Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, se l'archiviazione è stata disposta in uno dei casi previsti dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) e quindi per manifesta infondatezza della notizia di reato, non è richiesta l'ulteriore condizione della "decisione irrevocabile" sulla ingiustizia della detenzione, posta dall'art. 314 cpv. per gli altri casi di archiviazione per motivi diversi da quelli di merito. (Fattispecie di archiviazione per "totale estraneità ai fatti" dell'istante, in precedenza scarcerato dal tribunale del riesame solo per carenza di esigenze cautelari: motivo per cui la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di riparazione con la sentenza annullata dalla S.C. in base al principio massimato).
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione estradizionale, quale colpa? (Cass. 2678/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/1998, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fattori Paolo Presidente del 1/10/1998
1. Dott. Mazza Fabio Consigliere SENTENZA
2. " NO VI " N. 2692
3. " AL FR " REGISTRO GENERALE
4. " AN NI " N. 14595/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
sul ricorso proposto da Bailo Ezio, n. Serravalle di Scrivia 1.3.1959 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino dell'11.2.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. AN Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio atteso che con l'ordinanza sopra menzionata la Corte d'appello di Torino respingeva la domanda di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita da Bailo Ezio dal 5 al 20 ottobre 1992 per il reato di concorso in favoreggiamento reale continuato, per cui veniva emesso successivamente il decreto di archiviazione per "totale estraneità ai fatti": la Corte rilevava che il Bailo, tuttavia, era stato scarcerato dal Tribunale della libertà solo per carenza di esigenze cautelari, del resto avendo tenuto un comportamento gravemente colposo giacché, omettendo di controllare di volta in volta l'effettività del conferimento nella discarica dei materiali inerti indicati nelle 36 bollette di accompagnamento emesse fittiziamente dalla "Ecorifiuti" e da lui sottoscritte, non poteva non rappresentarsi che si sarebbe esposto ad un provvedimento restrittivo della libertà personale con riferimento al reato di truffa aggravata commessa dai titolari di quella società;
considerato che dei due motivi posti dal Bailo a sostegno del ricorso per cassazione il primo è irrilevante in quanto l'accertamento della diversità della qualificazione giuridica -concorso in truffa aggravata piuttosto che favoreggiamento-, asseritamente data al fatto dal Tribunale della libertà (in realtà, un obiter dictum che non svolge alcuna influenza sul decisum, concretatosi infatti nella declaratoria non di illegittimità della misura, non consentita dalla prima ipotesi, o comunque di mancanza di indizi ma solo di mancanza di esigenze cautelari, in relazione evidentemente al reato contestato di favoreggiamento), non era necessario ai fini della riparazione, rilevando la successiva archiviazione in ordine al reato come contestato per "totale estraneità ai fatti";
ritenuto, invero, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.5.1996, Municinò, CED 206298) evidentemente seguita dall'ordinanza impugnata, il decreto di archiviazione dà luogo alla riparazione solo in quanto vi sia stata la decisione irrevocabile che abbia accertato la illegittimità della custodia per difetto di una o più tra le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (mentre nella specie il giudicato cautelare s'è formato sulla mancanza di esigenze cautelari, di cui all'art. 274 c.p.p.), ma che tale principio può riguardare al massimo i casi di archiviazione, cui è applicabile l'art. 314 cpv. c.p.p.: quelli, cioè, disciplinati dall'art. 411 c.p.p. e presi in considerazione dall'art. 273 c.p.p. (richiamato dall'art. 314, cpv. cit.), nei quali manca una condizione di procedibilità o il reato è estinto;
esso, invece, non può riguardare i casi di archiviazione, cui è applicabile l'art. 314, co. 1, c.p.p., quelli, cioè, disciplinati dallo stesso art. 411
cit., quanto al fatto non previsto dalla legge come reato, e dall'art. 408 c.p.p., pure considerato dalla norma citata (Cass.18.12.1993, Fazari, CED 197642) e direttamente rilevante nel caso in esame, per infondatezza della notizia di reato: è chiaro, infatti, che se l'archiviazione è stata disposta in uno dei casi previsti dall'art. 314, co. 1, c.p.p. (perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) e quindi per manifesta infondatezza della notizia di reato, non è richiesta (e non risponderebbe al criterio di ragionevolezza richiedere) l'ulteriore condizione della "decisione irrevocabile", posta dall'art. 314 cpv. per gli altri casi di archiviazione;
stabilito, quindi, che il provvedimento di archiviazione per uno dei motivi indicati nell'art. 3145 co. 1, c.p.p. è, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, presupposto da solo sufficiente, senza necessità di sostegno di altre decisioni irrevocabili, del diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, si rileva che la stessa Corte ha comunque aggiunto articolate considerazioni sulla sussistenza della colpa grave. Sostiene in proposito il ricorrente che non è stato osservato o è stato erroneamente applicato l'art. 314 c.p.p. in ordine ai criteri di individuazione dell'azione su cui deve vertere il giudizio attinente all'elemento soggettivo della colpa grave affermata dal Tribunale, che deve riguardare la fase processuale o, comunque, un comportamento estraneo alla condotta già esaminata dal giudice del procedimento penale ed indipendente dai fatti di cui al capo d'imputazione per evitare una rivisitazione del fatto ed una duplicazione del giudizio. Ma la radicalità di tale interpretazione -svolta nella sentenza 1029/94 CED 199550 di questa Corte, esattamente citata dal ricorrente- è stata temperata dalla sentenza delle sezioni unite 43/95 (CED 203636/7), secondo cui il giudice deve valutare la condotta tenuta dall'imputato "sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà", quando con riferimento alla fase anteriore egli "ponga in essere per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che. si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale" (conf. e pluribus Cass. 29.11.1995, D'agostino, CED 204286; 22.2.1996, Ercole, CED 204624; 21.6.1996, Baronti, CED 205716; 24.1.1997, Caronna, CED 207261). Ed invero si concorre a dare causa all'adozione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e nondimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (conf. Cass. 29.4.1994, Gandolfo, CED 200152);
ritenuto, invece, fondato il secondo profilo dello stesso motivo, con cui si denuncia la motivazione apparente o comunque manifestamente illogica con cui la Corte torinese ha "rivisitato il merito della vicenda che interessa individuando profili di colpa grave proprio nella condotta da cui è scaturito il procedimento penale (poi archiviato a cagione della "totale estraneità del Bailo"): ed invero, alla stregua del principio di diritto sopra ricordato, la Corte avrebbe dovuto valutare la effettiva consapevolezza dell'attività truffaldina, nonché la contiguità e la macroscopica negligenza della condotta dell'imputato. Fare riferimento esclusivamente al capo d'imputazione e al provvedimento cautelare per giustificare il giudizio di colpa grave è motivazione solo apparente e anzi, a fronte del giudizio di "totale estraneità" formulato nel decreto di archiviazione, manifestamente illogica. Sul punto occorre, pertanto, un nuovo esame, che la Corte d'appello di Torino svolgerà alla stregua del principio di diritto e dei criteri di motivazione effettiva, sopra enunciati.
pqm
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999