Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
Qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la erronea interpretazione di una clausola statutaria, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della clausola invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, al quale è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11117 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT LO TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Marsala 9 Ufficio Centrale Legale della Associazione Invalidi e Fam. Caduti F.S., presso gli avv. Francesco V. Papadia ed Edoardo Di Berardino, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma al viale Umberto Tupini, 113 presso l'avv. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende insieme agli avv.ti Mattia Persiani e Vesci Gerardo giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2563 del 19.10.1999. R.G.N. 1593/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.4.02 dal Relatore Cons. Dott. Ferdinando Lupi;
Udito l'avv. Francesco Papadia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.10.1999 il Tribunale di Bari, decidendo sull'appello proposto da TT GE NI nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda di rendita vitalizia per una tecnopatia che sarebbe stata contratta a causa del servizio prestato.
Preliminarmente rigettava l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto nell'avv. Bruna Caprioli del potere di rappresentare l'ente in quanto l'art. 19, 2^ comma, dello Statuto della società ricorrente riserverebbe al consiglio di amministrazione il potere di conferire procura institoria nel settore, ritenendo che la norma conferisce un'ulteriore titolarità di poteri al consiglio di amministrazione, ma non limita i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del presidente e dell'amministratore delegato.
Nel merito accoglieva l'appello. Osservava che per le malattie non tabellate incombe al lavoratore la prova dell'esposizione al rischio dedotto e del nesso di causalità tra esso e la malattia. Rilevava, quindi, che il riconoscimento della causa di servizio non documentava la dipendenza della malattia dall'attività lavorativa in quanto i presupposti di questo riconoscimento sono diversi da quelli della malattia professionale e che esso non aveva pertanto rilievo ai fini del riconoscimento della malattia professionale. Osservava poi che nella specie il ricorrente non aveva allegato il modo di concreto svolgimento delle sue mansioni ne' la sussistenza di eventuali rischi morbigeni ne' li aveva provati. La consulenza esperita in primo grado non aveva accertato direttamente la sussistenza di fattori di rischio se non attraverso le affermazioni dell'interessato in sede di anamnesi lavorativa, non idonee a costituire prova. Riteneva infine inutile l'acquisizione del fascicolo sanitario perché inidoneo a provare il rischio e l'inammissibilità della prova testimoniale perché proposta per la prima volta in appello e senza l'indicazione dei testimoni.
Propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi il TT, resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a., illustrato poi con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, pur denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1704 c.c. 75, 77, 83, 420 e 182 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), in sostanza censura l'interpretazione del Tribunale dell'art. 19 dello statuto della società, assumendo che la clausola, interpretando congiuntamente il primo ed il secondo comma, riserva al solo consiglio di amministrazione il potere di conferire procure institorie.
La censura è inammissibile perché in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, Cfr. Cass. nn. 2838, 4684, 4754, 11386 del 1999 e n. 2802 del 2000, omette di trascrivere il testo della clausola statutaria che si assume erroneamente interpretata, sicché è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti di verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed il vizio di motivazione, censura che il Tribunale abbia escluso la prova del nesso causale mentre dall'allegato 1 al ricorso introduttivo risultava che la società F.S. aveva riconosciuto che la sussistenza della malattia e la sua dipendenza da causa di servizio sin dal 1980. Richiamava un precedente della giurisprudenza di legittimità (n. 6606/1998) che ha ritenuto che l'accertamento della sussistenza della malattia e del nesso causale operato ai fini della causa di servizio può essere utilizzato anche al fine del riconoscimento della malattia professionale.
Il rilievo non tiene conto che il diritto azionato è di natura previdenziale ed è sottratto alla disponibilità delle parti. Consegue che alla dichiarazione del datore di lavoro non può essere attribuito il valore di confessione in ordine alla sussistenza dei fatti posti a base dell'accertamento del diritto oggi azionato ed ancora che, trattandosi di malattia non tabellata, incombe all'assicurato di provare la malattia ed la sua derivazione della attività lavorativa.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2103 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentando che la sentenza impugnata abbia affermato che non fossero state allegate e provate le mansioni svolte, mentre era stato allegata e provata, con documentazione proveniente dalla società appellante, la qualifica del ricorrente alla quale ex art. 2103 c.c. dovevano presumersi corrispondere le mansioni.
La censura è infondata. Essa fraintende il senso della sentenza nella quale il riferimento alle mansioni era fatto in riferimento al loro concreto svolgimento ed ai rischi che presentavano e non all'inquadramento contrattuale. È di tutta evidenza che le mansioni che corrispondono alla qualifica di aiuto macchinista e poi macchinista, espletate dal TT, sono del tutto differenti sotto il profilo dei rischi di infortunio o di malattia, se svolte all'aperto su una locomotiva a vapore, con esposizione al calore, al freddo, all'umidità ed alle vibrazioni, ovvero nella cabina con aria condizionata di un moderno e ben molleggiato locomotore. Con il quinto motivo il ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in rel. art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il Tribunale abbia omesso di esaminare le prove acquisite al processo e di richiedere l'acquisizione del fascicolo sanitario del ricorrente ed i documenti relativi ai rischi professionali. Lamenta, inoltre, che non si è tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado e che, se non fossero state ritenute convincenti, non si sia disposto il rinnovo della consulenza.
Le censure sono infondate. Dalla motivazione risulta che il fascicolo sanitario non è stato richiesto perché il Tribunale ha ritenuto che non fornisse notizie in ordine al decisivo elemento del rischio. Il ricorrente afferma il contrario, ma non deduce quali indicazioni in ordine alla esposizione a rischi morbigeni possano desumersi dal fascicolo sanitario. Delle restanti prove acquisite, salvo quelle irrilevanti che indicano la qualifica, non è indicato, in violazione del principio di autosufficienza, il contenuto sicché non è consentito al Collegio di decidere sulla rilevanza della prova e sulla fondatezza delle censure. In ordine alla consulenza il ricorrente afferma che il CTU avrebbe accertato il rischio lavorativo (che peraltro non precisa), mentre il Tribunale rileva l'inidoneità dell'accertamento condotto dal C.T. solo sulla base delle affermazioni del solo interessato. Non avendo il TT censurato sul punto la motivazione, precisando da quali elementi il CTU abbia tratto aliunde la prova del rischio, resta ferma la logicità dell'accertamento della mancanza di prova del rischio da lavoro e delle implicita valutazione di inutilità di rinnovare la consulenza medica. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002