso e la doglianza svolta con l'atto di appello, afferente al diniego opposto dal primo Giudice alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ha logicamente evidenziato che non era oggetto di censura la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e che, per l'effetto, l'appello, non permanendo un relativo interesse alla sua decisione, non era ammissibile, anche sottolineando la improponibilità -in sede di appello de libertate, peraltro in fase di rinvio di ogni questione, non prima dedotta, relativa alla revoca della misura in corso, Di tali rilievi non si è fatto carico il ricorrente, che, omettendo di correlarsi con i passaggi argomentativi della decisione e con i pertinenti rilievi in diritto, che non ha censurato, si è limitato a contrapporre in termini generici l'omessa valutazione dei presupposti per lo svolgimento da parte sua di attività lavorativa, demandata al giudizio di rinvio, e l'operata valutazione delle esigenze cautelari, da lui non messe in discussione, senza neppure considerare che i primi supponevano la misura cautelare degli arresti domiciliari, già sostituita nelle more del giudizio di rinvio, e che le seconde non sono state oggetto di apprezzamento alla pari del quadro indiziario, non essendovi alcuna questione al 4 riguardo, e senza dedurre, in ogni caso, alcun suo interesse concreto e attuale ad avere una decisione che apprezzasse la fondatezza della questione devoluta al giudice di appello cautelare.
4. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Cristina Siotto dott. Angela Tardio Angela Cardio DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 15