Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 2
Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile. La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all'esistenza ed alla configurabilità del reato (il cui accertamento è riservato alla fase di merito), deve avere principalmente riferimento alla natura ed alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come "corpo del reato" o cose pertinenti al reato. (Nella fattispecie, la Corte ha respinto la tesi del ricorrente, indagato per il reato di utilizzazione di marchio contraffatto, che, in sede di riesame e quindi di cassazione, aveva sostenuto la legittimità del suo operato, in quanto egli, con l'autorizzazione dell'associazione di categoria degli atleti, aveva corredato le foto degli stessi con la indicazione del nome della squadra).
In tema di sequestro probatorio del corpo del reato, è sufficiente, per la legittimità del provvedimento, che risulti giustificata tale qualificazione dell'oggetto sottoposto a sequestro, non essendo necessaria specifica motivazione sulla sussistenza, in concreto, delle finalità del predetto mezzo di ricerca della prova. Ciò non esclude, per altro, che anche il corpo del reato, quando non appaia più necessario il mantenimento del sequestro per finalità di prova, possa essere restituito all'avente diritto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro, in quanto corpo del reato, di tutte le copie di una pubblicazione, quantomeno allo scopo di accertare l'entità e la diffusione del danno cagionato da chi era accusato, appunto, di avere abusivamente curato tale pubblicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/1999, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 8/2/1999
Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
" Francesco CALBI " N. 703
" Giuliana FERRUA " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 44935/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CI RI, n. a Roma il 25 maggio 1967
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata l'1 agosto 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M Dr. M. Fraticelli
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
RI CI, legale rappresentante della Edigamma srl, ricorre per cassazione contro l'ordinanza che, in sede di riesame, ha confermato il sequestro della pubblicazione "Photo Album Juve 1998" in relazione al reato di utilizzazione di marchio contraffatto, denunciato dalla Juventus F.C. spa. Propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 321 c.p.p. Sostiene che il sequestro, benché qualificato probatorio, ha in realtà natura preventiva, perché il pubblico ministero lo ha disposto con riferimento a tutte le pubblicazioni e benché una copia fosse stata già allegata alla querela;
sicché, in mancanza di motivi d'urgenza, il provvedimento poteva essere adottato solo dal giudice.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.474 c.p. e degli art. 16, 17 e 18 R.D. 21 giugno 1942, n. 929,
sostenendo che non può essere considerata contraffazione di un marchio l'utilizzazione di una parola latina come "Juventus", necessaria per identificare i giuocatori della squadra di calcio, le cui fotografie erano state pubblicate con l'autorizzazione dell'associazione di categoria.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.253 c.p.p., lamentando che il sequestro sia stato motivato con il solo riferimento all'attribuzione della qualifica di corpo di reato alle pubblicazioni sequestrate.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione dell'art. 21 Cost., sostenendo che violi la libertà di manifestazione del pensiero il sequestro disposto su tutte le copie e non soltanto sugli esemplari necessari a fini di prova. Il ricorso è infondato.
Il primo il terzo e il quarto motivo del ricorso propongono, in realtà, questioni che vanno prospettate in sede di richiesta di restituzione degli oggetti sequestrati.
Vero è che è controversa in dottrina e in giurisprudenza la necessità che il sequestro del corpo del reato sia giustificato da esigenze probatorie.
Secondo alcuni autori, il sequestro probatorio ha identici presupposti, sia che riguardi il corpo del reato sia che riguardi cose pertinenti al reato, sicché richiede sempre una valutazione di necessità ai fini dell'accertamento del fatto;
tanto che l'art. 262 c.p.p. prevede la restituzione delle cose sequestrate, quando non è
più necessario mantenere il sequestro a fini di prova. Sembra ragionevole ritenere, però, che la rilevanza probatoria sia sempre presunta per il corpo del reato, tanto che numerose norme (artt. 103 comma 2, 235, 240 c.p.p.) ne impongono, comunque, l'acquisizione.
Sicché, anche se il sequestro del corpo del reato non è sempre obbligatorio, per giustificarne l'acquisizione non è mai necessario dimostrarne la rilevanza ai fini della prova, salva la possibilità che esso venga restituito, quando il sequestro non sia più necessario ai fini della prova e non venga sostituito da un sequestro preventivo.
La giurisprudenza è incerta.
Un primo orientamento giurisprudenziale considera sufficiente la particolare rilevanza probatoria che di solito assume il corpo del reato (Cass., sez. VI, 10 novembre 1992, Godina;
Cass., sez.V, 18 aprile 1990, Pierro). Si aggiunge, talora, che la distinzione tra sequestro probatorio e preventivo non si pone per il corpo del reato, che non rientra nella previsione dell'art. 321 c.p.p., ma va sempre sequestrato a prescindere da ogni finalità probatoria (Cass., sez.I, 5 giugno 1992, Tognoni;
Cass, sez. V, 21 ottobre 1992, Natalini), tanto che la formulazione dell'art. 253 c.p.p. indica chiaramente che la valutazione circa la necessità per l'accertamento dei fatti va riferita alle cose pertinenti al reato e non al corpo del reato (Cass., sez. VI, 28 novembre 1990 Patelli). Secondo un diverso orientamento, invece, è necessario verificare e motivare la sussistenza delle esigenze probatorie anche nel caso in cui il sequestro abbia per oggetto il corpo del reato (Cass., sez. I, 19 ottobre 1993, Donnarumma;
Cass., sez.I, 11 giugno 1990, Beretta), altrimenti si finisce per costruire una quarta categoria di sequestro che non ha finalità ne' probatorie ne' preventive ne' conservative (Cass., sez.I, 2 febbraio 1993, Gennari;
Cass., sez.I, 2 febbraio 1993, Creditanstalt Bankverein di Vienna). Le Sezioni unite di questa Corte, in un primo intervento, avevano aderito a questo secondo orientamento giurisprudenziale, osservando, tra l'altro, che la formula dell'art. 253 comma 1 c.p.p., per la sola considerazione che è stato usato l'aggettivo necessarie, di genere femminile, non giustifica la conclusione che quando il sequestro concerne il corpo del reato non occorre che le esigenze probatorie siano indicate nel provvedimento e siano controllate in sede di riesame (Cass., sez. un., 18 giugno 1991, Raccah). Ma questa soluzione non aveva incontrato il pieno favore della giurisprudenza.
Si era riconosciuto, infatti, che il sequestro del corpo del reato non può essere considerato obbligatorio e affrancato da finalità probatorie;
ma si era continuato a ritenere che la motivazione può essere limitata all'indicazione di tale qualità, senza la dimostrazione dell'utilità probatoria necessaria per la cosa pertinente al reato (Cass., sez. II, 7 gennaio 1993, Morabito;
Cass., sez. VI, 10 febbraio 1993, Maiale). Sicché, perdurando il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite sono nuovamente intervenute e hanno riconosciuto che per la validità del sequestro del corpo del reato è sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione, "senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio"; ma hanno aggiunto che, a norma dell'art. 262 c.p.p., anche in questo caso le cose sequestrate vanno restituite quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini della prova (Cass., sez. un., 11 febbraio 1994, Carella). Secondo la giurisprudenza oggi prevalente, dunque, si può prescindere dall'enunciazione delle finalità probatorie del decreto che dispone il sequestro del corpo del reato, ma la cosa sequestrata come corpo del reato va poi restituita se non è argomentabile la sua destinazione alla prova.
D'altro canto non può escludersi che abbia anche finalità probatoria il sequestro di tutte le copie della pubblicazione contestata, quantomeno al fine di accertare l'entità e la diffusione del danno;
mentre, secondo quanto prevede l'art. 21 Cost., la libertà di manifestazione del pensiero può essere limitata da un sequestro disposto con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.
Erroneamente, pertanto, il ricorrente ha prospettato con gli indicati motivi di impugnazione del provvedimento di sequestro ragioni che avrebbe potuto e potrà dedurre a sostegno di una richiesta di integrale o parziale restituzione delle pubblicazioni sequestrate.
Quanto al secondo motivo d'impugnazione, con il quale si contesta la configurabilità del reato contestato, va rilevato che in sede di riesame e di ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., è possibile valutare solo "prima facie" il fondamento dell'imputazione elevata a giustificazione di un provvedimento di sequestro probatorio.
Il sequestro, in quanto mezzo di ricerca della prova, tende ad acquisire e rendere indisponibili fuori del processo gli oggetti che, in ragione di una qualsiasi relazione con la condotta criminosa, risultino utili all'accertamento del fatto.
Presupposto del sequestro, quindi, è la ragionevole configurabilità del suo oggetto come corpo del reato o come cosa pertinente al reato (Cass., sez. III, 30 aprile 1993, Cicognani). Non essendo una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, il sequestro probatorio non presuppone, allora, un accertamento dell'esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile (Cass., sez.II, 19 novembre 1990, Di Rocco), oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intenda acquisire (Cass., sez. III, 27 aprile 1992, Bevilacqua), riferita al reato ipotizzato (Cass., sez. VI, 14 maggio 1997, Mezzaroma). La motivazione del decreto deve, pertanto, riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l'esistenza e la configurabilità del reato (Cass., sez. VI, 14 luglio 1994, Greco), il cui accertamento è riservato alla definitiva decisione sul merito (Cass., sez. VI, 9 ottobre 1992, Faccio). Nel caso in esame non pare possa dubitarsi che sia ipotizzabile il reato contestato, in quanto il titolo della pubblicazione sequestrata potrebbe addirittura indurre a considerarla proveniente dalla stessa società sportiva titolare del marchio;
sicché è estranea ai limiti dell'attuale giudizio ogni questione sulla validità del contrassegno e sulla sua tutelabilità in sede penale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999