Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/1999, n. 703
CASS
Sentenza 8 febbraio 1999

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Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile. La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all'esistenza ed alla configurabilità del reato (il cui accertamento è riservato alla fase di merito), deve avere principalmente riferimento alla natura ed alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come "corpo del reato" o cose pertinenti al reato. (Nella fattispecie, la Corte ha respinto la tesi del ricorrente, indagato per il reato di utilizzazione di marchio contraffatto, che, in sede di riesame e quindi di cassazione, aveva sostenuto la legittimità del suo operato, in quanto egli, con l'autorizzazione dell'associazione di categoria degli atleti, aveva corredato le foto degli stessi con la indicazione del nome della squadra).

In tema di sequestro probatorio del corpo del reato, è sufficiente, per la legittimità del provvedimento, che risulti giustificata tale qualificazione dell'oggetto sottoposto a sequestro, non essendo necessaria specifica motivazione sulla sussistenza, in concreto, delle finalità del predetto mezzo di ricerca della prova. Ciò non esclude, per altro, che anche il corpo del reato, quando non appaia più necessario il mantenimento del sequestro per finalità di prova, possa essere restituito all'avente diritto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro, in quanto corpo del reato, di tutte le copie di una pubblicazione, quantomeno allo scopo di accertare l'entità e la diffusione del danno cagionato da chi era accusato, appunto, di avere abusivamente curato tale pubblicazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/1999, n. 703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 703
Data del deposito : 8 febbraio 1999

Testo completo