Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
L'intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'art. 7 legge n. 689 del 1981, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, e, poiché la relativa questione attiene alla fattispecie costitutiva del diritto al pagamento della sanzione, è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che, in caso di violazione consistente in omesso versamento di contributi previdenziali, la relativa eccezione può essere fatta valere per la prima volta in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9554 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Francesco Sommella Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno rel. Consigliere
3. Dottor Attilio Celentano Consigliere
4. Dottor Antonio Lamorgese Consigliere
5. Dottor FA Foglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NT TT n.9, elettivamente domiciliata in Roma in via Monte delle Gioie 1 presso lo studio dell'avvocato Carolina Valensise, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvestro Vitale, giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avvocati DO Bartoli, Leonardo Lironcurti e Rina Sarto;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania del 12 dicembre 1995, depositata il 10 gennaio 1996, numero 32/96, r.g. 4666/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 30 aprile 1999 dal consigliere dottor Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Silvestro Vitale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorsi al pretore di Catania del 15 gennaio 1993, NT DO e NT TT proposero opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il pagamento della somma di lire 2.415.000 a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento di contributi previdenziali, loro intimato quali eredi di NT FA e legali rappresentanti della società a responsabilità limitata "Casa di cura NT Villa Fiorita". Tra l'altro, gli opponenti dedussero che nessuna violazione all'obbligo di pagamento di contributi era ravvisabile essendo stati retribuiti i dipendenti nel rispetto dei minimi previsti dal contratto collettivo nazionale, non potendo avere rilievo gli altri istituti accessori previsti dal contratto stesso che non era applicabile nella specie, non aderendo loro alle associazioni che lo avevano stipulato.
Costituitosi il contraddittorio, il pretore respinse l'opposizione con pronuncia resa il 24 maggio 1994, che, appellata dai NT, è stata confermata dal tribunale con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato in rito la inammissibilità della tesi difensiva di applicazione dell'articolo 7 della legge numero 689 del 1981 sancente la non trasmissibilità agli eredi della obbligazione facendo questa carico al loro dante causa, e ciò perché la stessa costituiva una eccezione che, essendo stata proposta per la prima volta in appello, era da considerarsi inammissibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile. Nel merito, il tribunale ha osservato che, la formulazione dell'articolo 1 della legge numero 389 del 1989 - secondo il quale "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito ... dai contratti collettivi" - induceva a ritenere che si fosse inteso fare riferimento non alla sola paga base e contingenza ma all'intera retribuzione comprensiva di tutti i compensi che, contrattualmente previsti, concorrano a formarla.
Della decisione viene chiesta la cassazione da NT TT con ricorso sostenuto da due motivi.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito con sola procura.
Motivi della decisione:
Con la prima ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 7 della legge 24 novembre 1981 numero 689 e 437 del codice di procedura civile - la ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta concernente la intrasmissibilità agli eredi della obbligazione facente carico al dante causa, e ciò in quanto: a) la stessa era stata già sollevata, sia pure implicitamente con l'atto di opposizione;
b) la qualità di eredi era nota all'ente previdenziale che aveva ingiunto il pagamento fondando la sua pretesa proprio su tale premessa;
c) la circostanza del decesso del responsabile dell'illecito realizza la assenza di un presupposto dell'azione, sicché è rilevabile d'ufficio attenendo alla individuazione del soggetto passivamente legittimato.
La critica è fondata.
E invero, nell'ambito delle argomentazioni difensive delle parti, genericamente qualificabili come eccezioni, vanno distinte quelle che consistono nella semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte, che si configurano come mere difese, quelle che consistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo o estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso affermato, che sono eccezioni in senso lato, e, infine, quelle che consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo affermato dall'attore, che non esclude l'azione, ma dà al convenuto il potere giuridico di invalidarlo, che costituiscono le eccezioni in senso proprio. Ed è solo riguardo a queste ultime, rimesse esclusivamente al potere dispositivo della parte, che vale nel rito del lavoro l'onere di allegazione e di prova in primo grado, e la preclusione di cui all'articolo 437 del codice di rito in grado d'appello, ampliandosi con la loro proposizione l'ambito della controversia con conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e della lealtà del contraddittorio, mentre per tutte le altre, che entrano nell'ambito della lite già all'inizio, in relazione all'obbligo del giudice di verificare le condizioni dell'azione, opera il principio della rilevabilità d'ufficio, e la loro puntualizzazione per la prima volta in appello non allarga il thema decidendum (ex plurimis, Cass., 24 giugno 1998, n. 6272). E, proprio in virtù di ciò deve ritenersi che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con la quale il soggetto convenuto in giudizio contesti in appello di essere titolare e parte sostanziale del rapporto dedotto a fondamento delle pretese azionate contro di lui, non soggiace al divieto di nuove eccezioni stabilito dal secondo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, trattandosi di mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell'azione e un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall'attore e il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello, in quanto rientra appunto nei poteri-doveri del giudice in tema di accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda (Cass., 17 novembre 1993, n. 11364). Va aggiunto che, nella specie, vertendosi in ipotesi di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo la intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagamento della somma che era dallo stesso dovuta per l'illecito commesso, ai sensi del disposto dell'articolo 7 della legge numero 689 del 1981, ma l'estinzione dell'obbligazione per l'obbligato in via solidale, secondo la previsione dell'articolo 6 della stessa legge.
L'accoglimento del motivo determina evidentemente l'assorbimento della seconda censura che attiene alla denunciata non correttezza della interpretazione dell'articolo 1 della legge numero 389 del 1989 fornita dal tribunale.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata. Non si fa luogo a rinvio, in quanto, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile con l'accoglimento della opposizione proposta dalla ricorrente nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da NT TT nei confronti dell'ordinanza ingiunzione emessa in data 26 novembre 1992 dal direttore della sede di Catania dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, numero 264 del 1992, notificata il 17 dicembre 1992; compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999