Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 1292
CASS
Sentenza 3 marzo 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di affidamento in prova per fini terapeutici, previsto dall'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), spetta al Tribunale di sorveglianza il compito di verificare l'idoneità del programma terapeutico proposto, ancorché questa risulti attestata da una struttura sanitaria pubblica, il cui parere non può vincolare il giudice, che è soggetto soltanto alla legge. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto l'inidoneità del programma in relazione all'esperienza derivante dal fallimento di un precedente tentativo di inserimento del condannato in una comunità e alle sue difficoltà di superamento di una prolungata tossicodipendenza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 1292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1292
    Data del deposito : 3 marzo 1998

    Testo completo