Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9554
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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L'intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'art. 7 legge n. 689 del 1981, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, e, poiché la relativa questione attiene alla fattispecie costitutiva del diritto al pagamento della sanzione, è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che, in caso di violazione consistente in omesso versamento di contributi previdenziali, la relativa eccezione può essere fatta valere per la prima volta in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9554
    Data del deposito : 8 settembre 1999

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