Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7708 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 30622/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA CASSAZIONE07-70 Ud. 19. 2. 2003 tto: oro SEZIONE LAVORO Sent. n. 4a410975 composta dai signori Giuseppe Ianniruberto Presidente 1. Dottor Rel.
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giovanni Mazzarella Consigliere 4. Dottor Paolo Stile Consigliere 5. Dottor Bruno Balletti Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES NA AD, elettiva- mente domiciliata in Roma in viale Giulio Cesare 14 presso lo studio dell'avvocato Carlo Izzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Scuotto e Mariano Ferrante, giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona 989 suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in del 1 Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al centuricorso, dagli avvocati Giovanna Biondi e Pilerio Spa- dafora;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola in data 21 febbraio 2001, depositata il 14 marzo 2001, numero 789, r.g. 379/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 19 febbraio 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Nola, in accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto Naziona- le della Previdenza Sociale e in riforma della pronuncia di darker イ primo grado, ha rigettato la domanda di ES NA úterol. diretta alla condanna dell'ente a corrisponderle la indennità di maternità prevista per le lavoratrici agricole, rilevando che al riconoscimento di tale qualifica, documen- tato dalla sola iscrizione nei relativi elenchi, ostavano sia notevoli dubbi sulla effettiva sussistenza di un rappor- to di lavoro subordinato in considerazione della stretta pa- rentela tra la istante e l'apparente datore di lavoro il che induceva a presumere la gratuità della prestazione lavo- rativa e la assenza del richiesto potere direttivo e di con- trollo da parte del secondo sulla prima e sia la assenza mi- 2 capitoli di prova articolati dalla parte degli elementi di fatto indispensabili al fine di fornire dimostrazione degli elementi richiesti per la configurabilità della fattispecie del lavoro di bracciantato agricolo, ossia il numero minimo delle cinquantuno giornate lavorative annuali nelle quali la lavoratrice sarebbe stata impegnata, le mansioni espletate e i luoghi in cui la attività sarebbe stata svolta. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla lavoratri- ce. L'ente intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione: -Con l'atto di ricorso nel quale non è assolutamente espli- citato se a fondamento della impugnazione si deduca viola- zione di norme di diritto o vizi della motivazione della viene denunciata la erroneità delle conclusionisentenza cui è pervenuto il giudice di merito, affermandosi che cor- retta era invece la decisione del pretore, e ciò in quanto: a) la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subor- dinato era costituita dal certificato di iscrizione nell'e- lenco dei lavoratori agricoli;
b) le rilevate discordanze tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal datore di lavoro e quelle della lavoratrice erano di modesto rilievo;
c) nessun rilievo decisivo può attribuirsi al legame di pa- rentela tra datore di lavoro e lavoratore;
d) contrariamente a quanto osservato dal tribunale, i capitoli di prova erano sufficientemente articolati. Della censura va rilevata la manifesta infondatezza. Al proposito, va ribadito che il lavoro subordinato in agri- 3 coltura è riconducibile al "tipo" legale, di cui all'artico- lo 2094 del codice civile, del lavoro subordinato nell'im- presa, nonostante la presenza di specifiche discipline nor- mative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'impresa in generale, e considerata anche la qualificazione, da parte dell'articolo 2083, del coltiva- tore diretto come piccolo imprenditore. Pertanto, per accer- tare la sussistenza o meno in concreto di un rapporto di tale tipo, deve farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al po- tere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, rappre- sentando invece non requisiti del rapporto, ma circostanze sintomatiche della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità del rapporto, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e di- sciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa ri- spetto all'assetto organizzativo dell'azienda, l'impiego di materiali e attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (Cass., 20 marzo 2001, n. 3975). Tanto premesso, deve rilevarsi che, quanto alla certifica- 4 zione attestante la iscrizione del soggetto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, il tribunale non ha af- fatto escluso che essa assuma un valore probatorio, avendo invece osservato che tale elemento, non costituente prova legale e quindi valutabile alla pari di ogni altra risultan- za probatoria, era contrastato dalle risultanze della inda- gine ispettiva, e, in particolare, dalle dichiarazioni, rese ai funzionari incaricati degli accertamenti dalla stessa la- voratrice e dall'apparente datore di lavoro, tra loro legati da stretti vincoli di parentela, che facevano fondatamente dubitare della stessa sussistenza di un rapporto di lavoro, in ogni caso, di una controprestazione economica a fronte e, di una attività non connotata da subordinazione. Orbene, la ricorrente nulla oppone a una tale argomentare, limitandosi la censura a mere petizioni di principio, che, se corrette dal punto di vista astratto, non sono peraltro idonee a scalfire la logicità del ragionamento svolto dal giudice di merito tenuto conto di quanto in concreto si era, nella spe- cie, accertato. Relativamente poi alla pretesa completezza e decisività dei capitoli di prova, occorre osservare che anche qui la denun- cia si esaurisce in una semplice asserzione, sicchè deve trovare applicazione il principio ripetutamente affermato da questa Corte a termini del quale il ricorrente per cassazio- ne il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza cor- relati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare in- gresso a mezzi istruttori irritualmente introdotti, ha l'o- 5 nere, da un lato, di dimostrare la sussistenza del nesso e- addebitato al giudice e la pronunciaziologico tra l'errore di-emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata versa, nonchè, dall'altro lato, di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni delle prove disattese onde permet- tere in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza la necessità di inammissi- bili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che, stante il principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, a tale fine possa svolgere una funzione sostitutiva il riferi- mento per relationem ad altri atti o scritti difensivi pre- sentati nei precedenti gradi di giudizio (per tutte, Cass., 12 giugno 2001, n. 7909). Del ricorso si impone quindi il rigetto. In applicazione della regola di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non deve farsi luogo a statuizione sulle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2003. presidente Il consigliere estensore ились Amin. chuinhư ba Jum IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 16 MAG.2003 CANCELLIERE Micre for