Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
In tema di affidamento in prova per fini terapeutici, previsto dall'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), spetta al Tribunale di sorveglianza il compito di verificare l'idoneità del programma terapeutico proposto, ancorché questa risulti attestata da una struttura sanitaria pubblica, il cui parere non può vincolare il giudice, che è soggetto soltanto alla legge. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto l'inidoneità del programma in relazione all'esperienza derivante dal fallimento di un precedente tentativo di inserimento del condannato in una comunità e alle sue difficoltà di superamento di una prolungata tossicodipendenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 03/03/1998
1. Dott. BELFIORE SANTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 1292
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Rel. Est. " N. 41912/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposta da:
1) AN NA n. il 14.07.1975
avverso ordinanza del 15.09.1997 Tribunale di Sorveglianza di Bari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Gironi Emilio Lette/sentite le conclusioni del P.G. Viglietta per il rigetto MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso l'ordinanza in epigrafe, reiettiva di istanze di affidamento in prova al S.S. ex artt. 47 e 47 bis ord. pen., il difensore di Notarangelo AZ ha proposto ricorso per vizio di motivazione (travisamento del fatto) e violazione di legge, con specifico riferimento all'istituto di cui all'art. 47 bis cit., contestando al tribunale di sorveglianza la facoltà di sindacare l'idoneità del programma terapeutico e censurando l'omessa menzione dei dati favorevoli che emergerebbero dalla relazione comportamentale in atti.
Questa Corte ha già più volte affermato la possibilità per il tribunale di sorveglianza di sindacare l'idoneità del programma terapeutico proposto, ancorché questa risulti attestata da una struttura sanitaria pubblica, in tal senso chiaramente deponendo la lettera dell'art. 47 bis, 4^ co., ord. penit., secondo cui, ai fini della decisione, il tribunale "può disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato", una diversa interpretazione, che attribuisse natura vincolante al parere della struttura sanitaria, sarebbe, del resto, inconciliabile con il principio costituzionale della soggezione dei giudici alla sola legge, comportando la dipendenza dell'A.G. da un parere di un organo della P.A. e privando il giudice di ogni autonomia decisionale. Il giudizio di inidoneità risulta, peraltro, correttamente motivato in relazione all'esperienza derivante dal fallimento di un precedente tentativo di inserimento comunitario ed alla difficoltà di superamento della propria, protratta tossicodipendenza evidenziate dal soggetto.
La ritenuta inidoneità del programma terapeutica assorbe ogni rilievo circa l'omessa considerazione degli elementi favorevoli asseritamente emergenti dalla relazione sulla condotta serbata dal soggetto durante la custodia cautelare in carcere, essendo di per sè preclusiva dell'ammissibilità al regime alternativo richiesto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in cancelleria il 4 aprile 1998