Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2012, n. 3817
CASS
Sentenza 11 dicembre 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. (In motivazione la Corte ha precisato che l'avviamento può essere oggetto autonomo della condotta di distruzione).

Commentario1

  • 1Misure cautelari e bancarotta: il riesame deve valutare le investigazioni difensive e motivare su avviamento, personale e fornitori (Cass. Pen. n. 31677/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In materia di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame deve fornire, sia pure sinteticamente, una risposta puntuale alle specifiche deduzioni difensive (incluse quelle fondate su investigazioni difensive), pena la violazione di legge per carenza di motivazione. Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione/dissipazione dell'avviamento, non è sufficiente invocare la “continuità” tra impresa fallita e nuova società: la distrazione dell'avviamento non è automatica e richiede l'individuazione di atti dispositivi su azienda o fattori aziendali economicamente valutabili (es. contratti di lavoro), con adeguata motivazione su valore, corrispettivo e depauperamento. È …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2012, n. 3817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3817
Data del deposito : 11 dicembre 2012

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