Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/1998, n. 2692
CASS
Sentenza 1 ottobre 1998

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Massime1

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, se l'archiviazione è stata disposta in uno dei casi previsti dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) e quindi per manifesta infondatezza della notizia di reato, non è richiesta l'ulteriore condizione della "decisione irrevocabile" sulla ingiustizia della detenzione, posta dall'art. 314 cpv. per gli altri casi di archiviazione per motivi diversi da quelli di merito. (Fattispecie di archiviazione per "totale estraneità ai fatti" dell'istante, in precedenza scarcerato dal tribunale del riesame solo per carenza di esigenze cautelari: motivo per cui la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di riparazione con la sentenza annullata dalla S.C. in base al principio massimato).

Commentario1

  • 1Ingiusta detenzione estradizionale, quale colpa? (Cass. 2678/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/1998, n. 2692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2692
Data del deposito : 1 ottobre 1998

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